9 marzo 2009
Trib. Milano, 9.3.2009 (ord.), Giudice Fioretta
E' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE – Ammissibilità – Esclusione
Non è ammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente per il danno derivante dall’illecito amministrativo di cui l’ente risponde ex d.lgs. 231/2001, in quanto il combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. presuppone la commissione di un reato. La qualificazione dell’illecito degli enti quale illecito amministrativo, infatti, non consente di applicare la disciplina della costituzione di parte civile in forza di una mera interpretazione estensiva. Nemmeno è possibile applicare per analogia detta disciplina in quanto non si rinviene nell’ordinamento un principio superiore che attribuisca esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica che ne derivano. (
Massima a cura di Alfio Valsecchi)
Riferimenti normativi: C.p.p. art. 74
C.p. art. 185