4 luglio 2012 |
Constitucionalidad del presidio perpetuo efectivo para los adolescentes en Estados Unidos. Un fallo esperanzador, pero todavía tímido.
Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los casos Miller v. Alabama y Jackson v. Hobbs, decididos conjuntamente el 25 de junio de 2012 (ABSTRACT IN ITALIANO a cura di F. Viganò)
Lo scorso 25 giugno 2012 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato, con una ristretta maggioranza di 5 voti contro 4, l'illegittimità costituzionale della pena obbligatoria dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (life imprisonment without parole) per i minori di 18 anni condannati per omicidio. Nei casi riuniti Miller v. Alabama e Jackson v. Hobbs - concernenti minori imputati di omicidi commessi all'età di soli quattorici (!) anni, per di più in presenza di significative circostanze attenuanti - la maggioranza della Corte ha in effetti ritenuto che l'inflizione automatica di tale pena sia in questi casi contraria all'VIII emendamento, che come è noto vieta le pene "crudeli e inusuali", vincolando anche la legislazione dei singoli Stati in forza del XIV emendamento.
La decisione della Corte è in verità estremamente cauta rispetto agli standard correnti in Europa, lasciando intatta la legittimità, in linea di principio, dell'inflizione di una tale pena non soltanto nei confronti degli imputati adulti, ma anche degli imputati minorenni, alla sola condizione che il giudice o la giuria siano in grado di valutare caso per caso se la gravità del fatto commesso giustifichi una reclusione perpetua senza alcuna speranza, per il condannato, di riguadagnare un giorno la libertà, salvo che per effetto di una decisione di grazia dell'autorità politica.
Si tratta, nondimeno, di una decisione storica, che si pone in una linea di ideale continuità con le sentenze Thompson v. Oklahoma del 1988 e Roper v. Simmons del 2005, che stabilirono l'incostituzionalità della pena di morte applicata agli autori di omicidio che all'epoca del fatto fossero minori rispettivamente di 16 e di 18 anni, nonché - e soprattutto - con la più recente Graham v. Florida, del 2010, che aveva già messo al bando la pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale per gli autori minorenni di reati diversi dall'omicidio. E si tratta di una decisione di grande rilievo pratico, se si considera che attualmente vi sono oltre 2.500 condannati, negli Stati Uniti, che stanno scontando la pena dell'ergastolo senza liberazione condizionale in relazione ad omicidi commessi quando erano ancora minorenni.
La decisione peraltro è stata fortemente contrastata dalla minoranza composta dal Chief Justice Roberts e dai giudici conservatori Scalia, Thomas e Alito, a parere dei quali la scelta delle sanzioni penali dovrebbe rimanere in linea di principio riservata alla discrezionalità dei legislatori statali democraticamente eletti, con il solo limite del divieto di comminare pene "crudeli e inusuali": clausola questa da intendersi in senso restrittivo, conformemente all'intenzione dei padri costituenti, e che in ogni caso dovrebbe essere riferita non già al procedimento di irrogazione della pena, ma al contenuto della pena medesima, la quale non potrebbe essere considerata legittima dal punto di vista dell'VIII emendamento soltanto perché inflitta discrezionalmente dal giudice o dalla giuria, e contraria invece a tale disposizione costituzionale nel caso in cui debba essere obbligatoriamente inflitta al condannato. D'altra parte, la preoccupazione reiterata dai giudici di minoranza è che, per effetto di questa sentenza, la pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale per i minorenni possa divenire nella pratica sempre più rara, sì da essere così considerata in futuro dalla Corte come pena in sé "inusuale", a prescindere dalle modalità della sua irrogazione: con un ulteriore - e indesiderabile, secondo la minoranza - restringimento degli spazi di discrezionalità dei legislatori statali nelle scelte sanzionatorie.
La sentenza qui commentata interviene a pochi mesi di distanza da due importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Vinter e Harkins c. Regno Unito), che ritengono compatibile con l'art. 3 CEDU la pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nei confronti degli imputati adulti al momento del fatto, purché non sia del tutto negata al condannato ogni chance di ottenere un provvedimento di clemenza da parte del potere esecutivo. Per i riferimenti puntuali, e per un'ampia nota di commento a queste due sentenze (F. Viganò, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo), clicca qui. (Francesco Viganò)
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