ISSN 2039-1676


03 luglio 2013 |

Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di "carcere duro": nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali

Nota a Corte cost. 17 giugno 2013 (dep. 20 giugno 2013), n. 143, Pres. Gallo, Rel. Frigo

Pubblichiamo la recentissima decisione con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge di ordinamento penitenziario (n. 354 del 19765),  limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». La norma censurata, com'è noto, limitava per numero e per durata i colloqui tra i detenuti sottoposti a sospensione delle regole trattamentali ed i loro difensori.

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L'articolato commento alla decisione, a firma di V. Manes e V. Napoleoni, è ora pubblicato nel n. 4/2013 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi. 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La "labilità" del parametro e la "dignità costituzionale" del diritto del detenuto di conferire con il difensore. - 3. I limiti di tollerabilità costituzionale delle restrizioni ai colloqui difensivi. Le precedenti pronunce della Corte. - 4. I neointrodotti limiti "quantitativi" al diritto ai colloqui coi difensori dei detenuti in regime di "carcere duro". - 5. La decisione della Corte: l'esclusione di soluzioni "salvifiche" a carattere interpretativo. - 6. L'idoneità delle restrizioni a penalizzare il diritto di difesa. - 7. L'impiego delle norme della CEDU (e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo) come canone interpretativo della Costituzione. - 8. Le "coordinate" del giudizio di "bilanciamento".