ISSN 2039-1676


18 giugno 2012

Sulla costituzione di parte civile del Comune nel procedimento per reati edilizi

Trib. Trapani, ord. 30 maggio 2012, imp. Giurlanda F., Giud. Brignone

 

REGIONE SICILIA - COSTITUZIONE DEL COMUNE QUALE PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - Preventiva autorizzazione al Sindaco da parte della Giunta ad agire e contraddire in giudizio - Necessità - Limiti - Successione di normativa statale e regionale

A seguito dell'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione e della sopravvenuta legge n. 131 del 2003, che hanno profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale - tra le quali non rientrano più le delibere di autorizzazione alla proposizione delle liti attive e passive -, deve ritenersi mutato anche l'assetto normativo valevole per i Comuni della Regione siciliana, con la conseguenza che, anche per essi, va riconosciuto al Sindaco il potere di conferire procura speciale al difensore per la costituzione del Comune quale parte civile nel processo penale senza deliberazione autorizzativa della giunta municipale, sempre fatta salva la possibilità di diversa previsione dello Statuto comunale.

Riferimenti normativi:

c.p.p. art. 74 ss.

 

l. cost. n. 3 del 2001 (riforma titolo V Cost.)

 

l. n. 131 del 2003

 

PROCEDIMENTO PER REATI EDILIZI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE - Valutazione differenziata a seconda del tipo di illecito penale contestato - Necessità - Esclusione

Ai fini del riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile in capo al Comune, non è dato distinguere a seconda del tipo di violazione penalmente sanzionata della normativa urbanistico-edilizia, perché il danno alla posizione funzionale del Comune ed al suo diritto di regolare l'assetto urbanistico-edilizio è insito nell'offesa tipica dei reati de quibus. D'altro canto - in ossequio a quel principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), che impone, tra l'altro, una valutazione puntuale e differenziata della condotta del singolo -, la specificità della fattispecie contestata e la connotazione concreta dell'agire del soggetto attivo tornano in prima linea e ricevono la giusta considerazione in caso di condanna, allorquando si tratti di quantificare adeguatamente la misura del risarcimento del danno da riconoscere all'ente.

Riferimenti normativi:

c.p.p. art. 78, comma 1, lett. d)

 

Cost. art. 27, comma 1