ISSN 2039-1676


10 ottobre 2013

Sulla legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civile in vece dell'ente territoriale (in un processo per reati ambientali)

GUP Trib. Cremona, 19.6.12 (ord.), Giud. Salvini

AZIONE POPOLARE - legittimazione del cittadino alla costituzione di parte civile - decisione del comune di non costituirsi parte civile per assenza del danno - sussistenza

 

Non osta alla costituzione di parte civile del cittadino in vece del comune - ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 267/00 -, volta all'ottenimento del risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'ente in conseguenza dei reati di disastro colposo e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, il fatto che il comune abbia espressamente scelto di non costituirsi parte civile, non ritenendo sussistere più alcun danno risarcibile dopo aver raggiunto un accordo col responsabile dell'inquinamento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica.

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 9, co. 1 e 2

 

c.p. art. 434, 449

 

c.p. art. 439

 

* * *

NOTA REDAZIONALE: l'ordinanza qui pubblicata si segnala per un'interessante presa di posizione in ordine all'applicazione dell'istituto dell'«azione popolare», previsto dall'art. 9, co. 1, d.lgs. 267/00.

La norma che disciplina l'istituto in discorso prevede che «ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia», e la Cassazione ha avuto modo di precisare che «il fine dell'azione popolare è quello di agire in sostituzione dell'ente [...] il quale è comunque titolare dell'interesse tutelato dall'azione esercitata» (Cass., 9.7.2009, n. 31565). Ciò potrebbe indurre a ritenere che il cittadino sia ammesso ad agire in queste forme solo nei casi in cui l'ente resti del tutto inerte di fronte alla lesione di un diritto di cui l'ente stesso è e resta unico titolare. D'altra parte, che il cittadino non sia portatore di una pretesa autonoma e indipendente rispetto a quella dell'ente titolare del diritto trova conferma nel fatto che l'eventuale condanna dell'imputato al risarcimento del danno, chiesta dal cittadino-parte civile, è pronunciata solo in favore dell'ente e che, nel caso in cui l'ente decida, in una qualsiasi fase del procedimento penale, di aderire all'azione proposta dal cittadino assumendo la veste formale di parte civile (ex co. 2, art. 9, d.lgs. 267/00), «realizza non già una addizione [alle parti civili] già esistenti, ma una sostituzione delle stesse, che fino a quel momento avevano agito in utiliter gestio in nome e per conto dello stesso» (Cass., 9.7.2009, n. 31565).

Nel caso di specie, però, l'ente danneggiato dal reato - il comune nel cui territorio sarebbero stati commessi i delitti di disastro colposo e di avvelenamento di acque destinate al consumo umano - non è rimasto inerte, essendo addivenuto a un accordo con il responsabile del fatto - l'azienda di cui gli imputati erano amministratori o dirigenti - finalizzato alla riparazione in forma specifica del danno - attraverso il ripristino dello stato dei luoghi e la bonifica -. Ed è proprio in considerazione di tale accordo che l'ente, informato dell'iniziativa del cittadino, ai sensi del secondo comma dell'art. 9, dlgs. 267/00, ha espressamente ritenuto (con delibera comunale, richiamata dal Gup nell'ordinanza) «svuotata al momento la possibilità di potersi costituire parte civile» in quanto «non sarebbero derivati al comune [...] danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale di esclusiva pertinenza del Ministero dell'Ambiente».

Ebbene, nonostante il diretto titolare - il comune - del bene asseritamente leso - l'assetto territoriale - abbia espressamente ritenuto di non poter più lamentare alcun danno, il Gup ha riconosciuto la legittimazione attiva del cittadino all'esercizio dell'azione popolare - e, di conseguenza, ne ha ammesso con l'ordinanza in commento la costituzione di parte civile - ritenendo «possibile intravvedere sin d'ora» danni diversi e ulteriori rispetto sia al danno oggetto dell'accordo fra l'ente e il responsabile del fatto illecito (da ripararsi attraverso il concordato ripristino dello stato dei luoghi e la bonifica), sia al danno ambientale (riservato, ex art. 311, co. 1, d.lgs. 152/06, all'inizativa del Ministero dell'Ambiente): danni da ravvisarsi «ad esempio nell'investimento di risorse in incontri, progetti e studi e rapporti con la cittadinanza resi necessari dall'emergere del pericolo di grave inquinamento della falda a seguito dell'attività contestata» (sulla possibilità per l'ente territoriale di lamentare danni conseguenza della lesione dell'assetto territoriale diversi dal danno ambientale, cfr. Trib. Milano, 21.12.2010 (ord.), Giud. Guadagnino, in questa Rivista).

 

(Massima e nota redazionale a cura di Alfio Valsecchi)

 

Per scaricare il testo dell'ordinanza, clicca sotto su dowload documento.

Clicca qui, per leggere la richiesta di rinvio a giudizio.