ISSN 2039-1676


18 maggio 2016 |

La costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: una perdurante forzatura normativa

Trib. Reggio Calabria, ordinanza 14 maggio 2015, in T. ed altri, Giud. Romeo

1. L'ordinanza in commento si segnala per riportare nell'alveo corretto della norma (art. 74 ss. c.p.p.) la prassi di ammettere la costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, con ciò vanificando la disciplina appositamente stabilita per la partecipazione di tali soggetti al processo (artt. 91 ss. c.p.p.).

Nella specie, e in estrema sintesi, è previsto che enti e associazioni, senza scopo di lucro e con finalità - riconosciutigli in forza di legge - di tutela degli interessi collettivi o diffusi compromessi dalla commissione dell'illecito penale, possano esercitare diritti e facoltà spettanti alla persona offesa - previo suo consenso - con atto di intervento il cui contenuto è descritto nell'art. 93 c.p.p. Questa regolamentazione - è il caso di ricordare - venne inserita ex novo nel codice di rito proprio per mettere fine a quell'orientamento sviluppatosi sotto la vigenza del codice del 1930 che, con disinvoltura, consentiva agli enti collettivi di costituirsi parte civile, senza che gli stessi avessero subito un danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, derivante da reato (art. 185 c.p.).

Pertanto, la regola è che detti soggetti agiscano all'interno del procedimento penale nella veste di accusatori privati, affiancando la persona offesa dal reato nel perseguimento dell'interesse squisitamente pubblicistico di repressione penale. Nondimeno, là dove essi risultino direttamente danneggiati dal reato, resta garantita la possibilità di esercitare l'azione civile nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. c.p.p.

Agevole intuire come la tenuta di siffatta impostazione, chiara nel differenziare ruoli e disciplina della parte civile, da un lato, dell'ente collettivo dall'altro, dipenda dalla nozione che si accoglie di danno risarcibile. Difatti, è evidente che quanto più si dilata tale concetto (al punto da farvi confluire, oltre al danno immediato e diretto cagionato dal reato, anche la lesione a interessi collettivi o diffusi), tanto più si favorisce il ricorso degli enti esponenziali alla costituzione di parte civile, con conseguente disapplicazione della disciplina contemplata negli artt. 91 ss. c.p.p.  

 

2. Nella delineata cornice normativa si inscrive la decisione in esame che dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile presentate da diverse associazioni Onlus, con scopo istituzionale di tutela del diritto alla salute, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo derivante da colpa medica  (artt. 40 comma 2, 113 e 589 c.p.) e di falsità in atto pubblico (artt. 61, n. 2, 110, 476 comma 2 e 479 c.p.).  

La ragione principale del rigetto delle domande risarcitorie è, per il Tribunale di Reggio Calabria, l'insussistenza di un danno risarcibile, consistente nel danno diretto e immediato agli interessi tutelati dalle associazioni in questione. Nello specifico, viene con forza respinta l'opzione volta a qualificare danno derivante da reato «la mera lesione di un interesse di cui l'ente è portatore in base allo statuto», opzione lucidamente ritenuta la causa della «palese e non condivisibile forzatura interpretativa» dell'istituto della costituzione di parte civile. Pertanto, poiché difetta il presupposto del danno rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p., là dove a essere lesa sia la finalità di tutela di un determinato bene giuridico (lo stesso violato dal reato), viene meno la legittimazione degli enti collettivi a costituirsi parti civili, potendo questi ultimi esercitare unicamente il diritto di intervento (art. 91 ss. c.p.p.). Né - si aggiunge - l'assenza di un pregiudizio in termini di effetto diretto e immediato del reato è circostanza superabile in virtù del potere, inserito per via statutaria, di agire in sede civile e penale per ottenere il ristoro dei danni scaturiti dalla lesione degli interessi collettivi assunti dal singolo ente o associazione come scopo della sua esistenza.    

Trattasi di un orientamento restrittivo, confortato da una serie di elementi argomentativi riportati nel provvedimento in esame. Anzitutto, l'art. 212 disp. att. c.p.p., che consacra la regola della partecipazione al processo degli enti collettivi - al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 c.p.p. - col mezzo dell'atto di intervento. Si richiamano inoltre: il «turbamento del gruppo», da considerare unico effetto pregiudizievole che formazioni sociali, istituite per proteggere il bene leso dal reato, possono subire a seguito della condotta criminosa; il fine perseguito da queste figure processuali, e cioè dare risonanza mediatica al fatto di reato e coadiuvare la pubblica accusa nonché, da ultimo, il tipo di risarcimento richiesto, generalmente simbolico.     

 

3. Di certo aderente al dato letterale e sistematico del codice di procedura penale, la tesi seguita dal Tribunale si profila del tutto minoritaria nel panorama giurisprudenziale (cfr., Trib. Milano, 19 dicembre 2005, in Foro ambr., 2005, p. 433 e G.i.p. Bologna, 5 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, p. 655).

Il diverso principio espresso in più occasioni dalla Corte di cassazione, anche nella sua composizione più autorevole, è infatti quello di considerare ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente collettivo, dal momento che consiste in un danno civilisticamente rilevante «l'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente» (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343; v., in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 27162; Cass., sez. I, 17 maggio 2011, n. 29700; Trib. Milano, 2 luglio 2012, in Foro ambr., 2012, p. 295).

Attraverso tale filone interpretativo, si assiste, quindi, a una dilatazione della nozione di danno risarcibile, che fa diventare danneggiati gli enti superindividuali e - per tale via - produce un allargamento dei presupposti per l'esercizio dell'azione civile risarcitoria.

 

4. Risultato, quest'ultimo, opinabile poiché stravolge l'originario assetto codicistico, in tal modo congeniato. L'ente esponenziale viene trattato come se fosse persona offesa dal reato, in forza di una fictio iuris, ma si tiene presente che, una volta esercitata l'azione penale, solo eventualmente potrà diventare danneggiato, quindi parte processuale: nel caso in cui abbia riportato un danno proprio e non anche nell'ipotesi in cui l'interesse collettivo o diffuso di cui è portatore sia stato leso dall'azione delittuosa. In tale prospettiva, assumono rilevanza i poteri probatori riservati agli enti esponenziali in sede dibattimentale: gli sono concesse le iniziative di cui all'art. 505 c.p.p., vale a dire chiedere al presidente di rivolgere domande a testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private sottoposte a esame, nonché la facoltà di chiedere la lettura, o l'indicazione, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (art. 511 comma 6 c.p.p.)[1].          

Tali disposizioni specificano la posizione degli enti collettivi nel processo, in quanto persone offese dal reato, palesando la scelta legislativa - congeniale al sistema accusatorio che vede con sfavore la presenza della parte civile - di escluderli come danneggiati.

Rispetto a questa strutturazione, va senza dubbio messa in luce la coerenza della tesi adottata nell'ordinanza in esame; viceversa, l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza prevalente si connota di un valore negativo, posto che l'ingresso nel processo come parti civili degli enti collettivi altera il principio della parità delle parti (art. 111 comma 2 Cost.) che ne esce eccessivamente sbilanciato a favore dell'accusa.  

 

[1] Possibilità, queste, che non sembrano spettare alla persona offesa, in quanto singolo. Vale la pena ricordare che all'offeso viene riconosciuta nel corso delle indagini preliminari una serie di diritti e facoltà (art. 90 c.p.p.), sul presupposto che - come affermato da Ghiara, sub art. 90, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. I, Utet, 1989, p. 408, sia «anche una virtuale parte civile, dotata di poteri in certo senso anticipatori (particolarmente in materia probatoria) di quelli che le spetteranno, eventualmente, a seguito della formale costituzione come tale».