ISSN 2039-1676


24 ottobre 2011

La sentenza del Tribunale di Milano nel caso Antonveneta

Trib. Milano, sez. II pen., sent. 28 maggio 2011, Pres. Manfrin, Est. Marchegiani e Renda

Pubblichiamo qui la sentenza, recentemente depositata, con la quale il Tribunale di Milano ha condannato numerosi imputati (tra cui  l'ex governatore della Banca d'italia Antonio Fazio) in relazione alla vicenda della c.d. scalata Antonveneta, avvenuta tra il 2004 e il 2005. La sentenza presenta vari profili di interesse anche sotto il profilo strettamente giuridico, in particolare in relazione ai delitti sui quali si è fondamentalmente articolata l'imputazione, e cioè l'aggiotaggio societario (per le condotte anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 185 t.u.f,., nel maggio 2005) e poi la manipolazione del mercato, dei quali sono state chiamati a rispondere, ex d.lgs. 231/2001, anche vari enti coinvolti nella vicenda.
 
 
REATI SOCIETARI E FINANZIARI – AGGIOTAGGIO AI SENSI DELL’ART. 2367 C.C. – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 185 D.LGS. 58/1998 – Continuità normativa tra le due fattispecie – Articolo 2 comma 4 c.p. – Applicabilità
 
Tra il delitto di aggiotaggio di cui all’art. 2637 c.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge 18 aprile 2005 n. 62, e il delitto di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla medesima legge n. 62/2005, sussiste rapporto di continuità normativa, con la conseguenza che le condotte aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentari commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 62/2005 mantengono rilevanza penale, applicandosi alle medesime la più favorevole disciplina di cui all’art. 2637 c.c. in forza dell’art. 2 co. 4 c.p. (pag. 13)
 
Riferimenti normativi:
cod. civ., art. 2637
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 185
 
cod. pen., art. 2
 
REATI SOCIETARI E FINANZIARI – AGGIOTAGGIO AI SENSI DELL’ART. 2367 C.C. – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 185 D.LGS. 58/1998 – Altri artifici – Condotta elusiva degli obblighi discendenti dagli articoli 122 e 106 d.lgs. 58/1998 – Sussistenza
 
In tema di aggiotaggio ai sensi dell’art. 2637 c.c., così come di manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 58/1998, integra l’ipotesi di “altri artifici concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” una condotta elusiva degli articoli 122 e 106 d.lgs. 58/1998, che sanciscono l’obbligo di comunicazione di patti parasociali in qualsivoglia forma stipulati e, in caso di violazione di esso, il sorgere dell’ulteriore obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto al mercato, trattandosi di norme dalle quali discendono criteri predeterminati per la quantificazione del prezzo di acquisto delle azioni. (pagg. 14-15)
 
Riferimenti normativi:
cod. civ., art. 2637
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 185
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 122
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 106
 
 
REATI SOCIETARI E FINANZIARI – AGGIOTAGGIO AI SENSI DELL’ART. 2367 C.C. – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 185 D.LGS. 58/1998 – Altri artifici – Pesudo-cross orders (o improper matched orders) –Sussistenza
 
In tema di aggiotaggio ai sensi dell’art. 2637 c.c., così come di manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 58/1998, integrano altresì l’ipotesi di “altri artifici concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” i c.d. pesudo-cross orders (improper matched orders), ossia ordini di acquisto e vendita incrociati, immessi contemporaneamente o comunque in un lasso di tempo assai breve da soggetti che agiscono di concerto in modo da creare l’apparenza di un mercato in movimento, con conseguente incidenza sul prezzo dei titoli. (pagg. 15-16)
 
Riferimenti normativi:
cod. civ., art. 2637
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 185
 
 
REATI SOCIETARI E FINANZIARI – AGGIOTAGGIO AI SENSI DELL’ART. 2367 C.C. – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO AI SENSI DELL’ART. 185 D.LGS. 58/1998 – Idoneità a provocare la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari – Criterio dell’investitore ragionevole – Non necessità della verifica di una ricaduta sul mercato della condotta in termini di effettiva alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari
 
In tema di aggiotaggio ai sensi dell’art. 2637 c.c., così come di manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 58/1998, il requisito della concreta idoneità della condotta a provocare la sensibile alterazione del prezzo di struemnti finanziari deve essere valutato al metro di un investitore ragionevole, che disponga di normali informazioni riguardanti gli strumenti finanziari in cui intenda investire o disinvestire. La verifica di tale idoneità non richiede l’accertamento della ricaduta effettiva sul mercato della condotta, essendo sufficiente una seria ed esauriente prognosi postuma in proposito, ancorché i dati empirici relativi all’andamento del mercato di cui a posteriori si disponga siano comunque utilizzabili come elemento di riscontro materiale, che rafforza il giudizio già raggiunto sul concreto pericolo verificatosi. (pagg. 16-18)
 
Riferimenti normativi:
cod. civ., art. 2637
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 185
 
 
REATI SOCIETARI E FINANZIARI – AGGIOTAGGIO AI SENSI DELL’ART. 2367 C.C. – Legittimazione della CONSOB a costituirsi parte civile rispetto a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 187 undecies d.lgs. 58/1998, introdotto dalla legge n. 62/2005 – Sussistenza
In tema di aggiotaggio ai sensi dell’art. 2637 c.c., la CONSOB deve ritenersi legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa e inerenti alla lesione dell’immagine e del prestigio dell’istituzione, anche in relazione a fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 187 undecies d.lgs. 1998, introdotto dalla legge n. 62/2005. La CONSOB è infatti ente pubblico portatore dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato mobiliare, sicché l’espressa previsione di cui all’rt. 187 undecies d.lgs. 58/1998 ha natura meramente ricognitiva della generale previgente in tema di esercizio dell’azione civile in sede penale. (pagg. 191-192)
 
Riferimenti normativi:
cod. civ., art. 2637
 
d.lgs. n. 58/1998, art. 187 undecies