ISSN 2039-1676


21 febbraio 2012

Processo Unipol: i provvedimenti del G.U.P. presso il Tribunale di Roma

Tribunale di Roma, Ufficio G.U.P., sentenza 9 gennaio 2012 (dep. 7 febbraio 2012), Est. Ariolli

In data 9 gennaio 2012 si è conclusa la fase preliminare del filone romano del procedimento Unipol.

Pubblichiamo qui in allegato (clicca in basso su "Download documento" per accedervi) la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. emessa dal G.U.P., cui si riferiscono le massime giurisprudenziali riportate di seguito.

Per leggere il decreto che dispone il giudizio per gli imputati e le società non prosciolti ex art. 425 c.p.p., clicca qui.

Per la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dell'ente BPI, imputato ex D.lgs. 231/2001, clicca qui.


SOCIETÀ (REATI SOCIETARI) - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Luogo di consumazione del reato ai fini delle determinazione della competenza per territorio - Criterio di individuazione.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 185 D.lgs. n. 58 del 1998 - commesso dapprima attraverso la stipulazione di un accordo parasociale occulto e poi mediante rastrellamenti di titoli azionari, con l'intento di incrementare la quota azionaria da sindacare al fine di acquisire il controllo degli organi della società e di ostacolare un'offerta pubblica di scambio mediante un artificioso incremento del prezzo delle azioni - deve essere individuato in quello in cui risulti perfezionato l'accordo parasociale illecito e non in quello, diverso, in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente. 

Riferimenti normativi:

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, già art. 2637 c.c.

 

C.p.p. art. 8

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - DISCIPLINA - FALLIMENTO DELLA PERSONA GIURIDICA - Estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato - Esclusione.

Tra gli effetti della dichiarazione di fallimento non può farsi rientrare quello di determinare ipso iure l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato del quale l'ente è chiamato a rispondere nel processo penale, conseguendo l'estinzione alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi:

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

 

R.D. 16 maggio 1942, n. 267

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - FALLIMENTO DELLA PERSONA GIURIDICA - Inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio - Parametro di riferimento - Valutazione in concreto - Necessità - Fondamento.

Dinanzi all'assenza di elementi che facciano ritenere possibile un ritorno in bonis della società fallita ed anzi essendo, in virtù del tempo ormai trascorso e della misura del passivo, certa e prossima la chiusura del fallimento con conseguente (e doverosa) cancellazione dal registro delle imprese, un rinvio a giudizio della società (che aggraverebbe di ulteriori spese la curatela a "danno" della massa dei creditori) ed il conseguente dibattimento appaiono, nell'ambito della valutazione prognostica in concreto che il g.u.p. è chiamato ad adottare, superflui, in ragione anche dei tempi di accertamento e dell'affermazione di una responsabilità, di carattere patrimoniale, che non sarebbe suscettibile di essere portata ad esecuzione.

SOCIETÀ (REATI SOCIETARI) - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA - Patto parasociale occulto - Nozione - Rilevanza penale - Condizioni.

L'esistenza di un accordo occulto volto ad orientare il voto formatesi prima di un'assemblea convocata per il rinnovo della cariche sociali può essere ricondotto alla categoria dei patti parasociali di voto di cui all'art. 122, comma 1, T.U.F., laddove non sia espressione di mera "convergenza assembleare". A nulla vale sostenere che gli accordi di voto debbano avere necessariamente natura stabile e come oggetto la governance della società, incidendo sugli assetti proprietari. L'espressa esclusione dell'applicabilità ai patti parasociali delle società quotate degli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. e la chiara distinzione tra i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel comma 5, lett. b), c) e d) dell'art. 122 T.U.F. relativi agli assetti proprietari, porta a comprendere nel sindacato di voto, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Autorità di vigilanza, anche quegli accordi di natura temporanea, strumentali all'andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all'ordine del giorno, che abbiano la finalità di dare alla società un indirizzo comune, anche nell'ottica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finanziario, soprattutto allorché la pattizia convergenza coinvolga partecipazioni di aziende a vocazione "industriale" in un grande istituto bancario. Né risulta ostativo alla configurazione del patto la circostanza che lo stesso sia occulto, assumendo rilievo il fatto dell'accordo e non le modalità formali in cui esso si è tradotto ("i patti, in qualunque forma stipulati.."). In presenza delle altre condizioni prescritte dalle rispettive norme incriminatrici, tale patto può, quindi, assumere la valenza di requisito integrativo delle fattispecie penali di manipolazione informativa del mercato e di ostacolo all'esercizio degli organi di vigilanza.

Riferimenti normativi:

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 122 e 185, già art. 2637 c.c.

 

C.c. art. 2638

SOCIETÀ (REATI SOCIETARI) - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - OPERAZIONI DI TRADING - Acquisti effettuati da un hedge fund - Finalità esclusivamente speculativa - Rilevanza penale - Esclusione - Condizioni.

Sebbene ripetute e rilevanti compravendite dello stesso titolo azionario su un determinato mercato (ufficiale o ai blocchi) siano causalmente idonee a determinare un forte andamento al rialzo del prezzo del titolo ed il fallimento di un'offerta pubblica di scambio in corso sullo stesso titolo compravenduto, allorché tali operazioni si inquadrino nello schema dell'arbitraggio e nella logica meramente speculativa tipica degli hedge fund inglesi (supportata da elementi di fatto di carattere neutro che rendano ragionevole la logica speculativa seguita), può escludersi, in assenza dell'acquisizione di ulteriori elementi di fatto, che siano di per sé rivelatrici di un intento manipolativo perseguito dal manager del fondo.

Riferimenti normativi:

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, già art. 2637 c.c.