ISSN 2039-1676


25 giugno 2012 |

E' sempre incompatibile il giudice che abbia deliberato provvedimenti cautelari personali in altra fase del procedimento

Corte cost., 21 giugno 2012, n. 153, Pres. Quaranta, Rel. Frigo (incompatibile per il successivo giudizio a citazione diretta il giudice che abbia in precedenza respinto, in apertura del rito direttissimo promosso per lo stesso fatto, le richieste di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia in carcere)

1. Solo poche battute di presentazione per non ritardare la pubblicazione di una importante sentenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità nel processo penale.

La sentenza è fondamentale anzitutto per la rilevanza pratica della regola enunciata: il giudice del rito direttissimo che abbia rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e quella di applicazione della misura cautelare personale, ed abbia di conseguenza restituito gli atti al pubblico ministero, è incompatibile in ordine alla celebrazione del nuovo giudizio che la parte pubblica proponga, per gli stessi fatti, mediante citazione diretta.

 

2. È noto, e viene ricordato nella stessa sentenza qui in commento, come la Consulta avesse più volte negato la (necessaria) incompatibilità per la celebrazione del giudizio direttissimo del magistrato che «apre» quello stesso giudizio, provvedendo sulla richiesta di convalida dell'arresto e sull'eventuale richiesta di trattamento cautelare (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze n. 90 del 2004, n. 40 del 1999, n. 286 del 1998, n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996). L'orientamento è sorretto dal principio più generale della irrilevanza di provvedimenti cautelari endofasici, cioè assunti incidentalmente dal giudice che procede alla conduzione di una determinata fase del procedimento penale.

La Corte non si era mai occupata, invece della ipotesi in cui il giudice del direttissimo respinga le richieste del pubblico ministero, restituendo gli atti al relativo ufficio. Ed infatti il rimettente, chiamato al giudizio ordinario dopo aver respinto la richiesta di convalida e cattura per un fatto da lui stimato penalmente irrilevante, non ha trovato (tra le molte) una specifica sentenza di addizione dell'elenco di incompatibilità fissato dal testo vigente dell'art. 34 c.p.p. Una sentenza che, sempre ad avviso del rimettente, avrebbe dovuto invece esserci, data l'intervenuta adozione di provvedimenti de libertate in una fase diversa del procedimento.

In particolare il giudice a quo, che pure - in relazione ai requisiti di imparzialità del giudice - ha evocato i parametri del giusto processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e della «legittimità convenzionale» (art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 Convenzione edu), ha posto in luce l'ingiustificata differenza di trattamento tra il caso in cui giudice della convalida sia quello delle indagini preliminari (escluso dalla successiva funzione di giudizio ex art. 34, comma 2-bis, c.p.p.) ed il caso in cui l'analogo provvedimento sia preso dal giudice del direttissimo, il quale potrebbe invece condurre il processo di merito.

 

3. In realtà la Consulta ha condiviso l'opinione che i principi costituzionali impongono, per casi come quello indicato, una regola di incompatibilità del giudice. E tuttavia, abbandonando un metodo «casistico» del quale aveva fatto applicazione anche in tempi relativamente recenti (sentenza n. 400 del 2008), la Corte ha ritenuto già «interna» alla norma codicistica, come riformata all'inizio dello scorso decennio ed incisa dalla stessa giurisprudenza costituzionale, una previsione generale di incompatibilità per il giudice che, in fase processuale antecedente, abbia assunto un provvedimento cautelare (non - si noti - un mero provvedimento in punto di convalida delle misure cautelari, ma una decisione che, come più volte ribadito, attiene ad un giudizio probabilistico in punto di colpevolezza del soggetto interessato). L'imparzialità del giudice può essere pregiudicata nei singoli casi concreti. E le regole sulla incompatibilità servono a assicurare, sul piano generale ed astratto, una regola essenziale del «giusto» ed »equo» processo.

Va posto nella massima evidenza come la Corte abbia inteso rendere una pronuncia interpretativa di rigetto («nei sensi di cui in motivazione»). Va da sé, dunque, che la Corte stessa considererebbe «incostituzionale» una interpretazione dell'art. 34 c.p.p. che escludesse dalla norma un caso di incompatibilità riferibile all'adozione di provvedimenti cautelari in fasi pregresse. Non si ritiene più, com'è noto, che le decisioni interpretative di rigetto vincolino irrevocabilmente i giudici comuni diversi da quello che abbia rimesso la relativa questione. Ma l'autorevolezza del precedente è tale,  com'è ovvio, da imporre il massimo sforzo argomentativo all'interprete che intenda adottare una diversa lettura della norma (Cass., Sez. un., 31 marzo 2004, n. 23016, Pezzella, in C.E.D. Cass., n. 227523).

 

4. Per argomentare il proprio assunto la Corte ricorda  le decisioni che avevano assegnato efficacia pregiudicante ai provvedimenti cautelari assunti dal giudice delle indagini preliminari o ad opera di componenti del tribunale del riesame. Proprio tali decisioni, ed in specie quelle del primo gruppo, avevano concorso ad orientare il legislatore verso la previsione di una incompatibilità radicale tra il giudice delle indagini e la funzione pertinente all'udienza preliminare ed al giudizio di merito, mediante l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 34 c.p.p. Ad introdurre, insomma, una norma di «copertura generale» per i casi di gran lunga più frequenti di «pregiudizio» cautelare.

Quindi, dice la Corte, le incompatibilità «funzionali» ormai diffuse (è appena il caso di ricordare quella concernente i gradi successivi del procedimento ed il giudizio di rinvio) evidenziano una regola generale per la «quale - anche fuori dei casi indicati dal citato art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. - l'adozione di provvedimenti inerenti alla libertà personale dell'imputato, i quali implichino una valutazione prognostica in ordine alla sua responsabilità, ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti, impediscono al giudice che li ha emessi di partecipare al giudizio, sempre che i provvedimenti in questione si collochino in una fase processuale distinta da quella pregiudicata».

La decisione odierna non contraddice, com'è ovvio, i precedenti sul provvedimento cautelare (e di convalida) assunto in avvio del giudizio direttissimo, data la continuità di fase indotta dall'accoglimento della richiesta del pubblico ministero. D'altra parte il direttissimo è innescato dalla convalida dell'arresto, e nella specie l'effetto pregiudicante sembra collegato, più che al diniego della convalida, al rigetto concomitante della domanda cautelare: domanda da sempre irrilevante in contesto endofasico e pregiudicante, invece,  al di fuori di esso.