26 gennaio 2006
Trib. Torino, 26.1.2006 (ord.), GUP Salvadori
E'ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI – PARTE CIVILE – Legittimazione passiva dell'ente – Sussistenza
È ammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente chiamato a rispondere per l’illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/01, in quanto appare coerente col sistema ritenere che, in assenza di una esplicita esclusione, per la pretesa civile – originata dal combinato disposto della disciplina del d.lgs. 231/01 e dell’art. 2043 c.c. – debba valere il principio generale, sancito dagli artt. 185 c.p. e 75 c.p.p., secondo cui l’azione civile può essere iniziata o trasferita nel processo penale. Peraltro, a prescindere dalla natura dell’illecito dell’ente, il fatto che si tratti di una forma di responsabilità ‘da reato’ fornisce un aggancio letterale non irrilevante al contenuto dell’art. 185 c.p. In ogni caso, ove non si ritenesse di applicare estensivamente la disciplina codicistica della costituzione di parte civile, dovrebbe farsi ricorso all’analogia, pacificamente ammissibile posto che l’art. 185 c.p. rappresenta una norma che, sebbene prevista nel codice penale, non è una norma penale ma una norma civile. (Massima a cura di Alfio Valsecchi).
Riferimenti normativi: |
C.p.p. art. 74 |
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C.p. art. 185 |