ISSN 2039-1676


21 marzo 2016 |

In tema di limitazioni del diritto alla corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p.

Mag. Sorv. Udine, ord. 10 dicembre 2015, est. Fiorentin

 

1. Pubblichiamo l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha accolto un reclamo ex art. 35-bis o.p., proposto da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis o.p., avente ad oggetto la possibilità di intrattenere corrispondenza con un altro detenuto, sottoposto al medesimo regime e ristretto in un altro istituto penitenziario. Il detenuto lamentava, in particolare, un pregiudizio grave ed attuale del proprio diritto alla corrispondenza, diritto di rango costituzionale, garantito dall'art. 15 Cost., ritenuto leso da un provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo aveva negato l'autorizzazione ad intrattenere corrispondenza con un altro detenuto in regime di cui all'art. 41-bis o.p. in virtù di una circolare del DAP[1] che vieta tale corrispondenza, salvo che si tratti di familiari. Il detenuto chiedeva quindi al Magistrato di Sorveglianza la disapplicazione della citata circolare e, di conseguenza, che potesse essergli consentito di inviare la corrispondenza.

Anticipiamo che nell'ordinanza in commento il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che, anche in relazione a detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p., limitazioni e controlli sulla corrispondenza possano essere adottati esclusivamente con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e non sulla base di provvedimenti amministrativi, quali le circolari del DAP.

 

2. La questione affrontata nell'ordinanza in commento attiene dunque alla disciplina relativa al diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p.: tale materia è regolata, anzitutto, dal co. 2-quater lett. e) del medesimo articolo. La disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità straniere.

Deve però essere evidenziato che il diritto alla corrispondenza dei detenuti è disciplinata, in via generale, dall'art. 18-ter o.p. La disposizione prevede che limitazioni della corrispondenza e la sottoposizione della stessa al c.d. "visto" di controllo siano consentite, per limitati periodi di tempo[2], sulla base di un decreto motivato dell'autorità giudiziaria competente, su richiesta del pubblico ministero procedente o su proposta del direttore dell'istituto (co. 3); il provvedimento può essere adottato per "esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione di reato, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto".

L'art. 41-bis co. 2-quater lett. e), a differenza dell'art. 18-ter, non contiene alcun riferimento, da un lato alle limitazioni della corrispondenza - menzionando esclusivamente il "visto" - e, dall'altro, al provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. Tali lacune sono state ritenute superabili, evidenziando, da un lato, che la disposizione della lett. e) non rappresenta una deroga alla disciplina degli artt. 18 e 18-ter o.p., e, dall'altro, che essa debba essere interpretata conformemente all'art. 15 Cost., che contiene, a tutela del diritto alla corrispondenza, oltre ad una riserva di legge, una riserva di giurisdizione[3]. Anche per i detenuti al 41-bis sono dunque possibili limitazioni della corrispondenza - e non solo la sottoposizione al visto di controllo prevista dalla lett. e) - e, secondo la citata interpretazione costituzionalmente orientata, tali restrizioni devono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria. Questa è anche l'interpretazione prospettata nell'ordinanza in commento, come avremo modo di approfondire a breve.

Prima di analizzare la decisione del magistrato di Sorveglianza, pare comunque opportuno evidenziare che, ferme restando le evidenti e indiscutibili esigenze di prevenzione che stanno alla base della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario, previste per il regime di cui al 41-bis, si rende comunque necessario un contemperamento fra tali esigenze e i diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti sottoposti a tale regime. Nel caso di specie le esigenze di prevenzione devono essere bilanciate con il diritto alla corrispondenza tutelato dall'art. 15 Cost e dall'art. 8 CEDU[4].

 

3. La citata circolare del DAP si fonda sul disposto dell'art. 41-bis co. 2-quater lett. a) e lett. f), laddove prevedono, per il regime penitenziario differenziato, rispettivamente, "l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate" e l'adozione di "tutte le misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità [...]". Sulla base di quest'ultima disposizione, nella circolare si ritiene che debba essere vietata, a fortiori, la comunicazione mediante lo scambio di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p. con altri soggetti sottoposti al medesimo regime, detenuti in altri istituti penitenziari.

 

4. Nell'ordinanza in commento si ripercorrono i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermatisi, in materia, nella magistratura di sorveglianza, così sintetizzabili:

a. Secondo un primo orientamento[5], più restrittivo, il divieto di comunicazione mediante corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p. trova fondamento direttamente nella legge e non in un provvedimento amministrativo, quale la citata circolare del DAP. Le disposizioni di cui al co. 2-quater lett. a) ed f) dell'art. 41-bis o.p., infatti, devono essere lette - secondo l'orientamento in parola - conformemente alla ratio della disciplina differenziata contenuta nel citato articolo, finalizzata, in un'ottica di prevenzione, ad evitare qualsiasi contatto fra soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso o con finalità di terrorismo o eversione, mediante una serie di limitazioni di alcuni diritti. Tale orientamento valorizza, da un lato, l'ampia formulazione della lett. a), in cui il legislatore ha utilizzato termini volutamente genetici ed omnicomprensivi, riferibili a qualsiasi forma di comunicazione e, dall'altro, l'esplicito richiamo alla prevenzione. Nella medesima ottica andrebbe interpretata, secondo l'orientamento in esame, la disposizione di cui alla lett. f), dalla quale si dovrebbe desumere che per assicurare "la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità", possano essere adottate anche misure diverse rispetto a quelle di natura logistica, espressamente menzionate dalla norma. L'obiettivo del legislatore sarebbe, dunque, non solo quello di impedire i contatti fisici, ma di precludere qualsiasi tipo di contatto fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. In forza di tale precorso argomentativo, apparirebbe contrastante con la ratio della norma consentire a detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p., ristretti in diversi penitenziari, di scambiare corrispondenza.

b. Un secondo, contrapposto, orientamento[6] muove dalla premessa secondo cui il diritto alla corrispondenza ha rango costituzionale ed è sottoposto alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione: limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza possono avvenire solamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Secondo l'orientamento in esame dovrebbe prevalere una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni dell'art. 41-bis o.p., che autorizzano ampie deroghe alle regole dell'ordinamento penitenziario; tali disposizioni devono, secondo tale orientamento, essere lette in combinato disposto con l'art. 18-ter. Quindi, anche nell'ipotesi in cui il detenuto sia sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis o.p., le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza devono essere effettuati nei casi e alle condizioni previste dall'art. 18-ter o.p. ed in particolare, tali misure restrittive devono essere adottate in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. A supporto di tale orientamento deporrebbe la giurisprudenza di legittimità, che il diverse occasioni ha affermato tale principio, negando all'autorità amministrativa il potere di limitare in via generale la corrispondenza dei detenuti al regime differenziato[7].

Seguendo questo orientamento si dovrebbe concludere, quindi, che la Circolare del DAP posta a fondamento del provvedimento della CC di Tolmezzo, avverso cui il detenuto ha proposto reclamo al Magistrato di Sorveglianza di Udine, determinerebbe un'illegittima sottrazione delle limitazioni alla corrispondenza al controllo giurisdizionale costituzionalmente previsto.

 

5. Il Magistrato di Sorveglianza di Udine, nell'ordinanza in commento, ha accolto il secondo orientamento, proponendo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nell'art. 41-bis o.p., che pur essendo caratterizzata da significative limitazioni di alcuni diritti in ragione di rilevanti esigenze preventive, non può comportare la configurazione di un assetto sottratto al sistema dei principi costituzionali[8] e convenzionali (art. 8 CEDU). Più ancora che nell'art. 8 Cedu, tuttavia, è nell'art. 15 Cost. che il giudice individua il fondamento alla tesi secondo cui le limitazioni della corrispondenza oltre che essere previste dalla legge, devono necessariamente essere autorizzate da un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Dalla lettura costituzionalmente orientata dall'art. 41-bis o.p., - prosegue l'ordinanza - consegue che:

- dalla lettura della lett. f) non può desumersi un "divieto generalizzato di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime speciale, che sia svincolato da un provvedimento giudiziale che inibisca l'esercizio di tale fondamentale diritto in seguito ad un apprezzamento condotto sulla fattispecie concreta, avendo come parametri, da un lato, la finalità di assolvere alle rilevanti esigenze preventive connesse alla particolare pericolosità dei detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato e, dall'altro lato, l'esigenza che, per il perseguimento di tale obiettivo, l'Amministrazione osservi il principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa"[9];

- il 'visto' di censura previsto dalla lett. e), pur se previsto dal decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato, diviene operativo soltanto in seguito all'adozione, da parte della competente autorità giudiziaria, del provvedimento di cui all'art. 18-ter o.p.

Nell'ordinanza, con riferimento al caso di specie, non solo si osserva che la limitazione del diritto alla corrispondenza posta in essere dalla Circolare del DAP viola la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 15 Cost, ma si evidenzia anche come tale provvedimento introduca una disciplina ancora più severa di quella attualmente vigente, che prevede, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, la possibilità di sottoporre al visto di controllo la corrispondenza, ma non di vietarla in modo assoluto (art. 41-bis co. 2-quater lett. e), o.p.): la Circolare, in sostanza, fornirebbe un'interpretazione abrogatrice di tale disposizione.

Sulla base del percorso argomentativo ora richiamato, con l'ordinanza in commento è stato accolto il reclamo proposto dal detenuto ed è stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento della Direzione della CC di Tolmezzo, con in quale era stato impedito al reclamante, ristretto nel regime di cui all'art. 41-bis o.p., di intrattenere corrispondenza con altri detenuti sottoposti al medesimo regime.

 


[1] Si tratta della Circolare del 27 aprile 2015, n. 0147611.

[2] Possono essere disposti, ai sensi dell'art. 18-ter co. 1 o.p., per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi.

[3] Per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto cfr. L. Cesaris, Art. 41-bis o.p., in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, 5 ed., 2015, pp. 464 ss.

[4] L'art. 8 CEDU stabilisce che "1.Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine pubblico e per la prevenzione di reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri".

[5] Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, in www.archiviopenale.it.

[6] Tale orientamento è stato adottato in Mag. Sorv. Spoleto, ord. 25 agosto 2015, citata nell'ordinanza in commento.

[7] Si vedano in questo senso, fra le altre, Cass., sez. I, 21 novembre 210, n. 48365 e Cass. pen. Sez. I, 20 giugno 2014, n. 43522.

[8] Nell'ordinanza viene citata, a supporto di tale affermazione, la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che la situazione di limitazione della libertà personale del detenuto non comporta il generale disconoscimento dei suoi diritti e la sua soggezione alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Si vedano, sul punto, Corte cost., 5 novembre 1993, n. 410; Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351; Corte cost., 17 giugno 1997, n,. 212 e Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26.

[9] Cfr. l'ordinanza in commento, p. 10.