RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE – Ammissibilità – Esclusione
Non è ammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente per il danno derivante dall’illecito amministrativo di cui l’ente risponde ex d.lgs. 231/2001, in quanto il combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. presuppone la commissione di un reato, mentre l’illecito imputato all’ente, pur presupponendo la commissione di un reato, rimane di natura amministrativa. Né può farsi ricorso ad un’estensione analogica della disposizione di cui all’art. 185 c.p., attesi i principi di legalità, tipicità, tassatività e di inapplicabilità dell’analogia che governano il sistema penale e che non consentono tali estensioni.
Riferimenti normativi:
|
C.p.p. art. 74
|
|
C.p. art. 185
|
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PARTE CIVILE – Danno derivato da condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza – Legittimazione attiva della Consob – Sussistenza
In tema di costituzione di parte civile, la legittimazione ad agire va riconosciuta alla Consob per il danno derivato da condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, in quanto dall’esame degli specifici poteri attribuiti alla Consob in veste di organo di vigilanza del mercato e garante del suo funzionamento è dato desumere la titolarità in capo alle stessa di un interesse suscettibile di lesione in termini di consequenzialità immediata e diretta da parte delle condotte in esame.
Riferimenti normativi:
|
C.p.p. art. 74
|
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PARTE CIVILE – Danno derivato da condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza – Legittimazione attiva della Banca d’Italia – Sussistenza
In tema di costituzione di parte civile, la legittimazione ad agire va riconosciuta alla Banca d’Italia per il danno derivato da condotte di ostacolo alle funzioni di vigilanza, in quanto, atteso che tali funzioni di vigilanza sono direttamente tutelate dalle norme che si assumono violate, la Banca d’Italia appare portatrice di un interesse direttamente e distintamente leso dal reato.
Riferimenti normativi:
|
C.p.p. art. 74
|
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PARTE CIVILE – Danno indiretto conseguenza degli illeciti commessi dagli amministratori – Legittimazione attiva dei soci – Insussistenza
In tema di costituzione di parte civile, la legittimazione attiva non va riconosciuta ai soci che lamentino un danno che sia semplicemente il riflesso di quello subito dalla società per effetto degli illeciti commessi dagli amministratori, in quanto, in primo luogo, la distinzione tra capitale e patrimonio dei soci impedisce ogni commistione tra le vicende dell’uno e dell’altro; in secondo luogo, poiché, attesa l’esperibilità dell’azione sociale di responsabilità, i soci-attori potrebbero sommare due titoli risarcitori per il medesimo evento lesivo.
Riferimenti normativi:
|
C.p.p. art. 74
|
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PARTE CIVILE – Danno indiretto conseguenza degli illeciti commessi dagli amministratori – Legittimazione attiva dei promotori – Insussistenza
In tema di costituzione di parte civile, la legittimazione ad agire non va riconosciuta ai promotori finanziari che lamentino danni professionali derivanti dagli illeciti di manipolazione del mercato commessi dagli amministratori, attesa la natura indiretta di tali danni rispetto ai fatti illeciti che li avrebbero prodotti.
(Massime a cura di Giorgio Abbadessa).
Riferimenti normativi:
|
C.p.p. art. 74
|