31 ottobre 2014 |
Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544 ter c.p.) o contravvenzione (art. 727 c.p.)?
Cass. pen, Sez. III, 27.3.2014 (dep. 24.9.2014), n. 39159, Pres. Fiale, Rel. Grillo
Collocare animali (nella specie, delfini) in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità e delle condizioni tecniche integra la "sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale" punita dall'art. 544 ter c.p. in quanto forma di maltrattamento di animali.
1. La sentenza della Corte di cassazione, che può leggersi in allegato, si segnala per l'affermazione del principio, qui sopra riportato, secondo cui la detenzione di animali in condizioni 'inadeguate' integra il delitto di maltrattamento di animali (punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro). Senonché, affermando un simile principio, finisce per essere 'messa tra parentesi' - anche nella motivazione della sentenza - la contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p., che sanziona (con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro) proprio la "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Il caso che ha originato la pronuncia della S.C., resa nell'ambito di un procedimento cautelare, trae origine da un'ispezione ministeriale presso un delfinario, che ha fatto emergere una situazione di illegalità diffusa, dovuta a gravi lacune e criticità ambientali della struttura. E' risultato, in particolare, che i delfini erano collocati in vasche di dimensioni inferiori agli standard previsti dalla normativa in materia, con un volume d'acqua non regolamentare[1]. Ed è interessante notare come, per la valutazione della inadeguatezza delle condizioni di detenzione degli animali, la S.C. abbia valorizzato la normativa tecnica in materia. Ci si riferisce, in particolare, al D.M. 469/01, che impone specifiche prescrizioni con riferimento alle condizioni di mantenimento in cattività degli esemplari appartenenti alla specie del Tursiops truncatus (cui appartengono i delfini di cui si tratta). Tale normativa contiene dettagliate previsioni, che fanno riferimento ad elementi quali le caratteristiche tecniche e i requisiti dimensionali minimi delle vasche, il volume dell'acqua, nonché il tipo e la quantità di alimentazione giornaliera.
Orbene, in sede cautelare il Gip convalidava la richiesta di sequestro preventivo degli animali nell'ambito del procedimento penale avviato per i reati di cui agli artt. 544 ter e 727 c.p. Investita del ricorso avverso il provvedimento del Gip, la terza Sezione ha confermato il sequestro ritenendo astrattamente configurabile il delitto di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, per effetto della detenzione in vasche non regolamentari, i delfini sarebbero stati sottoposti ad un "comportamento insopportabile per le loro caratteristiche etologiche".
2. La sentenza qui segnalata offre l'occasione per riflettere sui rapporti tra l'art. 544 ter e l'art. 727 co. 2 c.p.: la detenzione di animali in ambienti inadeguati integra la fattispecie delittuosa o quella contravvenzionale? E' una riflessione della quale non vi è traccia nella sentenza qui segnalata, che ha optato senz'altro per la qualificazione in termini di delitto.
Senonché, a nostro avviso, si tratta di una soluzione non persuasiva. Quand'anche si volesse ritenere che la nozione di sottoposizione a "comportamenti" insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale[2] possa abbracciare l'ipotesi della collocazione (cioè detenzione) in ambienti inadatti, occorre tuttavia considerare che il principio di specialità (art. 15 c.p.) sembra escludere l'applicazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 544 ter c.p. in favore della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727, co. 2 c.p., che punisce proprio la "detenzione" degli animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". In questo senso si è d'altra parte pronunciata in precedenti occasioni la Cassazione stessa, allorché ha affermato la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2 c.p. in ipotesi, appunto, di detenzione di animali (ad es. cardellini) in pessime condizioni igienico-sanitarie (cfr., nella motivazione, Cass. Sez. III, 6 ottobre 2009, n. 41742, in Ced Cassazione, m. 245261)[3].
[1] L'ispezione ha inoltre evidenziato la somministrazione agli animali stessi di farmaci nocivi per il loro benessere (nella specie, il Valium): un fatto, questo sì, riconducibile almeno in ipotesi alla previsione dell'art. 544 ter, co. 2 c.p.
[2] Sulla quale v., anche per alcune esemplificazioni tratte dalla casistica giurisprudenziale, G.L. Gatta, sub art. 544 ter, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, III ed., Milano, 2011, p. 5046.
[3] Sarebbe d'altra parte irragionevole ritenere configurabile la più severa figura delittuosa in assenza delle sofferenze "gravi" cui fa riferimento l'art. 727, co. 2 c.p.