8 aprile 2014 |
Manipolazione del mercato e competenza territoriale: una nuova tappa della vicenda Fonsai
Tribunale di Torino, Ufficio GUP, sent. 18 marzo 2014 (dep. 21 marzo 2014), Ligresti e a.
1. Il Tribunale di Torino, a pochi mesi di distanza dall'ordinanza del 30 gennaio 2014, già oggetto di un approfondito esame in questa Rivista (cfr. Nisco, Manipolazione informativa del mercato e luogo di consumazione del reato, 14 marzo 2014), è chiamato nuovamente a rispondere - sia pure, questa volta, come Ufficio Gip - alla medesima domanda: nella nota vicenda Fonsai, qual è il luogo di consumazione del delitto di "manipolazione del mercato" commesso, in ipotesi d'accusa, mediante la diffusione di notizie false, e quindi il relativo foro competente per territorio?
Per comprendere la complessità del problema è indispensabile soffermarsi brevemente sulla scansione dei fatti di manipolazione contestati dal Pubblico Ministero.
2. In data 23 marzo 2011 dall'ufficio Investor Relations di Torino della società Fondiaria-Sai S.p.A. veniva trasmesso ad un ufficio di Firenze (denominato Ufficio Soci) della stessa società un comunicato stampa (i cui contenuti sono ritenuti falsi dalla Procura procedente), affinché un dipendente a ciò preposto caricasse quel comunicato stampa in un sistema denominato Network Information System (c.d. NIS), che consente di veicolare con modalità informatiche tali documenti informativi a Borsa Italiana S.p.A. (che ha sede, neanche a dirlo, a Milano).
Borsa Italiana, dopo aver ricevuto tramite NIS il suddetto comunicato stampa, lo tratteneva come da regolamento per 15 minuti (al fine di valutare l'eventuale necessità di sospendere le negoziazioni degli strumenti finanziari interessati), e poi provvedeva a veicolarlo al mercato tramite lo stesso sistema NIS.
Il medesimo dipendente dell'Ufficio Soci di Firenze, dal canto suo, confermava contestualmente all'Ufficio Investor Relations di Torino di aver caricato il comunicato sul sistema NIS; e a questo punto dalla sede di Torino il comunicato veniva inoltrato ad una mailing list di investitori.
In questo scenario a dir poco articolato, dove è stata commessa la nostra "manipolazione del mercato"?
3. Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 30 gennaio 2014, aveva risposto che il delitto in esame si sarebbe consumato a Torino presso l'Ufficio Investor Relations, nel momento in cui era stata mandata l'e-mail agli investitori, ancorché questo momento fosse da considerarsi cronologicamente successivo al caricamento del medesimo comunicato sul sistema NIS.
Secondo il Tribunale di Torino, infatti, a segnare il momento consumativo del delitto in esame sarebbe "la prima condotta davvero idonea alla diffusione al pubblico delle notizie decettive", e dunque - nel caso di specie - l'invio del comunicato dall'Ufficio di Torino agli investitori presenti in mailing list.
4. Come anticipato, la medesima questione, sugli stessi fatti, è stata posta di recente all'attenzione del Gup di Torino, presso il quale è stata sollevata una nuova eccezione di incompetenza per territorio con riferimento ad altri imputati (inclusa la società, chiamata a rispondere ex D.lgs. 231/2001) della vicenda Fonsai.
Il Gup di Torino, con la sentenza in esame, ha ora deciso - diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale del medesimo capoluogo piemontese - che il procedimento debba essere trasferito per competenza al Tribunale di Milano.
Il Gup, infatti, dichiara di condividere le premesse giuridiche espresse nell'ordinanza del 30 gennaio 2014, e cioè che il delitto di "manipolazione del mercato" c.d. information based, in quanto reato di mera condotta, si consumi con la prima diffusione dell'informazione decettiva.
Tuttavia, il Giudice ritiene che tale momento, nel caso di specie, debba essere individuato non già nell'invio del comunicato alla mailing list dall'ufficio di Torino, ma nel momento in cui il sistema NIS di Milano ha inviato il comunicato agli investitori, trascorso il periodo di sospensione di 15 minuti sopra descritto.
A questa conclusione il Gup perviene avendo a disposizione ulteriori elementi di prova (e cioè i risultati di una consulenza tecnico-informatica) che dimostrano inequivocabilmente che l'ufficio Investor Relations di Torino inviò il comunicato alla mailing list degli investitori alle ore 15:31:09 del 23.03.2011, mentre il sistema NIS, trascorsi i quindici minuti, trasmise al mercato le medesime informazioni tre minuti prima, e precisamente alle ore 15:28.
Insomma, il sistema NIS di Borsa Italiana è stato più veloce dell'ufficio di Torino di Fondiaria-Sai a diffondere il comunicato, e quindi Milano è il luogo che, per il Gup, "vince" - per così dire - al fotofinish la competenza per territorio.