ISSN 2039-1676


22 giugno 2012 |

Manifestamente inammissibile una questione di legittimità  costituzionale sulla disciplina in materia di aborto in relazione, tra l'altro, ad un asserito contrasto con il diritto UE

Il comunicato stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della decisione

 

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Con una decisione (presumibilmente, ordinanza), che sarà depositata nelle prossime settimane e della quale si conosce al momento il solo dispositivo, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile l'ennesima questione di legittimità costituzionale (cfr., ancora di recente, l'ordinanza n. 126 del 2012) avente ad oggetto norme della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (n. 194 del 1978).

Questa volta, la questione era stata sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto, nel corso di una procedura ex art. 12 della legge n. 194 del 1978, ed aveva ad oggetto l'art. 4 della suddetta legge, nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza dei presupposti ivi indicati, di procedere volontariamente alla interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento. Ciò che rendeva assolutamente originale la questione prospettata erano però i termini della stessa: il giudice rimettente aveva infatti evocato, come parametri asseritamente violati, gli artt. 2, 11, 32 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla recente sentenza della Corte di giustizia UE 18 ottobre 2011, in causa C-34/10.

Con la sentenza richiamata la Corte di giustizia ha, com'è noto, ritenuto che l'art. 6, n. 2, lettera c) della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche debba essere interpretato nel senso che costituisce "embrione umano" qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e svilupparsi. In questo modo, ai limitati fini dell'applicabilità della normativa sui brevetti, la Corte di giustizia ha ricompreso nella nozione di "embrione umano" anche gli ovuli umani non fecondati (sia pure alle condizioni sopra indicate), per i quali la stessa scienza medica esclude siffatta qualificazione.

La decisione della Corte costituzionale era attesa e lo sono ancora di più le motivazioni poste a sostegno della manifesta inammissibilità della questione sollevata.