5 febbraio 2010
Trib. Bolzano, 5.2.2010 (sent.), GUP Martin
Sulla rilevanza penale della c.d. zoopornografia
La sentenza del Tribunale di Bolzano, che qui pubblichiamo, è a quanto consta la prima con la quale si è affermata la rilevanza penale della sottoposizione di animali (nel caso di specie, cani) ad atti sessuali con l’uomo (c.d. zooerastia), in occasione delle riprese di un film pornografico. Il Tribunale (v. la prima massima) ha condannato l’autore del film per il delitto di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.), mentre (v. la seconda massima) lo ha assolto dalle imputazioni di reclutamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione.
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – Sottoposizione dell’animale a “comportamenti contrari alle sue caratteristiche etologiche” – Costrizione dell’animale a compiere atti sessuali con l’uomo in occasione di film pornografici – Configurabilità del reato.
La sottoposizione di un animale ad atti sessuali con una donna o con un uomo (c.d. zooerastia) – realizzata nel corso delle riprese di un film zoopornografico – integra il delitto di maltrattamento di animali perché, comportando una forzatura della natura ed una coartazione dell’animale lesiva del suo benessere psico-fisico, è senz’altro riconducibile al concetto di sottoposizione dell’animale a “comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
Riferimenti normativi: c.p. art. 544 ter
PROSTITUZIONE – NOZIONE – Atti sessuali compiuti nel corso di una ripresa cinematografica o fotografica – Riconducibilità – Esclusione.
Gli atti sessuali compiuti dietro compenso da un’attrice nel corso di una ripresa cinematografica o fotografica non implicano un’interazione tra il soggetto che effettua la prestazione sessuale dietro pagamento e il soggetto fruitore della prestazione e, pertanto, non sono riconducibili al concetto di ‘prostituzione’. Ne consegue che non risponde dei reati di reclutamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione chi offre denaro a una donna per partecipare come attrice a un film pornografico, mettendo a disposizione, per le riprese, i locali della propria abitazione.
(Massima a cura di Gian Luigi Gatta).
Riferimenti normativi: L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3