ISSN 2039-1676


17 novembre 2014

Responsabilità  dell'ente e compliance aziendali: un'indagine statistica

Gli esiti della ricerca dell'Università di Roma Tre nell'ambito di un'indagine internazionale sul tema Compliance Programs for the prevention of economic crimes

Introduzione | di Mauro Catenacci

 

Il lavoro qui pubblicato è la 'porzione' italiana di una ricerca dal titolo Compliance Programs for the prevention of economic crimes, promossa nel periodo 2008-2011 dalla Waseda University di Tokyo nel quadro di un più articolato programma di studi sulla prevenzione della criminalità economica condotti in Giappone lungo tutto il primo decennio del 2000 (per una descrizione completa cfr. Taguchi, Vorbeugung und Sanktion von Unternehmenskriminalität in Japan und Waseda Projekt, in Mannino (a cura di), Miscellanea sul fenomeno giuridico, Napoli 2012, 37 ss.).

Si tratta, in particolare, di un country report, redatto da un gruppo di penalisti e di tecnici del(l'allora) Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università di Roma Tre su 'commissione' della stessa Waseda University ed il cui contenuto si articola in due parti fondamentali: nella prima viene riferito al 'committente' della novità che, per l'ordinamento giuridico italiano e per la compliance delle nostre imprese, ha rappresentato l'entrata in vigore del Dlg. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi; nella seconda parte, vengono invece riportati i dati di un'indagine empirica che, in linea con i desiderata di quello stesso 'committente', analizza modi ed intensità delle politiche di gestione dei rischi da reato adottate da alcune grosse aziende italiane (per la precisione, 30, riconducibili ad alcuni grandi gruppi industriali e/o bancari) nel lasso di tempo che va dal 2001 al 2011 (dunque in sostanziale coincidenza proprio con i primi 10 anni di applicazione del Dlg. 231/01).

Presa nella sua globalità, la ricerca Compliance Programs for the prevention of economic crimes si segnala senza dubbio per ampiezza di riferimenti e, direi, soprattutto per varietà di sistemi presi in considerazione. Partita nel 2008, essa era stata in gran parte finanziata dallo stesso Governo giapponese, all'epoca preoccupato da una serie di eclatanti casi di corruzione politico-imprenditoriale e dunque seriamente deciso ad una riforma degli obblighi di compliance imposti alle aziende, che tenesse conto (in linea con una cultura, quella nipponica, direi naturaliter predisposta ad imparare ed importare quanto di buono esiste al mondo) dei sistemi di prevenzione del crimine economico fini qui adottati in sistemi giuridici particolarmente rappresentativi.

Il progetto (cui hanno contribuito, oltre all'Italia, anche Germania, Inghilterra, Cina, Australia, USA e Canada) era riuscito a produrre, sotto forma di rapporti nazionali, una consistente quantità di materiali di studio ed avrebbe dovuto concludersi, nel settembre 2011, con la pubblicazione dei dati raccolti attraverso i diversi reports ed una Conferenza internazionale di sintesi, da tenersi proprio a Tokyo; le tragiche vicende legate al sisma che nel marzo 2011 ha colpito il Giappone hanno poi però, purtroppo, costretto la Waseda University a sospendere Conferenza e pubblicazione, così che, allo stato, la testimonianza di cotanto sforzo è rappresentata solo da due dispense edite dalla stessa Università (Materials for the comparative study on compliance programs of corporations and their legal effects, vol I and II), che si sappia mai diffuse attraverso editori internazionali ed in cui sono raccolte le relazioni inviate dai diversi Paesi partecipanti all'iniziativa (un progetto di pubblicazione in tal senso è comunque in itinere a cura di M.Catenacci-N.Selvaggi).

Sul destino di questo enorme sforzo nulla è dato al momento di sapere. Rimane tuttavia il rammarico per questa 'incompiuta', che avrebbe potuto (e potrebbe ancora) costituire una interessante base di studio per chiunque abbia interesse a coltivare le tematiche che ruotano intorno alla c.d. 'auto-responsabilizzazione' delle imprese nella lotta al crimine economico.

Intanto, nell'attesa di possibili quanto, al momento, imprevedibili sviluppi sul fronte editoriale, il gruppo italiano (dietro autorizzazione, beninteso, degli stessi organizzatori della ricerca) ha pensato di rendere pubblico il proprio contributo al progetto; dapprima attraverso la sua presentazione in occasione del Congresso "La responsabilità dell'ente da reato nella prospettiva del diritto penale globalizzato", a cura di A. Fiorella, tenutosi a Roma il 4 aprile 2013, poi attraverso la sua pubblicazione su questa Rivista. Si tratta, come si diceva, di un contributo che si sforza anzitutto di spiegare agli interlocutori internazionali la centralità acquisita dal 'sistema 231' e dai Modelli Organizzativi nell'ambito delle politiche aziendali di prevenzione delle responsabilità da reato, per poi passare a verificare, attraverso la tecnica delle interviste, come alcune, grandi aziende italiane, almeno nei primi anni di applicazione del Dlg. 231/01, hanno organizzato la convivenza fra gli obblighi da quello stesso Decreto introdotti e gli strumenti di risk management (codici etici, regolamenti di disciplina, presidi di controllo interno etc.) preesistenti o comunque concorrenti.

Vero è che, agli occhi del lettore italiano, il lavoro potrebbe presentare qualche limite: quello temporale, anzitutto, che fa apparire come superati alcuni dei riferimenti normativi citati nel report (si pensi qui a tutti i cambiamenti che dal 2011 ad oggi il Dlg. 231/01 ha subito nella lista dei reati-presupposto) e forse un po' meno stringente l'attualità delle risposte fornite dalle imprese (le quali, intanto, hanno sicuramente avuto modo di meglio organizzare le forme di convivenza fra Modelli Organizzativi ed altri strumenti di compliance); o ancora la circostanza che, nella parte introduttiva (in assoluta coerenza, peraltro, coi caratteri propri di un country report), il contenuto si incentra sulla pedissequa, ennesima descrizione di ciò che da noi è oramai da considerarsi acquisito, vale a dire dei contenuti essenziali del Dlg. 231/01 e della funzione dei Modelli Organizzativi.

E' anche vero tuttavia che a questi possibili limiti si sovrappone un elemento di indiscutibile originalità, che ne rende particolarmente interessante l'analisi e che è rappresentato proprio dall'ampiezza dell'oggetto dell'indagine, riferita, come si è detto, non alla sola (per quanto importante) applicazione del Dlg. 231/01, ma più in generale all'intera politica di gestione del rischio da reato.

Il tema è noto a chiunque sia consapevole delle prassi relative alla adozione ed implementazione dei modelli organizzativi. Questi ultimi si trovano infatti il più delle volte a dover convivere ed interagire con una rete di misure di risk management altrimenti originatesi, con cui non di rado (si pensi ad es. agli obblighi organizzativo-cautelari imposti dalla normativa antiriciclaggio o da quella anti-infortunistica) condividono la specifica finalità preventiva, e che proprio per questo finiscono col porre delicati e non semplici problemi di coordinamento, anche ai fini di un'eventuale valutazione di responsabilità in caso di commissione del reato. Da qui la necessità di una parametrazione dei profili di responsabilità dell'ente che tenga conto anche delle seguenti domande di fondo: qual è insomma il contesto di compliance aziendale nel quale i Modelli Organizzativi vengono di solito calati, e che peso può darsi a quel contesto ai fini del giudizio di idoneità ed efficace attuazione dei Modelli stessi? Come organizzare l'interazione fra i vari strumenti di minimizzazione del rischi da reato (internal audit, presìdi di controllo, ufficio legale etc.) con cui gli organismi di vigilanza sono tenuti a convivere? E infine: entro quali limiti, nel valutare la responsabilità da reato dell'ente, le carenze riscontrabili in un Modello Organizzativo strettamente inteso possono essere 'compensate' dall'esistenza di una filiera preventiva altrove allocata, o comunque da un sistema nel suo complesso valutabile come adeguato ed efficiente?

A questi interrogativi, la ricerca Waseda non può certo dare una risposta; essa però fornisce un primo, indispensabile strumento informativo sull'argomento, e dunque, almeno da questo punto di vista, la sua utilità è fuori discussione. Per questo motivo è sembrato oltremodo opportuno (prima che, in attesa di iniziative editoriali 'ufficiali', la 'risalenza' di alcuni suoi dati si trasformi in vera e propria 'obsolescenza') pubblicarne il contenuto, così da fornire -questo almeno è l'auspicio- un ulteriore contributo all'approfondimento critico della (oramai amplissima e, come si vede, ricca di implicazioni teorico-pratiche) tematica della responsabilità da reato degli enti collettivi.