ISSN 2039-1676


27 aprile 2012 |

Una nuova questione per le Sezioni unite: è revocabile l'ammissione al rito abbreviato condizionato nel caso di sopravvenuta impossibilità  di assunzione della prova?

Cass. pen., Sez. VI, 30.3.2012 (dep. 3.4.2012), n. 12518, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, ric. Bell'Arte e altri

1. La Sesta Sezione si è trovata ad affrontare la questione relativa alla possibilità di revocare il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato nell'ipotesi in cui la prova cui esso era stato condizionato risulti impossibile da assumere.

Nella fattispecie concreta, infatti, l'imputato aveva subordinato il proprio consenso alla definizione abbreviata all'assunzione di una testimonianza. Dinnanzi all'impossibilità di sentire il teste, divenuto irreperibile, la difesa aveva chiesto di revocare l'ordinanza di ammissione dell'abbreviato e di procedere con il rito ordinario. Il giudice aveva rigettato l'istanza e aveva pronunciato sentenza di condanna, la quale era stata confermata in sede di appello.

2. Investita del ricorso, la Corte rileva che, sul punto, non esistono precedenti in termini, posto che la giurisprudenza si è limitata ad affrontare la questione dal punto di vista del giudice. Nondimeno, dalle sentenze rese in materia, si possono desumere i contorni di un potenziale contrasto.

Secondo un primo filone, infatti, la Cassazione sembra affermare in termini assoluti l'irrevocabilità dell'ordinanza d'ammissione nel caso dell'impossibilità dell'integrazione probatoria per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (Cass., Sez. I, 22.1.2009, Xie, in Ced. Cass., n. 243130; nonché, Cass. pen., Sez. III, 12.11.2009, Majouri, in Ced. Cass., n. 246326; Cass. pen., Sez. VI, 28.3.2007, Argese, ivi, n. 237081).

Da altre pronunce si desume, invece, sia pure in termini impliciti, la facoltà per il giudice di disporre la revoca quando vi sia un'apposita richiesta in tal senso dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, 2.4.2007, Polverino, in Ced. Cass., n. 236391; Cass. pen., Sez. I, 11.3.2004, Pawlak, ivi, n. 228652).

3. Tra i due orientamenti, la Sesta Sezione propende correttamente per quest'ultimo. A tal fine, risultano decisivi due profili.

Per un verso, l'assunzione di una prova si configura come condizione (sospensiva) essenziale alla quale è subordinato l'atto di rinuncia dell'imputato al contraddittorio. Pertanto, ove essa non si verifichi, la manifestazione di volontà rimane priva di efficacia, a meno che non venga rinnovata (anche tacitamente) dall'imputato.

Per altro verso, la stessa Corte di Strasburgo ha sottolineato come, a fronte della rinuncia - che deve essere spontanea e inequivoca - a talune garanzie processuali da parte dell'imputato, sorga in capo a questi un'aspettativa a che lo Stato agisca in buona fede e tenendo conto delle sue scelte.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto lesiva del diritto al fair trial la riduzione unilaterale dei benefici sostanziali previsti per la rinuncia (Corte e.d.u., 17.9.2009, Scoppola c. Italia, § 139). Nondimeno, pare che il ragionamento possa essere esteso anche alla condizione processuale, alla quale viene subordinato l'atto abdicativo dell'imputato. Ciò che porta a ritenere che, a fronte dell'impossibilità di acquisire la prova, il giudice dovrebbe revocare l'ordinanza di ammissione, a meno che non vi sia un'espressa reiterazione della volontà dell'imputato. Solo in tal modo si potrebbe superare l'ostacolo rappresentato dal mancato verificarsi della condizione, con una trasformazione dell'istanza originaria in quella di abbreviato semplice.

Insomma, nel momento in cui si configura l'integrazione probatoria come vera e propria condizione della richiesta dell'imputato e, conseguentemente, del provvedimento di ammissione, mi pare discutibile la stessa possibilità di interpretare il silenzio dell'imputato come una conferma della precedente richiesta.

Alla luce di tali considerazioni, bene ha fatto la Sesta Sezione a investire le Sezioni Unite del compito di fornire un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina dell'abbreviato.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata per l'udienza del prossimo 19 luglio 2012, con riguardo al seguente quesito formale: « Se l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia o meno revocabile nel caso in cui la condizione cui il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte e l'imputato né reiteri la richiesta di rito abbreviato incondizionato né chieda il rito ordinario.