ISSN 2039-1676


29 ottobre 2010 |

Sulla costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01

Perché risulta più convincente l'orientamento contrario all'applicazione dell'istituto nel "sistema 231"

Una delle questioni più discusse in dottrina e più rilevanti sul piano prasseologico in tema di “responsabilità amministrativa degli enti” concerne l’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente “imputato” – questione non risolta, come è noto, dal dato normativo del d.lgs. 231/01, le cui disposizioni processuali non contengono alcuna menzione dell’istituto della costituzione di parte civile, e sinora mai affrontata dalla Suprema Corte. “Diritto penale contemporaneo” pubblica numerosi provvedimenti di giudici di merito che prendono variamente posizione sulla questione. Questo intervento passa in rassegna gli argomenti fondamentali utilizzati in tali pronunce a sostegno dell’una e dell’altra posizione, anche sulla scorta delle prese di posizione della più autorevole dottrina, concludendo nel senso della inammissibilità di tale costituzione. Il lettore potrà agevolmente visualizzare il testo dei provvedimenti pubblicati sul sito cliccando sulle citazioni contenute nelle note che corredano il presente contributo.
 
 
5. Conclusioni
  



1. Ammissibilità della costituzione di parte civile quale conseguenza logica della natura dell’illecito dell’ente?
 
Un primo argomento nel senso dell’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex d.lgs. 231/01, spesso affiorante in dottrina e in giurisprudenza, fa leva sulla natura sostanzialmente penale della responsabilità introdotta dal legislatore con d.lgs. 231/01, dalla quale discenderebbe la possibilità di un’applicazione diretta della disciplina codicistica in materia di costituzione di parte civile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) anche nel processo contro l’ente; applicazione che sarebbe d’altra parte consentita – per quanto riguarda specificamente l’art. 74 c.p.p. – dalla clausola generale di cui all’art. 34 d.lgs. 231/2001, che dispone l’applicabilità al “procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato” delle disposizioni del codice di procedura penale “in quanto compatibili”.

Come è noto, la dottrina è in verità divisa fra chi sostiene la natura penale, chi la natura amministrativa e chi la natura ibrida (un vero e proprio tertium genus, per usare le parole dello stesso legislatore delegato) dell’illecito disegnato dal d.lgs. 231/01. La giurisprudenza non ha ancora avuto molte occasioni per pronunciarsi su un tema che, a fronte di un indubbio interesse teorico, presenta una rilevanza pratica piuttosto limitata[1]: la questione oggetto di queste brevi note è, di fatto, l’unica in cui il tema della natura della responsabilità dell’ente parrebbe trovare uno spazio (pur, alla fine, assai più ridotto di quanto si potrebbe pensare, come si dirà appresso) anche al di fuori del dibattito accademico.

A favore della tesi della natura penale dell’illecito, è stato segnalato come, a dispetto della lettera della norma, il legislatore avrebbe conferito a questa nuova tipologia di illeciti una struttura tipicamente criminale (tra gli elementi costitutivi del fatto tipico compare, infatti, la commissione di almeno uno dei reati del ‘catalogo’ del d.lgs. 231/01), nonché sanzioni punitive dai caratteri penali, applicate dal giudice penale su richiesta del pubblico ministero, e dunque dagli organi istituzionalmente preposti all’applicazione del diritto penale[2].
 
Inoltre, una parte della dottrina evidenzia come il legislatore del 2001, nella costruzione degli illeciti dell’ente, abbia fatto ricorso a categorie tipiche del diritto penale: la riserva di legge, la successione di leggi nel tempo, la personalità della responsabilità, l’attribuibilità della condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo. E proprio il profilo dell’attribuibilità psicologica della condotta, in quanto definita agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/01 sul modello della suitas penalistica (art. 42 c.p.), costituirebbe un significativo indizio di come il legislatore del 2001 avesse nel proprio orizzonte il modello penalistico piuttosto che quello amministrativo di responsabilità[3].

Tali argomenti non sono, però, irresistibili.
 
Anzitutto, non si può non fare i conti con il nomen iuris utilizzato dal legislatore per descrivere l’illecito dell’ente: a partire dall’intitolazione del decreto – “Disciplina della responsabilità amministrativadelle persone giuridiche [...]” –, sino all’art. 1 co. 1 e all’art. 55 co. 1, dove il legislatore impiega sempre la locuzione “illecito amministrativo dipendente da reato”. In epoca più recente, di nuovo la responsabilità degli enti è stata definita esplicitamente “amministrativa” dal nostro legislatore, all’art. 10 della l. 146/06 sul crimine organizzato transnazionale.

Al di là poi del dato formale, la dottrina ha rilevato come anche nella sostanza la responsabilità degli enti manifesti insanabili incompatibilità con la disciplina penalistica, sia sul piano dei principi (segnatamente il principio di colpevolezza), sia rispetto a specifici istituti (si pensi alla disciplina della prescrizione o alle vicende modificative dell’ente)[4].

Il fatto, d’altra parte, che l’accertamento di tale responsabilità sia rimesso alla competenza del giudice penale (ex art. 36 d.lgs. 231/01) non apporta un reale contributo al dibattito sulla reale natura dell’illecito dell’ente. Anche l’art. 24 della l. 689/81, infatti, prevede che nei casi in cui vi sia una connessione obiettiva tra un reato e un illecito amministrativo, il giudice penale sia competente a conoscere di entrambi gli illeciti e ad applicare le rispettive sanzioni: ma ciò non ha mai suggerito l’idea che in tali casi l’illecito amministrativo muti natura[5].

Similmente, non pare convincente la tesi che trae dalla coincidenza degli elementi strutturali dell’illecito dell’ente con quelli del reato – con particolare riguardo al profilo dell’attribuibilità psicologica della condotta (suitas) – un argomento a favore della natura penale della responsabilità dell’ente: le categorie un tempo proprie del diritto penale, infatti, oggi non sono più tali, essendo state in buona parte estese alla disciplina dell’illecito amministrativo dalla l. 689/81. Proprio l’art. 42 co. 1 c.p., ad esempio, trova perfetta corrispondenza nell’art. 3 co. 1 della legge dell’81. Sicché il fatto che il legislatore del 2001 abbia inserito nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti norme che richiamano il principio di legalità o di colpevolezza non consente di inferire la volontà del legislatore di attribuire a tale responsabilità natura penale, trattandosi ormai di principi propri anche della responsabilità amministrativa.
 
Infine, le stesse sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/01, di cui parte della dottrina segnala la ‘vicinanza’ al modello sanzionatorio penale, ricalcano in realtà sanzioni già previste dalla normativa amministrativistica[6].

Quello dell’illecito dell’ente, in definitiva, pare proprio costituire un nuovo genus di illecito, non del tutto coincidente né con la responsabilità amministrativa disciplinata in via generale dalla l. 689/1981, né con la responsabilità penale vera e propria (che continua ad essere pensata per le persone fisiche, che ne sono i naturali e tradizionali destinatari). Lo stesso legislatore delegato, d’altra parte, aveva parlato nella relazione al decreto della “nascita di un tertium genus di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia[7]. La correttezza di tale interpretazione trova ulteriore conforto in quella parte della dottrina che, pur dichiarandosi poco favorevole all’uso dell’espressione ‘tertium genus’, opta in ogni caso per una classificazione autonoma tanto dal diritto amministrativo quanto dal diritto penale della nuova disciplina, indicandola con la formula, “dogmaticamente neutra” per sua stessa ammissione, di “responsabilità da reato[8].

A ben vedere, però, il dibattito sull’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente non dipende in maniera decisiva dalla diatriba sulla natura della responsabilità degli enti. E questa nostra convinzione trova conforto nell’opera di una parte della dottrina penalistica italiana[9].

Invero, anche ove si volesse accogliere la tesi di chi riconosce la natura penale della responsabilità dell’ente, non risulterebbe comunque possibile ipotizzare, nemmeno in forza della clausola generale di cui all’art. 34 d.lgs. 231/2001, un’applicazione diretta degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., né tantomeno un’applicazione dell’istituto della costituzione di parte civile fondata su un’interpretazione estensiva di dette norme[10].

Infatti, l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/01 è stato costruito dal legislatore del 2001 come una fattispecie complessa, della quale il reato commesso dalla persona fisica è soltanto uno tra gli elementi costitutivi, accanto alla qualifica soggettiva dell’autore (come soggetto apicale o subordinato all’interno dell’ente), all’interesse o al vantaggio dell’ente, nonché alla ‘colpa organizzativa’ dell’ente medesimo. Ne consegue che tale illecito presuppone la commissione di un reato, ma di certo non si identifica con esso[11]. Le disposizioni codicistiche che disciplinano l’istituto della costituzione di parte civile fanno invece espresso ed esclusivo riferimento per la loro applicazione al “reato” (art. 185 c.p.: “ogni reato obbliga alle restituzioni [...]”, “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento[...]; art. 74 c.p.p.: “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno [...]”).
 
Se dunque l’illecito amministrativo da reato (ascrivibile all’ente) è qualcosa di diverso dal reato commesso dalla persona fisica, allora è evidente come non si possa far luogo a un’interpretazione diretta – nemmeno ove la si volesse qualificare come ‘estensiva’[12]di due norme, gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che fanno inequivoco riferimento a un ‘reato’: espressione, quest’ultima, dotata di un preciso significato tecnico-giuridico che certamente non ‘copre’ l’illecito complesso di nuovo tipo definito dal d.lgs. 231/01. Né a tale risultato potrà pervenirsi – con riguardo all’art. 74 c.p.p. – in forza della clausola di cui all’art. 34 d.lgs. 231/2001, dal momento che tale disposizione del codice di procedura penale, facendo per l’appunto espresso riferimento alle obbligazioni civili nascenti da un ‘reato’, non è di per sé letteralmente “compatibile” con un sistema processuale mirante all’accertamento di un illecito diverso da un ‘reato’.

Occorrerà dunque verificare se e in che misura l’interprete possa procedere a quella che in verità sarebbe una interpretazione analogica della disciplina di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. Ma una simile operazione dovrà allora sottostare alle regole e ai presupposti propri dell’interpretazione analogica, che – come avremo modo di chiarire tra breve (infra, § 2) – nel caso che qui ci occupa non paiono consentire alcuna applicazione dell’istituto della costituzione di parte civile al di fuori della sua naturale sedes materiae.
 
Date queste premesse, ci pare trovi conferma l’ipotesi della sostanziale inconferenza del dibattito sulla natura della responsabilità dell’ente ai fini della soluzione del problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile. Infatti, per quanti ‘caratteri penali’ si vogliano ravvisare nella nuova disciplina, ci troviamo pur sempre in presenza di un illecito (imputabile all’ente) che presuppone la commissione di un reato da parte di una persona fisica, ma che è certamente un qualcosa di diverso e più complesso rispetto ad esso, caratterizzato da una serie di requisiti ulteriori che si riferiscono direttamente all’ente; con conseguente impossibilità di procedere tanto a un’applicazione diretta (anche in via estensiva) degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che fanno invece espresso riferimento alla commissione di un reato quale presupposto per la costituzione di parte civile.
 
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2. Ammissibilità della costituzione di parte civile in forza dell’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.?
 
La mancata previsione nel d.lgs. 231/01 della possibilità, per la persona offesa e danneggiata dal reato, di costituirsi parte civile contro l’ente obbliga dunque i sostenitori della tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile a sostenere la possibilità di una interpretazione analogica della disciplina codicistica dell’istituto, in modo da affermarne l’applicabilità anche nel sottosistema della responsabilità degli enti.

La percorribilità di una applicazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non troverebbe, secondo questa prospettiva, ostacoli di sorta, dal momento che la disposizione di cui all’art. 185 c.p., nonostante la collocazione all’interno del codice penale, sarebbe in realtà una norma civilistica che specifica la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., mentre l’art. 74 c.p.p. è evidentemente una norma processuale: nell’uno e nell’altro caso non opererebbe dunque il divieto di interpretazione analogica delle norme penali di cui all’art. 14 preleggi, sussistendo per contro un’eadem ratio fra costituzione di parte civile contro l’autore del reato e costituzione di parte civile contro l’ente responsabile dell’illecito ex d.lgs. 231/01[13].

La tesi della possibile applicazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. si espone, tuttavia, a serie obiezioni. Il problema, ci pare, non è rappresentato – come a volte si è sostenuto[14] – dagli effetti in malam partem di una tale interpretazione, trattandosi di norme processuali o addirittura di norme civilistiche; bensì dalla natura eccezionale delle norme stesse, che parimenti osta alla loro estensione analogica giusta il disposto del medesimo art. 14 preleggi.

In questo ordine di idee, una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha in effetti escluso la possibilità di ricorrere all’applicazione analogica delle norme de quibus in ragione dell’assenza nell’ordinamento italiano di un “principio superiore in base al quale possa ritenersi attribuita esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica che ne derivano[15]; operando, anzi, dopo la riforma dell’88, il diverso principio della completa autonomia e separazione dei due giudizi, che rende eccezionali – e pertanto non suscettibili di applicazioni analogiche – le norme che consentono la contemporanea celebrazione del giudizio sulla responsabilità penale e quello sulla responsabilità civile.
 
Il nostro sistema processuale, infatti, è oggi improntato a un marcato favor separationis che informa l’assetto dei rapporti tra processo civile e processo penale, con conseguente divieto di applicazione analogica dell’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale al di fuori delle ipotesi strettamente previste dal coordinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.[16].
Pertanto, posto che l’art. 36 d.lgs. 231/01 – nel rispetto dell’art. 11, lett. q) della legge delega – ha esteso la competenza del giudice penale esclusivamente “a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente”, senza fare alcun riferimento ad azioni diverse rispetto a quella penalistica, si deve concludere che manca ogni riferimento “ad altri possibili oggetti collegati direttamente o indirettamente alla sussistenza di tale responsabilità, con la conseguenza che difetta qualunque base normativa che legittimi l’ingresso nel processo penale di un’azione civile indirizzata in via diretta nei confronti dell’ente[17].

In questi stessi termini si è di nuovo recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, statuendo che “non rinvenendosi [...] nell’ordinamento un principio superiore in base al quale possa ritenersi attribuita esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica che ne derivano, non può ritenersi che, in assenza di previsione espressa, il giudice penale, seppur competente a conoscere l’illecito amministrativo dell’ente, sia ugualmente competente a conoscere i danni asseritamente derivanti dalla commissione di detto illecito[18].

Ma, soprattutto, presupposto generale di ammissibilità di ogni interpretazione analogica è non solo l’esistenza di una lacuna normativa, ma anche il carattere non intenzionale di essa[19]. Nel caso di specie, invece, l’omessa menzione di ogni riferimento alla parte civile nel procedimento contro l’ente deve certamente considerarsi frutto di una scelta intenzionale da parte del legislatore.
 
È stato, in effetti, notato come il legislatore del 2001 abbia proceduto ad una vera e propria ‘epurazione’ sistematica di ogni riferimento alla persona offesa o alla parte civile in tutte quelle norme del decreto legislativo in materia di archiviazione (art. 58), indagini preliminari (art. 59), udienza preliminare (art. 61), procedimenti speciali (art. 62) e sentenza (art. 69) che, invece, nel loro ‘omologo’ codicistico, contengono precise disposizioni sulla persona offesa o sulla parte civile (cfr. artt. 408, 417, 429, 441, 538 c.p.p.). E più in generale la ‘parte civile’ non è mai menzionata nella sezione II del capo III, del decreto legislativo, dedicato a “Soggetti, giurisdizione e competenza”, mentre trova ampio spazio nel libro I del codice di rito, dedicato, appunto, ai soggetti del procedimento[20].

Tali considerazioni hanno dunque spinto la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza penalistiche ad affermare che, al di là degli ostacoli letterali, la disciplina vigente manifesta chiaramente che il legislatore ha inequivocabilmente voluto escludere la parte civile dal procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo da reato ascritto all’ente.
 
Particolarmente significativi, in tal senso, sono il disposto dell’art. 27 del decreto – che limita la responsabilità patrimoniale dell’ente all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza alcun riferimento, invece, alle obbligazioni civili – e il disposto dell’art. 54 – laddove prevede espressamente che il sequestro conservativo possa essere chiesto solo dal p.m. per impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali per il pagamento della sanzione pecuniaria, contrariamente a quanto previsto dall’art. 316 c.p.p. –.
 
Non solo. La differenza fra disciplina elaborata dal legislatore del 2001 e disciplina codicistica risulta ancor più marcata (e non certo ascrivibile a mera ‘dimenticanza’ del legislatore) ove si consideri che l’art. 54 d.lgs. 231/01 rinvia espressamente al comma 4 dell’art. 316 c.p.p. – che disciplina la misura cautelare del sequestro conservativo –, ma non ai commi 2 e 3 – che prevedono la possibilità anche per la parte civile di servirsi di tale strumento o di beneficiare del sequestro chiesto dal PM –.
 
A fronte di una così chiara scelta da parte del legislatore di estromettere dal processo a carico dell’ente la parte civile, ogni tentativo di colmare la lacuna con applicazioni estensive o analogiche degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. appare, a questo punto, del tutto contrario alla legge e, dunque, semplicemente non percorribile[21].

E ciò – last but not least – anche perché la strada di un’integrazione in via ermeneutica della supposta lacuna legislativa in ordine alla costituzione civile contro l’ente appare tutt’altro che agevole, in relazione alla particolare delicatezza della materia dei rapporti tra giurisdizioni e di soggetti legittimati al processo, che mal si presta a tollerare interventi manipolativi da parte del giudice ordinario in assenza di puntuali indicazioni legislative: tanto che, nel recente passato, l’estensione del novero dei soggetti legittimati a chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale ha richiesto un apposito intervento additivo della Consulta[22].
 
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3. Ammissibilità della costituzione di parte civile quale condizione per il corretto funzionamento del sistema sanzionatorio predisposto dal d.lgs. 231/01?
 
Altro argomento talvolta invocato a sostegno dell’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente fa leva sulla centralità che il legislatore del 2001 avrebbe assegnato, nel sistema del d.lgs. 231/01, al risarcimento, da parte dell’ente, del danno patito dalla vittima del reato. Al riguardo, vengono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 12 co. 2 lett. a), 17 co. 1 lett. a) e 19 d.lgs. 231/01[23]. Tali norme, infatti, collegando alle condotte di riparazione del danno da parte dell’ente una riduzione della pena e la non applicazione delle sanzioni interdittive, nonché sottraendo alla confisca quella parte del prezzo o del profitto del reato che “può essere restituita al danneggiato”, manifesterebbero una maggior attenzione, da parte del legislatore delegato, alla valorizzazione degli strumenti compensativi dell’offesa arrecata dal fatto dell’ente, piuttosto che alla mera repressione dell’illecito: un approccio, dunque, che ben sarebbe compatibile, secondo i sostenitori di tale orientamento, con l’istituto della costituzione di parte civile.

Nemmeno quest’ulteriore argomento, tuttavia, ci convince. Il fatto che il legislatore delegato abbia assegnato alla riparazione del danno anche una funzione attenuatrice della responsabilità dell’ente, e che abbia disposto all’art. 19 la riduzione della confisca per la parte di profitto che può essere restituita al danneggiato, infatti, nulla aggiunge e nulla toglie al dibattito sull’ammissibilità della costituzione di parte civile.
 
Innanzitutto, l’ente normalmente risulta, al sussistere delle condizioni previste nell’art. 2049 c.c., civilisticamente responsabile del reato commesso da un proprio soggetto apicale o da un suo dipendente in occasione dell’esercizio delle sue funzioni; di conseguenza, appare naturale che il legislatore abbia inteso incentivare l’ente a far fronte a tale obbligazione, nell’ipotesi in cui l’ente stesso venga riconosciuto responsabile dell’illecito amministrativo da reato, sì da assicurare che il danneggiato venga effettivamente soddisfatto nelle proprie legittime pretese risarcitorie. Parimenti, non stupisce per nulla la rinunzia del legislatore a confiscare all’ente quella parte di profitto derivante da reato che l’ente restituisca al danneggiato, lo scopo della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 essendo soltanto quello di evitare che l’ente acquisisca definitivamente al proprio patrimonio l’utilità del reato commesso dalla persona fisica che abbia agito nel proprio interesse o vantaggio (il che, evidentemente, non avviene laddove l’ente restituisca il profitto al danneggiato). Ma l’uno e l’altro obiettivo non presuppongono affatto che il danneggiato debba avere la possibilità di costituirsi parte civile direttamente contro l’ente, dal momento che a fondare la responsabilità risarcitoria dell’ente per i reati commessi da soggetti apicali o subordinati è pienamente sufficiente la sua posizione di responsabile civile, contro il quale il danneggiato ha la possibilità di agire nel procedimento penale, ex art. 83 c.p.p., purché, naturalmente, ricorrano i presupposti di cui all’art. 2049 c.c.
 
In secondo luogo, a riprova dell’inconferenza del richiamo alla riparazione del danno in chiave lato sensu sanzionatoria rispetto alla soluzione del problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, è possibile richiamare la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni (d.P.R. 448/88), laddove prevede l’adozione di “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato” (art. 28) e al contempo sancisce l’inammissibilità dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (art. 10): ciò che conferma l’assoluta autonomia, nella valutazione legislativa, dei due profili. E un simile parallelismo può essere condotto anche con la disciplina del processo davanti al giudice di pace, dove la riparazione del danno alternativa alla sanzione può prescindere dalla presenza della parte civile (art. 35 d.lgs. 274/00).
 
Infine, com’è stato acutamente rilevato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il danno cui si riferiscono gli artt. 12, 17 e 19 è quello cagionato dal reato commesso dalla persona fisica, non quello – ammesso e non concesso che se ne possa ravvisare un’autonoma fisionomia: cfr. sul punto infra, § 5 – derivante dall’illecito commesso dall’ente[24], che si vorrebbe azionare mediante la costituzione di parte civile diretta contro l’ente.
 
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4. La costituzione di parte civile contro l’ente è inammissibile perché inutile
 
Ma l’argomento a nostro avviso davvero decisivo per negare l’ammissibilità di una costituzione di parte civile direttamente contro l’ente consiste nella sua assoluta inutilità pratica, quanto meno in tutte le ipotesi in cui la Pubblica Accusa proceda, nel rispetto della regola del simultaneus processus di cui all’art. 38 d.lgs. 231/2001, a contestare nel medesimo processo alle persone fisiche il reato e all’ente l’illecito amministrativo ancorato a quel medesimo reato.
 
Ci si è acutamente chiesti in dottrina, in proposito, “quali sarebbero i danni per il cui ristoro dovrebbe ammettersi in tale procedimento la costituzione di parte civile[25]. È di tutta evidenza, infatti, come ogni dibattito sull’introduzione in via interpretativa dell’istituto della costituzione di parte civile nel sottosistema del d.lgs. 231/01 non avrebbe più ragion d’essere ove si arrivasse alla conclusione che il silenzio del legislatore sul punto è da imputarsi ad una precisa presa di coscienza dell’inutilità di un’eventuale introduzione di detto istituto, stante l’inesistenza di un danno da porre ad oggetto di un’eventuale domanda risarcitoria.

Ebbene: come si è pure sottolineato in dottrina, nessuno si è ancora impegnato nel compito di individuare quale sia lo specifico danno conseguenza dell’illecito amministrativo da reato patito dalla potenziale parte civile. È chiaro, infatti, che tale danno non potrà coincidere col danno cagionato dal reato commesso dalla persona fisica– di cui l’ente può tutt’al più essere chiamato a rispondere in quanto responsabile civile ex art. 2049 c.c. –; ed è, anzi, la stessa dottrina favorevole all’ammissibilità della costituzione di parte civile a mettere in guardia dal rischio di una duplicazione del risarcimento in caso di coincidenza del danno del reato col danno dell’illecito dell’ente[26].
 
Ma, allora, quali danni ulteriori, rispetto a quelli cagionati dal reato, cagiona l’illecito amministrativo da reato dell’ente? A tale domanda non sembra proprio esservi risposta. E proprio per tale ragione parte della giurisprudenza esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente[27]. Come si è persuasivamente concluso in dottrina, infatti, se i danni conseguenza del reato “sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria [...] ogni conflitto processuale sull’ammissibilità della costituzione della parte civile rischia invero di tradursi in un inutile dispendio di energie, giacché anche quando venisse autorizzata, all’esito del processo la pretesa risarcitoria non potrebbe comunque trovare soddisfazione[28]. Se tali conclusioni sono corrette, il convinto silenzio del legislatore del 2001 rispetto alla parte civile assume un significato pregnante e ben preciso, che l’interprete non può in alcun modo ignorare.

L’(intenzionale) silenzio del legislatore sulla costituzione di parte civile contro l’ente si fonda insomma su ragioni assai corpose, che ad un’attenta considerazione conferiscono una non contestabile ragionevolezza della scelta legislativa. Ciò che pone la scelta legislativa al riparo da qualsiasi censura sul piano della sua stessa legittimità costituzionale, e la rende insuscettibile di sovvertimento in via ermeneutica attraverso lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente orientata, difettando in radice il presupposto di una sua possibile contrarietà alla Costituzione, sub specie di manifesta irragionevolezza o per qualsiasi altra ragione.
 
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5. Conclusioni
 
In conclusione, non emergono né dalla dottrina né dalla giurisprudenza argomenti convincenti circa l’‘integrabilità’, in via interpretativa, della lacuna presente nel d.lgs. 231/01 sull’istituto in questione. Anche laddove si voglia aderire alla tesi che riconosce all’illecito dell’ente natura penale, infatti, vi sono solidissimi argomenti – di ordine letterale, teleologico, storico, sistematico – per escludere l’applicazione analogica delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale sulla parte civile nel sottosistema creato col decreto.

Il principale ostacolo all’applicazione in via interpretativa dell’istituto codicistico della costituzione di parte civile è senz’altro rappresentato dall’assenza di principi generali cui ancorare un’interpretazione analogica e, anzi, dalla chiara volontà negativa del legislatore – emergente dalla totale mancanza nel decreto del 2001 di ogni riferimento alla persona offesa e alla parte civile – manifestazione di una lacuna chiaramente intenzionale e dunque non integrabile dall’interprete.
 
Ma, soprattutto, un contributo decisivo al dibattito è stato offerto da quegli autori che hanno focalizzato la loro attenzione sui risvolti pratici di un’ipotetica ammissione della costituzione di parte civile contro l’ente, ponendo in luce l’inutilità pratica dell’istituto della costituzione di parte civile in un procedimento volto all’accertamento di un illecito che di fatto non pare produttivo di danni diretti e immediati diversi da quelli che sono conseguenza del reato presupposto, e per i quali l’ente potrebbe, sussistendone le condizioni, essere chiamato a rispondere, in quanto responsabile civile, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (e ciò, eventualmente, anche nel processo penale instaurato contro l’autore del reato).
 

La tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile sarà dunque destinata a scontarsi, sul piano teorico, con la palese volontà contraria del legislatore; e, sul piano pratico, con la stessa inutilità dell’esercizio di un’autonoma azione risarcitoria contro l’ente.



[1] A quanto ci consta, la Cassazione si è espressa in un’unica occasione sul punto, affermando – ma solo in un obiter dictum –, la natura penale degli illeciti ex d.lgs. 231/01 (Cass. 20.12.2005, n. 3615 (sent.), Pres. Morelli).
[2] Padovani, Diritto penale, 2008 p. 91; Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, 2008, p.30.
[3] Panasiti, Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell’ente nell’azione civile di risarcimento esercitabile nel procedimento penale, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, p. 95.
[4] Marinucci, Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1202; Pasculli, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento italiano, 2005, p. 57; Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 401.
[5] De Felice, La responsabilità da reato degli enti collettivi, 2002, p. 86.
[6] Alessandri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 55.
[7] Anche parte della dottrina ha riconosciuto l’inadeguatezza dei modelli tradizionali di responsabilità e riconosciuto non solo l’autonomia del nuovo sottosistema creato dal legislatore del 2001 ma anche la sua autosufficienza e – dunque – indipendenza tanto dal sistema penale quanto da quello amministrativo. Sul punto, cfr. Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 56; Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 419.
[8] Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002., p. 420
[9] Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 416. Afferma l’illustre Autore:“preso atto dei contenuti, dell’autonomia, delle connessioni del nuovo sottosistema normativo, la questione dell’etichetta (‘penale’ o ‘amministrativo’) si riduce a questione ‘accademica’”.
[10] Trib. Milano, 27.2.2009 (ord.), GUP Clivio; Trib. Milano, 24.1.2007 (ord.), GUP Tacconi. Nel senso, invece, della possibilità di operare un’applicazione diretta della disicplina in materia di parte civile, cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano, 26.1.2008 (ord.), GUP Verga. In dottrina, cfr. Grosso, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 1335 ss.
[11] Sottolinea la differenza strutturale fra l’illecito descritto nel d.lgs. 231/01 e il reato, pur a fronte di un’indubbia contaminazione della nuova disciplina da parte di istituti penalistici e processual-penalistici, Trib. Torino, 2.10.2008, (ord.), GUP Gianfrotta.
[12] Esclude espressamente – per le ragioni indicate nel testo – la possibilità di ricorrere all’interpretazione estensiva delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile, Trib. Milano, 9.3.2009 (ord.), Est. Fioretta; si legge, infatti, nel citato provvedimento che “deve ritenersi che la qualificazione dell’illecito degli enti quale illecito amministrativo non consente di ritenere ammissibile l’esperibilità [dell’azione civile nel processo penale] sulla base dell’interpretazione estensiva dell’art. 185 c.p. idonea a ricomprenderlo nella nozione di reato sul mero rilievo che uno degli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente è un fatto costituente oggettivamente reato, posto che la responsabilità dell’ente non è assimilabile, concettualmente e giuridicamente, alla responsabilità penale ed in ogni caso non deriva esclusivamente dalla commissione di un reato”.
[16] Giarda, Azione civile di risarcimento e responsabilità degli enti, in Corr. mer., 2005, p. 571.
[17] Giarda, Azione civile, cit., p. 582.
[19] G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 189.
[22] C. cost., 16 aprile 1998, n. 112, con riferimento all’ipotesi di citazione dell’assicuratore in caso di danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
[23] Trib. Milano, 26.1.2008 (ord.), GUP Verga. Grosso, Sulla costituzione, cit., p. 102.
[24] Trib. Milano, 24.1.2007 (ord.), GUP Tacconi; Giavazzi, Sub art. 17, in Responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2007, p. 159; Lottini, Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, p. 149.
[25] Pistorelli, La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile, in La resp. amm. delle soc. e degli enti, 2008, n. 3, p. 104. Nello stesso senso, Bricchetti, Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura, in Resp. e risarc., 2008, n. 5, p. 14 ss.
[26] Grosso, Sulla costituzione, cit., p. 1343.
[28] Pistorelli, La problematica costituzione di parte civile, cit., p. 105.