ISSN 2039-1676


15 marzo 2012 |

Una richiesta dal Consiglio d'Europa: ridurre l'isolamento dei detenuti

Rapporto annuale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)

Dal rapporto annuale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato il 10 novembre 2011, emerge la richiesta nei confronti degli Stati di ridurre al minimo l'isolamento dei detenuti. Questa "misura" dovrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali e, sempre per il minor tempo possibile, rispettando i presupposti di legge.

LÉ™tif Hüseynov, presidente del CPT, ha inoltre dichiarato, nel suo rapporto annuale del 2011, che "l'isolamento può avere effetti estremamente dannosi per la salute psichica, somatica e per il benessere sociale dei detenuti, e tali effetti possono aumentare proporzionalmente al prolungamento della misura e alla sua durata indeterminata. Un indicatore è rappresentato dal fatto che il tasso dei suicidi dei detenuti sottoposti a tale regime è più elevato rispetto a quello riscontrato nel resto della popolazione carceraria". Il Comitato Prevenzione e Tortura ritiene inoltre che l'isolamento non dovrebbe mai essere superiore ai 14 giorni.

Le linee guida del CPT sono molto chiare a riguardo: l'isolamento non dovrebbe mai conseguire a una sentenza di condanna, mentre in gran parte degli Stati europei i giudici hanno la facoltà e il potere di disporlo, non rispettando quanto espresso dal Comitato.

In una sentenza recente della Corte Edu conosciuta come Alboreo Vs. Francia (caso No. 51019/08, sez. V del 20 ottobre 2011), il ricorrente, il Sig. M. Éric Alboreo, cittadino francese nato nel 1963, ha deciso di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una presunta violazione dei suoi diritti fondamentali.

Il 24 gennaio 1999 Alboreo era stato posto in custodia cautelare dal giudice di primo grado di Aix-en-Provence, per aver commesso, con due complici, una rapina a mano armata a un furgone blindato, per il conseguente omicidio volontario dei conducenti dello stesso e per il complotto alla preparazione del crimine. Il 22 novembre 2000 viene condannato dalla Corte d'Assise di Bouches-du-Rhône a venti anni di reclusione assieme ad un periodo di sicurezza di dieci anni. Dal 3 febbraio 2000, prima della condanna definitiva, al 26 novembre 2009 viene inserito dall'amministrazione penitenziaria nel registro «détenus particulièrement signalés» (DPS, detenuti particolarmente pericolosi), e a seguito di questa decisione viene sottoposto a un sistema di sicurezza comprendente cambiamenti frequenti di stabilimento penitenziario e alcuni periodi in stato di isolamento. Il 14 aprile 2003, mentre si trova detenuto a Aix-Luynes, riesce ad evadere insieme ad altri due detenuti ma viene riarrestato il 9 maggio dello stesso anno. Per questa evasione verrà condannato nel 2007 ad altri cinque anni di reclusione. Il ricorrente avrebbe dovuto terminare il suo periodo detentivo il 9 luglio del 2018 ma, per motivi di salute, è riuscito a beneficiare della liberazione condizionale della pena il 10 marzo 2010; mentre il periodo di sicurezza a cui era soggetto si è concluso il 24 maggio 2008. 

Tra il 9 maggio 2003, data di incarcerazione, e il 16 luglio 2007 il Sig. Alboreo è stato trasferito diciassette volte in diversi istituti penitenziari situati nell'intera area metropolitana francese. Il motivo di questa "rotazione di sicurezza" («rotations de sécurité») è legato alla particolare pericolosità del detenuto. La pericolosità dello stesso, per i giudici francesi, è di maggiore importanza e prevale sulla difficoltà del detenuto ad avere rapporti con la propria famiglia, con il suo avvocato o a preparare il processo davanti alla Corte d'Assise di Bouches-du-Rhone.

Il ricorrente fa ricorso alla Corte Edu per una probabile violazione degli artt. 3, 6 e 8 della Convenzione.

Dal 23 giugno 2003 il ricorrente è stato posto in completo isolamento, prima nel carcere di Marseille-Baumettes, poi dal 14 gennaio 2004 presso la prigione di Fleury-Mérogis. Questa situazione è durata fino al 15 ottobre 2004 quando è stato trasferito a Fresnes per beneficiare di un trattamento carcerario ordinario.

Pertanto il Sig. Alboreo è rimasto in stato di isolamento per un anno, tre mesi e 23 giorni, in un programma di rotazione tra diversi penitenziari, dal carcere francese di Marsiglia-Baumettes a quello di Fleury-Merogis, perché ritenuto particolarmente pericoloso.

Nonostante il CPT, già nel suo rapporto del 2000, avesse considerato la misura dell'isolamento carcerario come un trattamento inumano e degradante («la mise à l'isolement peut constituer un traitement inhumain et dégradant») da utilizzarsi per il minor tempo possibile («la durée la plus courte possible»), in questo caso la Corte rileva che il periodo di isolamento non si è protratto per un periodo di tempo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, potendo essere prorogato ogni tre mesi («Les personnes enregistrées au répertoire des DPS font généralement l'objet d'une telle mesure, reconduite systématiquement par période de trois mois»).

Per questi motivi la Corte reputa che l'isolamento del Sig. Alboreo non abbia provocato alcuna violazione dell'art. 3 Cedu, in ragione del fatto che le misure adottate nei suoi confronti si sono rese necessarie considerando il precedente tentativo di fuga del soggetto e al fine di prevenire ogni ulteriore possibile evasione dello stesso. L'unico riconoscimento riguarda il danno morale subito dal ricorrente, riconosciuto dalla Corte in 10.000 euro.

Come abbiamo potuto notare, l'ordinamento francese prevede la possibilità di inserire in liste speciali («détenus particulièrement signalés» DPS) quei detenuti considerati particolarmente pericolosi, applicando diverse restrizioni, dall'isolamento ai numerosi trasferimenti carcerari, lasciando all'amministrazione carceraria francese grande discrezionalità per quanto concerne la determinazione del contenuto e della durata del trattamento, al fine di limitare la pericolosità sociale dei reclusi. Diversa è invece la situazione che troviamo in Italia, dove il nostro sistema penitenziario (legge del 26 luglio 1975 No. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche), ha previsto regimi differenziati per quei detenuti considerati "rischiosi" inserendo tra l'altro l'istituto della sorveglianza particolare, disciplinato dagli artt. 14 bis e ss. I suddetti articoli attribuiscono all'amministrazione penitenziaria la facoltà di sottoporre a regime di sorveglianza particolare per non più di sei mesi, ad ogni modo prorogabile anche più volte, ciascuna delle quali non superiore a tre mesi, quei condannati, internati e imputati che compromettono la sicurezza e l'ordine degli istituti in cui si trovano, attraverso violenza, minacce o avvalendosi dello stato di soggezione degli altri detenuti.

Come sostenuto da Fassone, Basile e Tuccillo ne La riforma penitenziaria del 1987, la legge No. 663/86 ha collocato la sorveglianza particolare nel III capo dell'ordinamento penitenziario, dedicato alle "modalità di trattamento". Questo è a dimostrazione che le misure introdotte con l'art. 14 bis e ss. basano il trattamento carcerario sulla personalità e pericolosità del soggetto. Questa collocazione ha voluto sottolineare il suo carattere preventivo-cautelare, diretto a salvaguardare l'ordine e la sicurezza degli istituti carcerari.

Nonostante la minore libertà per le nostre amministrazioni, in Italia i detenuti possono ricorrere al Tribunale di Sorveglianza per reclamare possibili violazioni di diritti patite durante i regimi restrittivi (come è successo recentemente in alcuni provvedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna); possibilità che invece non viene riconosciuta in Francia dove, in presenza di una lesione di diritto, il detenuto si vede "costretto" a percorrere la via europea.

Il 27 settembre 2011 il Tribunale, in camera di consiglio, si è dovuto pronunciare in merito a due richieste di "reclamo in materia di Sorveglianza Particolare (Artt. 14 bis, ter O.P.)" provenienti entrambe dalla Casa di Reclusione di Parma.

Nel primo caso, avanzato dal Sig. Di G., si chiedeva l'annullamento parziale del decreto ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, emesso nei suoi confronti il 21 luglio 2011 per sei mesi di isolamento, a seguito di un grave episodio di aggressione nei confronti di altro recluso, nella parte in cui non si consentiva la permanenza all'aperto con gli altri detenuti e della prescrizione che limitava la corrispondenza telefonica con i familiari e la convivente.

Nel secondo caso invece, il Sig. G. avanzava richiesta di annullamento avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime della sorveglianza particolare di sei mesi, emesso il 20 luglio 2011, come conseguenza di una cessione non dovuta di generi alimentari, di un episodio in cui il reclamante spegneva il televisore di un compagno senza permesso, dell'idea che il detenuto, a seguito di una laurea in giurisprudenza, aveva da tempo assunto una posizione di leadership nei confronti degli altri detenuti e di un'altra vicenda in cui lo stesso era stato sorpreso ad annotare i turni degli agenti di polizia penitenziaria e detto episodio aveva "[...] destato preoccupazione [...] con riferimento a possibili piani di destabilizzazione ed aggressione".

L'isolamento è stato previsto espressamente dal legislatore che ne ha disciplinato le ipotesi e ne ha circoscritto anche l'operatività e la durata (15 giorni in caso di sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni e 10 giorni per l'isolamento durante la permanenza all'esterno).

Nel primo caso, il fatto che la permanenza all'esterno di Di G. debba avvenire "in assenza di altri detenuti", non trova alcun fondamento giuridico, sia perché l'art.10 O.P., richiamato dall'art.14 quater non lo contempla, sia perché la durata dell'isolamento è largamente superiore a quanto stabilito dal legislatore (che lo ha espressamente previsto in pochi giorni).

L'isolamento deve rispettare quanto presupposto dalle leggi che lo disciplinano e qualora il soggetto sia costretto a subirlo ininterrottamente per sei mesi, oltre a non essere supportato da alcun fondamento legislativo, si incorrerebbe in un'evidente lesione del suo diritto al trattamento secondo i principi di umanità e rispetto della vita umana, come disciplinato dall'art. 1 della Legge 354 del 1975.

Inoltre l'art. 14 quater O.P. esclude limitazioni in tema di colloqui con il coniuge, convivente, figli, genitori e fratelli oltre ai difensori e la limitazione imposta con il decreto ai colloqui telefonici con i familiari si discosta completamente con le finalità dell'istituto, quali l'ordine e sicurezza interna, garanzia delle attività o al fine di punire coloro che si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti.

Per questi motivi le richieste del Sig. Di G. vengono accolte limitatamente ai capi riguardanti l'imposizione della permanenza all'aperto "in assenza di altri detenuti" e la restrizione della corrispondenza telefonica con i familiari o con la convivente.

Nel secondo caso, l'annotazione dei turni del personale operata dal signor G., si presta oggettivamente ad essere valutata come comportamento grave ed in astratto idoneo a poter mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto penitenziario in cui il soggetto si trovava all'epoca del fatto e quindi il regime di sorveglianza speciale risulta legittimamente emanato.

Quanto alle altre prescrizioni, veniva imposto al detenuto di non poter partecipare ai momenti di socialità con altri ristretti; la permanenza all'aperto e alla sala di socialità doveva rispettare i limiti previsti per i detenuti sottoposto al regime dell'art. 41 bis O.P.; e l'alloggio doveva ritenersi in camera singola, arredata unicamente con letto, tavolo e sgabello. Le prescrizioni sui primi due punti vengono annullate, in ragione dei medesimi motivi riportati per il primo caso (l'art. 10 richiamato dall'art. 14 quater non contempla che la sorveglianza debba avvenire in "assenza di altri detenuti"), quanto invece all'ultimo punto non si comprende come una cella dotata dei sopracitati elementi possa essere funzionale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e viene quindi accolta la richiesta di poter apporre un televisore, un fornellino, un armadio e dei normali soprammobili, in quanto non considerati pericolosi.

Il richiamo, seppur sommario, a queste vicende italiane dovrebbe servire per fare chiarezza sui differenti scopi, e finalità, che contraddistinguono i vari istituti (isolamento, sorveglianza particolare; per un approfondimento, cfr. Rosa Grippo "Illegittimità dell’isolamento totale e della cella liscia. Rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41 bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?"), senza perdere mai di vista i suggerimenti, davvero preziosi, provenienti dal CPT.