ISSN 2039-1676


14 dicembre 2011 |

Nullità  del rigetto dell'abbreviato atipico e regressione del processo davanti al giudice per le indagini preliminari

Trib. Milano, sez. VIII, 22.11.2011 (ordinanza), Pres. Balzarotti (est.), Giud. Greco e Speretta

Il rigetto de plano dell'istanza di abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato comporta una nullità generale, ma a regime intermedio. Ne deriva che tale nullità deve ritenersi sanata ex art. 183 lett. a c.p.p. nel caso di riproposizione della richiesta di abbreviato in dibattimento; in tal caso, non deve dunque essere disposta la regressione del procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari.

 

1. Come noto, con una recente decisione delle Sezioni unite è stata risolta la questione dell'instaurazione del giudizio abbreviato atipico a seguito di giudizio immediato disposto su richiesta della parte pubblica ([1]).

In via preliminare, si deve ritenere sussistente un duplice sindacato: l'uno, sull'ammissibilità dell'istanza di abbreviato; l'altro, sulla fondatezza della stessa. Il primo è affidato al giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà valutare esclusivamente la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità della richiesta (tempestività e legittimazione del richiedente) e si svolge de plano. Il secondo spetta invece esclusivamente al giudice dell'udienza e deve essere preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio finalizzato a precisare la richiesta stessa: si conclude con la pronuncia di un'ordinanza.

A questo punto, si è posto il problema delle conseguenze processuali ricollegabili all'inosservanza della norma enucleata dalla Suprema Corte. Cosa succede se il giudice per le indagini preliminari, invece di limitarsi a un vaglio formale, entra nel merito dell'istanza di abbreviato e adotta de plano un provvedimento di rigetto aprendo le porte al giudizio dibattimentale? Il giudice dibattimentale, investito del processo, è tenuto a disporre la regressione del processo davanti al g.i.p.?

 

2. A questo interrogativo hanno fornito una risposta contraddittoria due recenti ordinanze del Tribunale di Milano.

La prima, della Sezione VII, ha concluso per la sussistenza di una nullità assoluta del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato sulla base dell'assunto - per vero un po' apodittico - che «l'impossibilità di dispiegamento del contraddittorio verificatasi con tale scelta procedimentale sia andata a pregiudicare il diritto di difesa dei giudicandi»: in conseguenza di tale nullità, il giudice del dibattimento ha disposto la regressione del processo ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari ([2]).

La seconda ordinanza, pronunciata dalla Sezione VIII, ha invece escluso la regressione del procedimento, sulla scorta di un percorso argomentativo assai articolato. Due risultano le direttrici lungo le quali si è mosso il collegio.

La principale è quella che passa attraverso la qualificazione della nullità come a regime intermedio e la conseguente affermazione della sua sanatoria. Non vi è dubbio che la nullità che viene in rilievo è di ordine generale, ma non può essere ricondotta alle nullità più gravi. A tale conclusione, il tribunale giunge sulla base di una serie di argomenti.

(I) L'esercizio effettivo della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una forma di "intervento" dell'imputato - inteso come «partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale e come effettivo esercizio del diritto di difesa» - e quindi ogni menomazione di tale facoltà si risolve in una nullità a regime intermedio e non in una nullità assoluta, che scatta solo in caso di omessa citazione dell'imputato di cui all'art. 179 c.p.p. A riprova di tale affermazione, il Tribunale ricorda che, in materia di patteggiamento, nell'ipotesi di rigetto de plano della richiesta, la giurisprudenza ha concluso pacificamente per la nullità a regime intermedio e alla stessa conclusione la Cassazione è pervenuta quando manchi, nel decreto che dispone il giudizio immediato, l'avviso della facoltà di chiedere l'abbreviato o il patteggiamento.

(II) Si può effettivamente parlare di "omessa citazione" ai sensi dell'art. 179 c.p.p. solo nei casi di mancata fissazione di udienza camerale diretta ad adottare un provvedimento «decisorio rispetto all'oggetto della controversia», come accade nelle ipotesi di mancata instaurazione del contraddittorio nella procedura di correzione dell'errore materiale o nell'incidente di esecuzione.

(III) Ove il vizio in parola venisse qualificato come nullità assoluta, si finirebbe per produrrebbe un effetto paradossale, ossia quello di consentire la rilevazione dell'invalidità anche nel caso di ammissione del rito abbreviato in dibattimento.

A questo punto, affermata la natura intermedia della nullità, il Tribunale ha ritenuto che essa dovesse ritenersi sanata nel caso concreto per acquiescenza, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.: in dibattimento, infatti, gli imputati avevano riproposto le richieste di rito abbreviato senza rilevare alcuna doglianza in merito all'omessa fissazione dell'udienza.

La seconda direttrice argomentativa corre lungo la dorsale dell'effettiva diffusività della nullità - quale che sia, anche assoluta - concernente l'instaurazione del rito alternativo. Anche qui si possono enucleare dall'ordinanza una serie di passaggi enucleati in modo piuttosto rigoroso.

(a) La regressione al g.i.p. si giustifica solo in quanto vi sia una nullità del provvedimento introduttivo del giudizio: ove la regressione si fondasse soltanto sull'illegittimità dell'atto reiettivo del rito abbreviato, il provvedimento del Tribunale dovrebbe reputarsi abnorme.

(b) A prescindere dalla natura della nullità, il decreto di giudizio immediato mediante il quale si è radicata la cognizione del giudice del dibattimento rimane immune da vizio.

(c) Se anche si vuol configurare il decreto di immediato come assoggettato alla condizione sospensiva della mancata instaurazione di un rito alternativo, nel caso di specie, questa sarebbe stata integrata dalla seconda ordinanza reiettiva della richiesta, «pronunziata dal Collegio in esito ad udienza camerale nella pienezza del contraddittorio».

 

3. La risposta fornita dalla seconda ordinanza della Sezione VIII al quesito di fondo appare pienamente condivisibile. Dell'abbondante arsenale motivazionale messo in campo dal Tribunale di Milano a sostegno del rigetto dell'eccezione difensiva convince soprattutto quello che si è individuato come il primo piano argomentativo.

Se, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, la riconducibilità al concetto di "intervento" dell'imputato dell'esercizio dell'opzione per un rito alternativo - valorizzato nel punto (I) - consente soltanto di affermare la sussistenza di una nullità generale di cui all'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p. ([3]), la questione realmente decisiva è quella della portata del riferimento all'«omessa citazione dell'imputato» di cui all'art. 179 c.p.p.

A favore della tesi estensiva - accolta nella prima ordinanza - sembrerebbe potersi richiamare l'interpretazione lata che dottrina e giurisprudenza tendono a dare del concetto di "citazione" ([4]) e quel conseguente orientamento in materia di procedimento di esecuzione o di correzione dell'errore materiale - ricordato dalla seconda ordinanza - in forza del quale, qualora il giudice ometta di fissare l'udienza in camera di consiglio e adotti un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di carattere assoluto, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. ([5]).

A ben vedere, però, l'analogia con il caso in esame è solo apparente. Non v'è dubbio infatti che la parola "citazione" vada riferita a qualsiasi atto o insieme di adempimenti «con i quali l'imputato, l'indagato o il condannato vengono posti in condizione di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, fase anche antecedente, successiva e diversa rispetto al giudizio in senso stretto, come pure incidentale rispetto al procedimento principale [corsivo nostro]» ([6]). Ma ciò non significa che possa assumere rilevanza qualsiasi udienza decisoria: il discrimine va inteso in modo rigoroso. L'omessa instaurazione del contraddittorio determina la nullità insanabile solo se si tratta di un'udienza (pubblica o camerale) destinata a trattare del merito, ossia dell'oggetto specifico di quel procedimento. Può essere la sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio, dei presupposti per la correzione dell'errore materiale oppure la fondatezza dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione: ma deve essere il tema del procedimento (cfr. quello che si è indicato come l'argomento (II).

Non altrettanto può dirsi con riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio su una questione procedurale attinente alla forma del giudizio. Infati, ove si riconoscesse la sussistenza di una nullità assoluta e insanabile, si dovrebbe pervenire a una conclusione assurda sul piano giuridico. Come ha correttamente rilevato il Tribunale (cfr. l'argomento III), la nullità dell'atto introduttivo potrebbe essere rilevata anche laddove venisse accolta la forma processuale richiesta dall'imputato non "citato". Nel caso di specie, anche qualora l'imputato ottenesse l'ammissione del rito abbreviato de plano, si depositerebbe sul fondo del procedimento un ordigno potenzialmente devastante, suscettibile di essere fatto deflagrare in un qualsiasi momento successivo. Il che pare francamente irragionevole.

 

4. Altro piano del discorso argomentativo è quello relativo al se la nullità del provvedimento reiettivo della richiesta di abbreviato contamini il decreto di giudizio immediato. Sotto questo profilo, appare meno convincente la parte della motivazione del provvedimento in esame, nella quale sembra mettersi in dubbio la sussistenza di un nesso logico-giuridico tra il provvedimento di rigetto della richiesta di abbreviato e il decreto di giudizio immediato (in particolare, quello che si è indicato come l'argomento b). È ben vero che il processo viene trasferito al giudice dibattimentale per effetto di quest'ultimo e che esso precede il provvedimento sull'istanza di abbreviato; ma ciò non autorizza, di per sé, ad affermare che tra essi non sussista un vincolo giuridico.

Come sembra riconoscere (sia pur ipoteticamente) lo stesso Tribunale laddove richiama la categoria della condizione sospensiva (argomento c), il provvedimento negativo del g.i.p. si inserisce come elemento eventuale in una fattispecie giuridica complessa, costituita da un provvedimento (il decreto di giudizio immediato) e da una condizione negativa ulteriore (la mancata instaurazione del giudizio abbreviato). Ora, questa condizione si realizza, sia quando manchi del tutto una domanda di abbreviato, sia quando questa venga presentata, ma sia seguita da un provvedimento reiettivo, che ne accerta l'inammissibilità o la rigetta nel merito.

Ebbene, se tale provvedimento di inammissibilità o rigetto è nullo, la fattispecie complessa non si perfeziona e pertanto non si può produrre l'effetto giuridico - ossia il dovere per il giudice dibattimentale di decidere sulla regiudicanda - previsto dalla norma. A rigore, non si è in presenza di un fenomeno di invalidità derivata ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.: il decreto di giudizio immediato non potrà essere dichiarato nullo.

Ciò nondimeno, il tribunale dovrà disporre la regressione degli atti al g.i.p. per la semplice ragione che non si è perfezionata la fattispecie normativa che fa sorgere in capo al tribunale stesso il dovere di decidere. Siffatta regressione disposta dal tribunale non sarà affatto abnorme, come ritenuto, in passato, dalla Suprema Corte ([7]): il tribunale non è validamente investito della regiudicanda, non tanto per l'invalidità del decreto di immediato, bensì per l'inefficacia dello stesso, dovuta alla mancata realizzazione di una condizione sospensiva. Tutt'al più, si deve verificare se, e a quali condizioni, si possa verificare un'ipotesi di perfezionamento successivo della fattispecie complessa, dovuta a una sanatoria della nullità a regime intermedio.

 

5. Proprio questa è l'ultima questione affrontata dall'ordinanza in esame, posto che, nel caso di specie, gli imputati avevano ripresentato in dibattimento le richieste di giudizio abbreviato. Si tratta quindi di stabilire se la riproposizione della domanda di giudicare sul merito allo stato degli atti possa considerarsi come causa di sanatoria della nullità del provvedimento reiettivo in precedenza adottato dal g.i.p.

La risposta sembra dover essere positiva. Nel momento in cui gli imputati non hanno eccepito la nullità del decreto emesso in violazione del diritto di difesa, ma hanno riproposto la richiesta di abbreviato davanti al giudice dibattimentale, si deve ritenere che abbiano tacitamente accettato gli effetti del provvedimento nullo: da un lato, hanno accettato che il provvedimento reiettivo del g.i.p. abbia perfezionato la fattispecie complessa - eliminando l'ostacolo sospensivo degli effetti del decreto di giudizio immediato - e, dall'altro, hanno rinunciato implicitamente al diritto ad avere un duplice vaglio sulla richiesta di abbreviato.

Ove avessero ritenuto di insistere nella richiesta davanti a un giudice diverso da quello dibattimentale - al fine di conservare intatta la possibilità di riproporre l'istanza al giudice dibattimentale in caso di rigetto -, avrebbero dovuto eccepire immediatamente la nullità. Non l'hanno fatto, preferendo perseguire la strada dell'abbreviato davanti a un giudice collegiale. A tale condotta, pertanto, non può che essere attribuito il significato di tacita accettazione dell'atto del g.i.p. e di implicita rinuncia al sindacato da parte del g.i.p.  

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che, nel caso di specie, la Sezione VIII del Tribunale di Milano ha escluso correttamente la regressione del processo.

 

 

 


 

([1]) Il riferimento è a Cass., Sez. un., 28 aprile 2011, P.m. in proc. Ohonba, in questa rivista, con nota di G. Leo.

([2]) In tal senso, Trib. Milano, sez. VII, 17 ottobre 2011, in questa rivista, con nota adesiva di G. Leo.

([3]) Questa la conclusione alla quale perviene Corte cost., 25 maggio 2004, n. 148.

([4]) Cfr., per tutti, C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Napoli, 2008, 531; M. Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali. II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXI, Roma, agg. 2005, 9; T. Rafaraci, voce Nullità (diritto processuale penale), in Enc. dir., II Agg., Milano, 1998, 608; nonché, Cass., sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in Cass. pen., 2003, 3705, con nota di M.L. Di Bitonto.

([5]) Così, tra le tante, Cass., Sez. I, 18 febbraio 2009, M.N., in C.e.d. Cass., n. 242894; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2008, Bifani, ivi, n. 242477; Cass., Sez. I, 16 dicembre 2008, A.F., ivi, n. 242661.

([6]) Testualmente, Cass., Sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, cit., 3702.

([7]) Il riferimento è a Cass., sez. I, 19 luglio 2007, Fraticelli, in C.e.d. Cass., n. 237346 (non massimata sul punto), la quale ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale aveva restituito gli atti al g.i.p., «in quanto non preceduto dalla dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato».