ISSN 2039-1676


28 aprile 2011 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 28 aprile 2011, Pres. Lupo, Rel. Marasca, ric. P.m. in proc. Ohonba Gab Paul

Giudizio abbreviato richiesto nel rito immediato: i termini di fase della custodia non decorrono dal decreto di fissazione dell'udienza camerale (art. 458, comma 2, c.p.p.), ma dal provvedimento d'udienza che dispone procedersi col rito abbreviato

Nella camera di consiglio del 28 aprile 2011, le Sezioni penali unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il quesito se i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione probatoria e disposto in seguito alla richiesta di giudizio immediato, decorrano dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in esito alla menzionata richiesta o dall’ordinanza con cui, in detta udienza, si disponga di procedere nelle forme del giudizio abbreviato.
 
La risposta al quesito è stata che i termini decorrono dalla ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato.
 
Il provvedimento sarà allegato non appena disponibile.