ISSN 2039-1676


31 maggio 2012

Non può proseguire la celebrazione dell'udienza preliminare, per sopravvenuta incompatibilità , il giudice che abbia respinto una richiesta di patteggiamento

GUP Tribunale di Palermo, 5 aprile 2012, (ord.), Giud. Francolini, imp. C.S. e altro

UDIENZA PRELIMINARE - INCOMPATIBILITÀ - Giudice che nel corso dell'udienza abbia rigettato una richiesta di patteggiamento - Incompatibilità riguardo alla prosecuzione dell'udienza - Sussistenza.

 Il rigetto della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ad opera del giudice della udienza preliminare, comporta per il medesimo giudice, a norma dell'art. 34 c.p.p.,  l'incompatibilità a procedere nella celebrazione dell'udienza ed il conseguente obbligo di astensione. (Nel caso di specie, sull'indicato presupposto interpretativo, il giudice procedente ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevedrebbe l'indicata fattispecie di incompatibilità, con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.).

 Riferimenti normativi: C.p.p. artt. 34 e 37

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Nota redazionale. - Il principio enunciato dal Giudice palermitano, per quanto conforme agli orientamenti dottrinali prevalenti e fors'anche a prassi diffuse sul territorio, non trova frequente affermazione formale nella giurisprudenza. In diverse sedi giudiziarie il principio viene riconosciuto de facto, attraverso una riassegnazione del procedimento, talvolta in applicazione di regole tabellari precostituite. A mero titolo di esempio, può guardarsi alla prassi della sede giudiziaria milanese, documentata appunto da un provvedimento di riassegnazione relativamente recente.

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