9 febbraio 2011
Trib. Firenze, 9.2.2011, (ord.) GIP Monti (costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente: rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE)
Proposto rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della omessa previsione da parte del d.lgs. 231/2001 della facoltà della vittima di costituirsi parte civile contro l'ente
In presenza di un dubbio sull’interpretazione degli artt. 2, 3 , 8 e 9 della
decisione-quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 di tutti gli atti normativi europei che concernono la posizione della persona offesa, tra cui segnatamente la
direttiva 2004/80/CE, deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere ‘espressamente’ la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale”.
NOTA REDAZIONALE: Il G.I.P. di Firenze ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE in relazione al complesso tema della costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, al fine di stabilire se la normativa europea a tutela della vittima dei reati nel processo penale imponga o meno agli Stati membri di prevedere expressis verbis la possibilità che l’ente stesso sia chiamato a rispondere direttamente in tale sede dei danni cagionati alle vittime dei reati.
Pur aderendo all’orientamento maggioritario, che esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente – ad oggi autorevolmente sostenuto anche dalla sesta sezione della Cassazione, con sentenza n. 2251/2010 (cfr. sul punto anche il contributo di Alfio Valsecchi già pubblicato su questa Rivista
)– il GIP fiorentino rileva, però, la problematica compatibilità di una simile esclusione rispetto ai richiamati atti normativi europei sulla tutela delle vittime dei reati, poiché alla stessa fa da contraltare l’impossibilità, per la persona offesa, di citare l’ente nel processo penale in qualità di responsabile civile, a ciò ostando il disposto dell’art. 83 co. 1 c.p.p. (ai sensi del quale “l’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto del coimputato, per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”).
A ciò si aggiunge inoltre, secondo il giudice rimettente, un profilo di “irrazionale discriminazione”, poiché l’esclusione degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni costituzionali dall’ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (ai sensi dell’art. 1 del decreto) fa sì che gli stessi possano viceversa essere chiamati a rispondere civilmente nel processo penale dei danni in qualità di responsabili civili (non operando in tal caso la preclusione di cui all’art. 83 co. 1 c.p.p.). (A cura di Angela Colella)