ISSN 2039-1676


18 ottobre 2010 |

Cass., Sez. Un., 27.5.2010 (dep. 5.10.2010), n. 35738, ric. Calibè, Pres. Carbone, Est. Fumu

Gli effetti preclusivi della recidiva reiterata non si producono quando il giudice ritiene di non applicare il relativo aumento di pena

Le Sezioni unite della Cassazione, superando alcune incertezze della giurisprudenza ed asseverando l’orientamento già maggioritario, hanno stabilito che «la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo; e che, dall’esclusione deriva la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69, quarto comma, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, quarto comma, c.p., dall’inibizione all’accesso al “patteggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1 bis, c.p.p.». La pronuncia si collega idealmente a quella, pressoché coeva, della Corte costituzionale (sent. 8 ottobre 2010, n. 291), dalla quale si evince tra l’altro che le preclusioni di accesso ai benefici penitenziari, per quanto concerne i recidivi reiterati, non operano quando il giudice della cognizione abbia omesso di computare (anche solo a fini di comparazione ex art. 69 c.p.) un aumento di pena per la recidiva.
 
Il documento allegato è posto a disposizione dal sito istituzionale della Corte di cassazione.