ISSN 2039-1676


24 aprile 2012 |

Contratto di prestazione d'opera e responsabilità  del committente in tema di sicurezza sul lavoro

Nota a Cass. pen., Sez. IV, sent. 18 gennaio 2012 (dep. 30 gennaio 2012), n. 3563, Pres. Sirena, Rel. Piccialli (infortunio sul lavoro e responsabilità del committente per lavori svolti nella propria abitazione).

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in un caso di infortunio intervenuto nel corso di lavori dati in appalto, ha ribadito che, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali e, in particolare, ai fini dell'individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, non si può prescindere da un approfondito e specifico esame della situazione fattuale onde verificare quale sia stata l'effettiva incidenza della condotta del committente stesso nell'eziologia dell'evento.

La fattispecie concreta ha ad oggetto un infortunio mortale di cui è rimasto vittima un lavoratore, precipitato dall'alto della copertura di un fabbricato, nel corso di un contratto di prestazione d'opera per lavori edili da eseguirsi nell'immobile di proprietà degli imputati-committenti.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'incidente fosse riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza gravanti sugli imputati in qualità di committenti, ravvisando profili di colpa concernenti la mancata verifica delle capacità tecnico professionali del prestatore d'opera, l'omessa informazione dello stesso sui rischi connessi alla precarietà della copertura e la mancata predisposizione di idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.

In accoglimento del ricorso presentato dalla difesa degli imputati, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rimproverando in particolare alla Corte territoriale di non aver adeguatamente motivato in ordine alla riconosciuta responsabilità dei committenti.

 

2. Prendendo le mosse dal dato normativo (l'art. 7 del d.lgs. 626/1994, oggi sostanzialmente trasfuso nell'art. 26 del d.lgs. 81/2008), la Suprema Corte afferma che, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, il dovere di sicurezza è certamente riferibile oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario diretto delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia, tale principio non può essere applicato automaticamente perché non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, essendo invece necessaria un'attenta disamina delle circostanze fattuali del caso concreto (d'altra parte, un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente si risolverebbe in un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva).

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, che trova espressione in plurime decisioni della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081, Cusmano e altri), occorre infatti all'uopo attentamente considerare:

1) la specificità dei lavori da eseguire, essendo diverso il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile;

2) i criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, dovendo il committente accertare che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche di adeguata capacità tecnica e professionale, proporzionata sia al tipo astratto di attività commissionata sia alle concrete modalità di espletamento della stessa (tale principio è stato compiutamente enunciato nel contesto motivazionale di Cass. Sez. IV, 14 gennaio 2008, n. 8589, Speckenhauser e altro, CED 238965);

3) l'eventuale ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori dati in appalto (cfr., ex multis, Cass. Sez. IV, 17 settembre 2008, n. 38824, Raso e altri, CED 241063, ove si afferma che il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore);

4) infine, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente medesimo di eventuali situazioni di pericolo (tale principio è stato compiutamente enunciato da Cass. Sez. IV, 14 luglio 2006, n. 30857, Sodi, CED 234828: nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile - consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche - il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi).

Nel caso concreto - rileva la Suprema Corte - è mancato da parte del Giudice territoriale un approfondito e specifico esame sulle circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione dei profili di colpa nella condotta del committente: in particolare, nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera; nè si è indagato se vi sia stata (ed eventualmente in quali termini) ingerenza da parte del committente nell'esecuzione dei lavori.