22 ottobre 2013 |
Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate
Inquietudini costituzionali e alternative ermeneutiche
ABSTRACT. Nella giurisprudenza si sta consolidando la linea interpretativa secondo cui l'attuale sistema processuale non consente a chi ha subito danni da reato di costituirsi parte civile contro l'ente imputato di quel fatto di reato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Tale preclusione processuale risulta però, a parere dell'Autore, non solo assolutamente ingiustificata e fortemente discriminatoria, ma si rivela altresì 'non rimediabile' tramite strumenti processuali alternativi. Non l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, per i noti limiti - intrinseci e contingenti - della giustizia civile; ma nemmeno la citazione dell'ente quale responsabile civile nel processo penale a carico dell'"agente" persona fisica, dato che il "sistema 231" ha stabilito l'autonomia della responsabilità corporativa da quella individuale, tanto che può benissimo iniziare un procedimento penale a carico dell'ente e concludersi con la sua condanna senza che il procedimento nei confronti della persona fisica si sia nemmeno aperto. La rilevata tensione costituzionale, tuttavia, non pare necessitare strettamente l'intervento manipolativo della Corte costituzionale, poiché tanto la struttura del processo penale de societate quanto quella dell'illecito punitivo corporativo, per come delineate dal d.lgs. 231/2001, sembrano consentire piuttosto pianamente l'applicazione dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo che vede l'ente sedere al banco degli imputati.
SOMMARIO: 1. Lo stadio dell'evoluzione giurisprudenziale. - 2. I profili d'incostituzionalità dell'esclusione della costituzione di parte civile nel processo de societate. - 3. La via dell'interpretazione costituzionalmente conforme.