ISSN 2039-1676


23 maggio 2019 |

Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente incolpato dell’illecito da reato: ammissibile secondo il Tribunale di Trani nel processo penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato

Trib. Trani, sez. unica penale, ord. 7 maggio 2019, Pres. Pavese

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1. Il tribunale di Trani, con la recente pronuncia, si schiera a favore dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente incolpato dell’illecito amministrativo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231[1] cambiando, scientemente, prospettiva rispetto all’orientamento accolto dalla Corte di legittimità.

L’originalità della decisione del collegio pugliese è, infatti, rappresentata dall’ammissione, nel procedimento penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato, della costituzione di parte civile nei confronti della società “imputata” Ferrotramviaria S.p.A. ex art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001.

L’ordinanza, invero, non si allinea alla precedente pronuncia del giudice dell’udienza preliminare che, sulla scia tracciata dalla Corte di Cassazione[2], aveva escluso che fosse ammissibile la costituzione delle parti civili nei confronti di Ferrotramviaria ma, revocandola, elabora una nuova lettura di quello che definisce «uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche».

Il giudice dell’udienza preliminare, nella precedente, contraria, decisione, aveva fatto leva sugli argomenti che tradizionalmente costituiscono i capisaldi della “tesi negazionista”.

In primo luogo, l’assenza, nel d.lgs. n. 231 del 2001, di qualsiasi riferimento espresso alla parte civile era stata letta come una scelta consapevole del legislatore di esclusione della ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Tale argomento era stato rafforzato anche facendo ricorso alla natura dell’illecito dell’ente: era stata smentita qualsiasi identificazione dell’illecito amministrativo dell’ente con il reato asseritamente commesso dai suoi vertici o dipendenti e, insieme, affermato che presupposto per la costituzione dell’ente è solo la commissione di un reato e non anche quella di un illecito amministrativo da esso derivante.

Il provvedimento aveva escluso inoltre l’ipotizzabilità di un contrasto tra le norme del decreto, così interpretate, e gli artt. 3 e 24 Cost., potendo il danneggiato comunque citare l’ente come responsabile civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. nel processo volto all’accertamento della responsabilità penale delle persone fisiche. Infine, il Giudice dell’udienza preliminare aveva ricordato come la propria lettura fosse in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Giovanardi[3] e fosse stata precedentemente adottata anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 218 del 2014[4].

 

2. Su quegli stessi elementi fa perno il collegio tranese per sostenere il proprio cambio di prospettiva con cui viene accolta la tesi “estensiva” proposta nella memoria con cui l’associazione A.C.U. ha richiesto la revoca dell’ordinanza di inammissibilità.

In particolare, il tribunale arriva ad approvare il percorso argomentativo dell’associazione muovendo da una serie di premesse sulla natura dell’illecito dell’ente. Partendo dal ricordare come il d. lgs. n. 231 del 2001 rappresenti, citando le parole della Corte di legittimità[5], «l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità delle imprese», il collegio pone poi l’accento sul fatto che il sistema sanzionatorio proposto dallo stesso decreto fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie e, in ragione dello stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera sul piano della deterrenza e persegue una «massiccia» finalità specialpreventiva. Nel prologo, inoltre, il giudice, mostrando piena adesione alla decisione delle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp[6], va a unirsi alle fila di coloro che ritengono il sistema normativo introdotto dal d. lgs. n. 231 del 2001 un tertium genus di responsabilità a cavallo tra quella penale e amministrativa. Salvo poi, qualche riga dopo, sbilanciarsi verso il modello penalistico in quanto «il profilo dell’attribuibilità psicologica della condotta, come definita dagli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 confort[erebbe] la tesi secondo cui il legislatore nel definire il sistema di responsabilità degli enti si sia ispirato a un modello penalistico piuttosto che amministrativo». Dalla definizione della natura della responsabilità il tribunale passa poi a specificare altresì che la responsabilità dell’ente ha natura autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato-presupposto da ciò derivando che «la responsabilità amministrativo penale da organizzazione prevista dal d.lgs n. 231 del 2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione».

E ancora osserva come il mancato esercizio della delega a prevedere un sistema risarcitorio per l’ente di cui all’art. 11, comma 1, lett. u), l. n. 300 del 2000 andrebbe letto come espressivo dell’intenzione di non adottare un sistema peggiorativo rispetto a quello previsto dal codice di rito.  

Da tutte queste premesse - nonostante l’accento più volte posto sull’autonomia dell’illecito amministrativo e, in generale, sulla particolarità del sistema delineato dal d. lgs. n. 231/2001 - il tribunale conclude che «il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questo, (…) è sicuramente qualificabile come ‘proprio’ anche della persona giuridica e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda». Il principio di diritto che il collegio ne fa inevitabilmente conseguire è, quindi, che non possa escludersi che «dal fatto dell’ente (c.d. “colpa di organizzazione”: deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile”, ex artt. 6 e 7 del D. L.vo n. 231 del 2001), possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente che lo obbliga, a norma dell’art. 185 c.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p. – applicabile per il rinvio operato dall’art. 34 del D.L.vo». E viene, in questo modo, ricavato il «diritto delle persone offese o danneggiate di esercitare l’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente, per fatto proprio, diversa dall’azione indiretta, esercitata nei suoi confronti, quale responsabile civile».

Questa interpretazione della disciplina del processo agli enti, come si legge nell’ordinanza de qua, troverebbe, inoltre, copertura costituzionale nell’art. 24 della Carta fondamentale che riconosce, in capo a ciascun consociato, la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi. L’inserimento dell’azione civile nel processo penale (che ne costituisce attuazione), quindi, non potrebbe - nelle parole del tribunale - essere sacrificato in ragione di altre esigenze come la speditezza del processo.

 

3. Il tribunale, dunque, ritiene che «a sostegno della tesi “estensiva”, (…) è sufficiente richiamare l’impianto normativo del D.L.vo n. 231 del 2001 e la stretta connessione tra reato e responsabilità da reato degli enti sia con riferimento ai criteri di imputazione oggettiva dei reati agli enti (…) sia con riferimento a tutte le norme del D.L.vo n. 231 del 2001, che prevedono che la responsabilità dell’ente è collegata al reato»[7].

Così, in primo luogo, viene escluso che il legislatore sia rimasto silente dinanzi alla questione della costituzione di parte civile. Al contrario, a parere del giudice tranese, il legislatore delegato del 2001 avrebbe inteso ricondurla nell’ambito di azione degli articoli 34 e 35 del decreto che rispettivamente prevedono l’estensione al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme del codice di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato (sempre in quanto compatibile).

A confortare la propria interpretazione, sostiene il collegio, interverrebbe anche la relazione illustrativa del d. lgs. n. 231 del 2001 non contenendo alcuna indicazione circa l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Inoltre, quando il legislatore delegato del 2001 ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del decreto vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Ma vi è di più. Secondo il collegio di Trani, in generale, come comprova la disciplina del processo penale minorile, quando il legislatore ha inteso escludere la costituzione di parte civile lo ha fatto espressamente.

A queste prime argomentazioni, il tribunale ne somma una ulteriore di carattere sistematico: fornirebbero elementi a sostegno della tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente le ulteriori disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2001 che si riferiscono al danno derivante dal reato e al danneggiato. E segnatamente, l’art. 12 ove prevede una riduzione della sanzione pecuniaria se il danno patrimoniale è di particolare tenuità o l’ente abbia attuato delle condotte riparatorie; l’art. 17 nel sancire l’esclusione delle sanzioni interdittive quando l’ente, tra l’altro, ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente operato in tal senso e l’art. 19 in tema di confisca facendo espresso riferimento alla parte che può essere restituita al danneggiato.

Nel processo di sovversione della interpretazione “negazionista” viene altresì inserito l’argomento secondo cui l’art. 54 del d. lgs. n. 231 del 2001 non sarebbe ostativo alla costituzione di parte civile: la disciplina del sequestro conservativo in esso contenuta, infatti, farebbe riferimento alla “sanzione” pecuniaria mentre l’art. 316 c.p.p. alla “pena” pecuniaria. Così che l’art. 54 del decreto andrebbe a integrare la disciplina codicistica del sequestro senza però derogarvi di tal che le previsioni relative alle garanzie delle obbligazioni civili, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 316 c.p.p., sarebbero implicitamente richiamate dal Decreto.

Infine, per confutare l’assunto secondo cui non sarebbe individuabile un danno risarcibile derivante dall’illecito amministrativo, viene richiamata la previsione di cui all’art. 50 del decreto laddove prevede la revoca delle sanzioni interdittive applicate in via cautelare, non solo nel caso in cui vengano meno le esigenze cautelari, ma anche quando si verifichino le condizioni previste dall’art. 17 del d. lgs. n. 231 del 2001 tra le quali figura anche il risarcimento integrale del «danno» da parte dell’ente.

Da ultimo, a completare il quadro di erosione dei cardini dell’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente si inserisce anche una diversa lettura delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale sul tema. Da un lato, infatti, la sentenza della Corte di giustizia n. 79 del 2011 non sarebbe dirimente perché, in quel caso, la Corte di Giustizia si era limitata a prendere atto che «nel diritto interno l’ente non è autore di un reato e come tale è improprio il richiamo all’art. 9 della decisione quadro [del Consiglio 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI] che si riferisce espressamente alle vittime del reato, senza stabilire se la vittima dell’illecito realizzato dall’ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria, nell’ambito del processo penale a carico dell’ente, dinanzi al giudice competente, ex art. 36 del D.L.vo n. 231 del 2001». Dall’altro, la pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta, rappresentando una mera dichiarazione di inammissibilità dovuta all’omessa indicazione della norma sospettata di violare il dettato costituzionale e all’incertezza del petitum, non sarebbe entrata nel merito della questione e si sarebbe solamente limitata a chiarire che l’illecito cui è chiamato a rispondere l’ente non coincide con il reato ascritto alla persona fisica e quindi quest’ultima e l’ente non sono da considerarsi coimputati nel medesimo reato e il dettato dell’art. 83 c. 1 c.p.p. non costituisce impedimento alla citazione dell’ente come responsabile civile.

 

* * *

 

4. Riservando ad altra sede un più compiuto esame critico della decisione, sembra comunque, a prima lettura, potersi notare, nel percorso argomentativo della decisione de qua, un’importante assenza.

Il Tribunale di Trani, invero, non chiarisce i due nodi centrali della discussa questione[8].

Da un lato, infatti, pur affermando che dall’illecito dell’ente potrebbe discendere «un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente», non spiega in che cosa il danno civilistico da illecito amministrativo possa consistere. Al contrario, tutti i richiami al danno e al danneggiato contenuti nelle previsioni del d. lgs. n. 231 del 2001, utilizzati nell’ordinanza per sostenere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, rappresentano diretti e inequivoci riferimenti proprio al danno derivante dal reato. È sì condivisibile l’osservazione che il reato e l’illecito amministrativo dell’ente sono due fattispecie distinte ed autonome e che la commissione di uno dei reati richiamati dal d. lgs. n. 231 del 2001 rappresenta solo uno dei presupposti per l’ascrizione della responsabilità alla persona giuridica cui si devono sommare l’interesse o il vantaggio derivante all’ente dalla commissione del reato presupposto, il rapporto tra l’ente e l’autore del reato e la c.d. “colpa organizzativa”. Ma nonostante ciò, è assai arduo poter immaginare che gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito amministrativo ex d. lgs. n. 231 del 2001 possano generare un danno civilistico ulteriore rispetto a quello cagionato dal reato. Al più, si potrebbe riflettere che possa essere la “colpa d’organizzazione” a determinarlo. Si tratterebbe, però, di un “danno da pericolo”, pericolo che la “colpa organizzativa” dell’ente potrebbe portare alla commissione di reati presupposto ex d. lgs. n. 231 del 2001. Tuttavia, è lo stesso sistema di responsabilità degli enti ad azionarsi proprio quando si è realizzato l’evento, ossia quando la “carenza organizzativa” aziendale ha generato la commissione di un reato presupposto da parte di un apicale o di un dipendente nell’interesse o a vantaggio della società.

Ecco allora che sembra potersi escludere l’esistenza di un danno autonomo derivante dall’illecito amministrativo dell’ente che si possa sommare al danno da reato[9].

Danno, quest’ultimo, per il quale anche la lettura “negazionistica” fornisce una tutela completa. Da un lato, infatti, il danneggiato potrebbe richiedere alla persona fisica giudicata autrice del reato il risarcimento del danno illecito ex art. 2043 c.c., già nel processo penale con la costituzione di parte civile, ex art. 74 c.p.p., nei suoi confronti. Il danneggiato dal reato, inoltre, potrebbe altresì citare, ex art. 93 c.p.p., quale responsabile civile, l’“ente incolpato” in forza della sua responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2049 c.c. Se non si scioglie il nodo dell’individuazione del danno da illecito amministrativo (diverso ed ulteriore, rispetto a quello causato dal reato), il riconoscere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente porta alla inaccettabile duplicazione delle poste risarcitorie[10].

Ma pur volendo andare oltre e ammettere la possibilità che l’illecito ex d. lgs. n. 231 del 2001 possa generare un danno civilistico autonomo, verrebbe in rilievo un secondo ordine di problemi non considerato dal tribunale di Trani: l’impossibilità di estendere, in assenza di un’espressa indicazione normativa, il meccanismo di instaurazione dell’azione civile per il risarcimento del danno dinanzi al giudice penale. A precluderlo non sarebbe tanto il divieto (pur a volte impropriamente invocato) di applicazione dell’art. 185 c.p. oltre i casi considerati: pur essendo contenuta all’interno del codice penale, la norma non ha all’evidenza natura penale, ma civile, e come tale è sottratta al divieto di analogia. Il divieto di analogia previsto dall’art. 14 disp. prel. c.c., invece, opera per l’art. 74 c.p.p., dal momento che quest’ultima disposizione, pur essendo norma processuale, ha i caratteri della norma eccezionale. Prevedere l’innesto nel processo penale dell’azione civile, rappresenta infatti una «eccezione alla regola generale che vuole che il giudice “naturale” della pretesa civilistica sia quello civile»[11]. Dunque, legittimando all’azione civile nel processo penale il «soggetto al quale il reato ha recato danno», la regola non potrebbe essere applicata al diverso caso, non previsto, dell’eventuale danno da illecito amministrativo. 

Aspetto - tutt’altro che irrilevante – che, però, è completamente tralasciato nel percorso argomentativo che ha portato il Tribunale di Trani, dopo estesi ragionamenti sulla natura della responsabilità dell’ente[12], a ritenere che l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti delle persone giuridiche sia insita di per sé nel tessuto normativo del d. lgs. n. 231 del 2001 e così a sovvertire la tesi ultimamente prevalente in giurisprudenza.

 

 


[1] Danno conto dell’ampio dibattito sul tema, tra gli altri, H. Belluta, sub Art. 34, in A. Presutti – A. Bernasconi – C. Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Cedam, Padova, 2008, pp. 351 s.; A. Bernasconi, in A. Presutti – A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, 2a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 273 s.; D. Bianchi, Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate. Inquietudini costituzionali e alternative ermeneutiche, in questa Rivista, 22 ottobre 2013; L. Camaldo, I principi generali del procedimento, in G. Canzio – L.D. Cerqua – L. Lupária, Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2016, pp. 1004 ss.; M. Ceresa-Gastaldo, Procedura penale delle società, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 102 ss.; A. Valsecchi, Sulla costituzione di parte civile dell’ente imputato ex d. lgs. 231/01. Perché risulta più convincente l’orientamento contrario all’applicazione dell’istituto nel “sistema 231”, in questa Rivista, 29 ottobre 2010.

[2] Il G.u.p., in particolare, richiama la nota decisione Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in questa Rivista, 29 gennaio 2011; in Cass. pen., 2011, con nota di G. Varraso; in Giur. it, con nota di C. Santoriello; in Dir. pen. e proc., con nota di F. Mucciarelli. In senso conforme, la Corte di legittimità si è altresì pronunciata in Cass., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3786, in Riv. dott. commercialisti, 2015, p. 497. Diverse pronunce conformi si annoverano anche nella giurisprudenza di merito (cfr., ex aliis, G.u.p. Venezia, ord. 27 settembre 2017, in Dir. pen. econ. e impresa - Web; Trib. Roma, Sez. I, 11 dicembre 2010, in Arch. nuova proc. pen., 2012, p. 88; Uff. indagini preliminari Milano, 11 giugno 2010, in Foro ambr., 2010, p. 322; Uff. indagini preliminari Milano, 11 maggio 2009, in Foro ambr., 2009, p. 108; Trib. Torino, 23 luglio 2008, in Giur. merito, 2009, p. 2812 con nota di G.G. Sandrelli).

La giurisprudenza di merito, peraltro, in diverse occasioni si è anche espressa in senso contrario affermando l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente (v., inter alia, C.te Assise Taranto, ord. 4 ottobre 2016, in Giur. pen. - Web, 2017, 4, con nota di M. Riccardi; Uff. indagini preliminari Milano, 9 luglio 2009, in Cass. pen., 2010, con nota di P. Balducci; Uff. indagini preliminari Milano, 5 febbraio 2008, in Riv. dott. comm., 2008, p. 761; Uff. indagini preliminari Napoli, 25 gennaio 2008, in Riv. dott. comm., 2008, p. 762).

[3] Corte di Giustizia, Sez. II, 12 luglio 2012, C-79/2011, in questa Rivista, 6 settembre 2012, con nota di A. Valsecchi – F. Viganò.

[4] Corte Cost., 9-18 luglio 2014, n. 218, in Giur. cost., 2014, p. 3476, con nota di M. Ceresa-Gastaldo.

[5] Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in C.e.d. Cass., n. 29923.

[6] Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in Cass. pen., 2015, p. 426.

[7] Con questa scelta, il Tribunale di Trani aderisce implicitamente al percorso argomentativo proposto anche da C.te Assise Taranto, ord. 4 ottobre 2016, cit.

[8] Nodi che, invece, sono stati ampiamente affrontati dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, cit.

[9] Pervengono a questa conclusione M. Ceresa-Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., p. 102 ss.; M. Riccardi, “Sussulti” giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate: il caso Ilva riscopre un leitmotiv del processo 231, in Giur. pen. - Web, 2017, 4, p. 24; G.G. Sandrelli, Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile, in Giur. merito, 2009, pp. 2818 ss.; L. Troyer, La controversa questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001: un problema reale?, in Riv. dei dott. commercialisti, 2008, p. 765 ss. e A. Valsecchi, Sulla costituzione di parte civile dell’ente imputato ex d. lgs. 231/01, cit.

[10] Sul punto, v. M. Riccardi, “Sussulti” giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate, cit. pp. 24 ss.

[11] Sono le parole di M. Ceresa-Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., pp. 103 s. Concordemente, cfr. anche M. Riccardi, “Sussulti” giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate, cit. p. 26 che ragionevolmente osserva come, laddove esistesse un danno civilistico da illecito amministrativo dell’ente, nulla esclude che il danneggiato possa trovare ristoro nella sede naturale dell’azione risarcitoria, ossia dinanzi al giudice civile; S. Tesoriero, Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001, in Cass. pen., 2008, pp. 3865 ss. e G. Varraso, L'"ostinato silenzio" del d.lg. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo "perché", in Cass. pen., 2011, pp. 2545 ss. In senso contrario, v. C.F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, pp. 1333 ss. il quale ritiene che, una volta estesa al giudice penale la competenza all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente, potrebbe trovare direttamente applicazione, anche nei confronti di questo, l’azione prevista dal combinato dell’art. 185 c.p. e dell’art. 74 c.p.p. e D. Bianchi, Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate, cit., p. 7.

[12] L’ordinanza de qua si snoda, infatti, in un’ampia digressione sulla natura della responsabilità dell’ente che, tuttavia, non sembra apportare alcun significativo contributo alla risoluzione della questione. Sulla circostanza per cui la soluzione del problema non vada ravvisata nella qualificazione della responsabilità dell’ente v. M. Riccardi, “Sussulti” giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate, cit. p. 23 e, pur mostrandosi favorevoli all’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, anche P. Balducci, La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente "imputato": una questione ancora aperta, in Cass. pen., 2010, pp. 773 ss. e C.F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, cit., p. 1334.