ISSN 2039-1676


08 giugno 2012

Nessun contrasto, secondo il GUP di Milano, tra decisione quadro sulla tutela della vittima nei procedimenti penali e inammissibilità  della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lgs. 231/2001

Trib. Milano, Uff. GIP, ord. 22 maggio 2012, Giud. Ghinetti

 

REATI SOCIETARI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - Costituzione di parte civile dell'azionista che abbia acquistato le quote successivamente alla commissione del reato - Ammissibilità

In materia di false comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2622 c.c., è ammissibile la costituzione di parte civile contro gli imputati - e la contestuale citazione quale responsabile civile dell'ente dei quali gli imputati erano amministratori - da parte di tutti gli azionisti che prospettino l'astratta titolarità di una pretesa risarcitoria nei confronti della società in ragione dell'incidenza della falsa informazione sul proprio processo deliberativo, ancorché essi abbiano acquistato quote sociali successivamente al momento consumativo del reato, e ancorché essi non abbiano documentato la successiva vendita delle quote sociali medesime, dal momento che il danno da informazione finanziaria decettiva si attualizza nel patrimonio dell'investitore per effetto del solo prodursi di una apprezzabile minusvalenza.

Riferimenti normativi:  art. 2622 c.c.; artt. 74 ss. c.p.p.; art. 83 c.p.p.

 

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DA REATO - Costituzione di parte civile contro l'ente - Inammissibilità - Contrasto con il diritto dell'Unione europea - Esclusione

In materia di responsabilità amministrativa dell'ente da reato, è inammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato contro l'ente; la validità di tale conclusione non è inficiata dal suo asserito contrasto con gli obblighi discendenti dalla decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima dei procedimenti penali.

Riferimenti normativi: d.lgs. 231/2001; art. 74 ss. c.p.p.; decisione quadro UE 2001/220/GAI

 

NOTA REDAZIONALE: L'ordinanza qui pubblicata si segnala per avere preso posizione sulla recentissima opinione dell'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea nel procedimento C-79/11, Giovanardi introdotto da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze. Di tale opinione la nostra Rivista ha dato recentemente conto con un'articolata nota di A. Valsecchi e F. Viganò, cui si rinvia per tutti gli indispensabili riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. La soluzione del GUP milanese, che si allinea a quella accolta della Cassazione nel senso dell'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente nel procedimento ex d.lgs. 231/2001, evidenzia ancora una volta le difficoltà in cui si dibatte il giudice penale italiano nel momento in cui deve confrontarsi con gli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione europea: il punto di vista dell'Avvocato generale viene qui un po' sbrigativamente liquidato come viziato da un'incomprensione di fondo del quadro normativo italiano, senza così cogliere il peculiare punto di vista dal quale si muovono le istituzioni europee, che è quello di assicurare l'effetto utile degli atti normativi dell'Unione negli ordinamenti degli Stati membri, in rapporto agli obiettivi che gli atti medesimi perseguono.

Nel caso di specie, l'obbligo europeo che viene in considerazione - come meglio chiarito nella nota sopra richiamata - è quello discendente dall'art. 9 § 1 della decisione quadro, a tenore del quale la vittima del reato deve essere di regola posta in condizione di ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato nell'ambito dello stesso procedimento penale, senza essere costretta ad avviare separata azione civile; onde il nodo problematico dal punto di vista del diritto UE è quello di stabilire se il sistema processuale italiano - e in particolare il meccanismo della citazione dell'ente come responsabile civile ex art. 83 c.p.p. -  consenta o meno di assicurare sempre alla vittima tale risarcimento anche da parte dell'ente, che di tale danno deve rispondere sul piano civilistico ex art. 2049 c.c.: quesito la cui soluzione è, forse, meno scontata di quanto possa apparire a prima vista. (Francesco Viganò)