ISSN 2039-1676


06 novembre 2015 |

In tema di maltrattamento di animali destinati al macello (il caso della mucca Doris)

Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 38789, Rel. Rosi, Pres. Franco, ric. Politano

 

1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso (che ha assunto rilievo mediatico come "caso della mucca Doris"): un bovino destinato alla macellazione, impossibilitato a deambulare per le precarie condizioni di salute, viene sottoposto ad inutili sevizie e vessazioni da parte delle persone coinvolte nel trasporto al macello. In particolare, al fine di trascinare l'animale, questi viene bastonato, sottoposto a scosse elettriche, calpestato e infine caricato a forza sulla pala di un trattore agricolo per poi essere gettato all'interno di un camion.

Nel dichiarare inamissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, la Suprema Corte ha ritenuto nel caso di specie configurabile il delitto di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).

 

2. La sentenza della Corte di Cassazione è emblematica di quanto, nella prassi, sia oggi sempre più avanzata la tutela penale del sentimento di pietà e compassione per la sofferenza degli animali e quindi, indirettamente, degli animali stessi. E' infatti significativo come nella sentenza qui segnalata il delitto di maltrattamento ex art. 544 ter c.p. sia ritenuto sussistente in relazione ad un animale destinato a morire. Ciò significa che la tutela penale non è limitata agli  animali da affezione, ma si estende a quelli destinati al macello - come nel caso in esame - ovvero, come già segnalato in questa rivista (a proposito di aragoste e crostacei), al consumo alimentare[1].

Se il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in esame è il "sentimento umano di pietà e compassione per la sofferenza degli animali" [2], pare indubitabile che la sottoposizione di un animale - anche se destinato a morire - ad inutili ed ingiustificate sevizie ingenera nell'uomo sentimenti di pietà e compassione. E ciò pare ancor più indubitabile allorché, come nel caso di specie, l'animale è un mammifero, cioè un essere (indubbiamente) senziente.

 

3. Nell'affermare la configurabilità del delitto di maltrattamento di animali la S.C. ha fatto leva su due argomenti (e altrettanti principi di diritto):

 a) quanto alla condotta, precisa come il delitto di cui all'art. 544 ter c. 1 c.p. non richieda necessariamente la produzione di lesioni fisiche (non accertate nel caso di specie), essendo sufficiente aver cagionato "sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti";

 b) quanto all'elemento psicologico del reato, la Suprema Corte afferma che per la configurabilità del reato di maltrattamento degli animali è sufficiente il dolo generico, costituito dal carattere non necessario del comportamento posto in essere. La condotta rilevante ex art. 544 ter infatti può essere realizzata, secondo il tenore  letterale della norma, per crudeltà o senza necessità. In particolare, alla luce della ricostruzione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, mentre la "crudeltà" postulerebbe il dolo specifico, il requisito dell'assenza di "necessità" presupporrebbe una condotta realizzata con dolo generico.

Va peraltro segnalato che nel caso di specie la difesa aveva prospettato la qualificazione del fatto in termini di mera 'detenzione' dell'animale in ambienti inadeguati, invocando l'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 727, co 2 c.p. L'argomentazione difensiva è stata tuttavia ritenuta insostenibile non potendosi, nemmeno attraverso il ricorso ai migliori sforzi interpretativi, sussumere la fattispecie de qua nella "detenzione", anche soltanto per il rilievo puramente naturalistico che la condotta in esame attiene allo spostamento dell'animale verso il luogo deputato alla macellazione. Si tratta, palesemente, di un comportamento - situazione dinamica -  e non certo di una situazione statica, quale la detenzione rilevante per la citata contravvenzione.

 

4. Da ultimo, merita di essere segnalato - anche se la S.C. non affronta expressis verbis il tema - che un più valido argomento difensivo potrebbe essere rappresentato, in casi consimili, dal richiamo all'art. 19 ter disp. coord. c.p.[3], che sancisce l'inapplicabilità dei delitti contro il sentimento per gli animali "ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, [..] e alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Senonché, non può non evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ridimensionato significativamente l'area di operatività della disposizione, interpretandola nel senso di ritenere esclusa l'applicabilità delle norme sui delitti contro il sentimento per gli animali non sempre, ma solo nei casi in cui la normativa speciale sia stata pienamente rispettata[4]. Pertanto, nei casi in cui la normativa speciale - che in questo settore ad esempio prevede l'immediato abbattimento e macellazione dell'animale, senza inutili sofferenze - non sia stata rispettata, come nel caso di specie, a nulla serve invocare l'art. 19 ter disp. att. c.p.


[1] Cfr. T. Giacometti, Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragoste vive nel frigorifero di un ristorante, in questa Rivista, 18.12.2014.

[2] V., anche per alcune esemplificazioni tratte dalla casistica giurisprudenziale, G.L. Gatta, sub art. 544 ter, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015

[3] Per maggiori approfondimenti, v. G.L. Gatta, sub art. 544 ter, cit.

[4] Sul punto, si veda Giacometti T., Il maltrattamento di animali è configurabile nell'esercizio dell'attività circense. La Cassazione sull'ambito di operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., in questa Rivista.