ISSN 2039-1676


02 ottobre 2008

Trib. Torino, 2.10.2008 (ord.), GUP Gianfrotta

E' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE – Ammissibilità – Esclusione
 
Non è ammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente per il danno derivante dall’illecito amministrativo di cui l’ente risponde ex d.lgs. 231/2001, in quanto, sebbene nella nuova disciplina compaiano numerosi elementi di matrice penalistica, vi sono anche differenze rispetto ad analoghi istituti del diritto e della procedura penale. Inoltre, depone proprio nel senso dell’inammissibilità della costituzione di parte civile l’assenza, nel testo legislativo, di richiami a tale istituto. Infine, decisivo nel senso di far ritenere che il legislatore abbia consapevolmente optato per l’inammissibilità della costituzione di parte civile pare il disposto dell’art. 54 d.lgs. 231/01, che prevede che il sequestro conservativo possa essere richiesto esclusivamente dal PM in relazione al pericolo che si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria: norma che marca una significativa differenza con l’omologo istituto del processo penale, previsto dall’art. 316 c.p.p., che consente che analoga richiesta sia avanzata dalla parte civile in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato. (Massima a cura di Alfio Valsecchi)
 
Riferimenti normativi:
C.p.p. art. 74
 
C.p. art. 185