ISSN 2039-1676


26 ottobre 2011 |

E' nullo il provvedimento con il quale sia rigettata de plano la richiesta di rito abbreviato conseguente al decreto di giudizio immediato

Trib. Milano, 17.10.2011 (ordinanza), Pres. est. Montingelli, Giud. est. Galoppi e Gallina

La recente sentenza delle Sezioni unite sulle scansioni del rito abbreviato che si innesta nella procedura di giudizio immediato produce i primi frutti, anche al di fuori della materia direttamente regolata.
 
Come si ricorderà, la Cassazione aveva dovuto stabilire quale fosse, in rapporto alla peculiare fattispecie regolata dall’art. 458 c.p.p., la concreta portata applicativa della norma sulla decorrenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare. Il comma 1 dell’art. 303 c.p.p., alla lettera b-bis), stabilisce in particolare che la custodia perda efficacia qualora non intervenga sentenza di condanna, entro un tempo variabile a seconda della gravità del reato, dopo la «ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato».
Il problema nasceva dalle difformi applicazioni, registrate nella prassi, di quanto disposto al comma 2 dell’art. 458 c.p.p.: in caso di richiesta di giudizio abbreviato, che risulti formulata entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, e che risulti «ammissibile», il giudice «fissa con decreto l’udienza».
Sebbene la celebrazione del giudizio di merito spetti per definizione ad un magistrato diverso da quello che ha disposto il giudizio immediato, era opinione diffusa (anche se non uniforme) che proprio il giudice del rito immediato potesse  accogliere la domanda di abbreviato, e al tempo stesso fissare data e luogo dell’udienza innanzi ad altro magistrato del suo ufficio, non divenuto incompatibile.
In questi casi – a parte le questioni nascenti dall’eventuale dissenso del giudice di nuova assegnazione sull’ammissibilità o sulla compatibilità della richiesta difensiva con le caratteristiche del rito – si doveva stabilire il dies a quo per la decorrenza del termine di custodia: il giorno del provvedimento contestuale di introduzione del rito e di fissazione dell’udienza, o il giorno, necessariamente successivo, di apertura del giudizio abbreviato fissato con il primo provvedimento?
 
Com’è noto, le Sezioni unite hanno scelto la seconda opzione, e ciò in base ad una essenziale considerazione: che la domanda di giudizio abbreviato – almeno quella che non richiede solo una valutazione di ammissibilità – deve essere valutata nel corso dell’udienza fissata (non a caso con decreto) dal giudice del rito immediato, e che in tale contesto, dunque, va assunta la «ordinanza» che, a norma dell’art. 303 c.p.p., condiziona l’efficacia della misura cautelare (Cass. Sez. un., 28.4.2011, n. 30200, P.m. in proc. Ohonba, in questa Rivista).
 
Inutile ripercorrere qui le ragioni del contrasto sottoposto al massimo Collegio e della decisione appena richiamata. Basti ricordare che, forse in misura preponderante, è stata valorizzata la necessità del contraddittorio, innanzi al giudice del rito e con la diretta partecipazione delle parti, almeno in punto di necessità della prova integrativa e di compatibilità con le caratteristiche del rito prescelto.
 
Il Tribunale di Milano ha tratto prevedibili conseguenze dal dictum della Cassazione. Nel caso di specie, secondo la richiamata prassi di «semplificazione», il giudice aveva rigettato de plano una richiesta condizionata di accesso al rito, presentata tempestivamente dopo la notifica del decreto di giudizio immediato. Nell’ordinanza in commento non è indicata la ragione del rigetto, anche se può presumersi che non fosse stata posta in discussione la sola ammissibilità della domanda. Sembra chiaro per altro, alla luce della motivazione,  che il provvedimento reiettivo fosse stato adottato dal giudice del rito immediato, così da porre, al fianco di quello del contraddittorio, anche il problema della delibazione della richiesta da parte di un magistrato in posizione di incompatibilità.
 
Ad ogni modo, il Tribunale ha ravvisato nella fattispecie una nullità di ordine generale, a carattere assoluto, riferibile al decreto-ordinanza di reiezione e riconducibile agli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1,  del codice di rito.
La norma dell’art. 458, comma 2 – interpretata nel senso che rimette all’udienza camerale partecipata la valutazione della domanda ammissibile di rito abbreviato – sarebbe dunque posta a presidio dell’intervento dell’imputato e comunque dell’obbligatoria assistenza del suo difensore nel relativo procedimento.
 
La soluzione della nullità, che sembra a questo punto ineccepibile, presenta l’indubbio vantaggio di non risolvere il controllo sul provvedimento di rigetto in sindacato affidato al giudice dibattimentale, «costringendo» piuttosto la procedura entro i binari tracciati dalla legge, e chiamando il giudice per le indagini preliminari alla celebrazione del giudizio di merito quando, in esito al pieno dispiegarsi del contradditorio sui presupposti per l’accesso al rito, si riscontri il fondamento della relativa richiesta.