15 luglio 2019 |
L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III Sezione in materia di maltrattamenti
Cass., Sez. III, sent. 8 febbraio 2019 (dep. 4 aprile 2019), n. 14734, Pres. Sarno, Rel. Ramacci; Cass., Sez. III, sent. 14 dicembre 2018 (dep. 29 aprile 2019), n. 17691, Pres. Aceto, Rel. Galterio; Cass., Sez. III, sent. 15 novembre 2018 (dep. 17 aprile 2019), n. 16755, Pres. Aceto, Rel. Cerroni
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1. Con tre diverse pronunce, a cavallo tra il 2018 e il 2019, la Corte di Cassazione conferma (e rinforza) l’idea secondo cui, ai fini della condanna per maltrattamento di animali – e segnatamente per il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. e per la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. – non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento di pietas umana nei confronti degli animali, ma anche quelle in grado di incidere sulla stabilità e serenità fisiopsichica di questi esseri senzienti, anche qualora non si determinino in essi processi patologici.
2. Nella prima delle pronunce in oggetto (Cass. n. 14734/19 cit.), i Giudici hanno confermato la penale responsabilità, per il reato di cui all’art. 727 c.p., del titolare di alcune aziende agricole che faceva trasportare sessantatré asini di proprietà delle stesse, dodici dei quali avevano evidenti difficoltà di deambulazione a causa delle unghie troppo lunghe (necessitanti delle cure di un maniscalco) ed un uno non era in grado di reggersi in piedi e di affrontare il viaggio. La Corte ha concluso che gli animali erano detenuti “in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”, e che risultasse dunque integrata la fattispecie delittuosa descritta dal secondo comma dell’art. 727 c.p. (residuale rispetto alla disposizione di cui all’art. 544 ter c.p. la quale punisce, più gravemente, la condotta dolosa di colui che operi maltrattamenti con crudeltà o senza necessità[1]).
La difesa del condannato, tra i vari motivi dedotti, ha sostenuto che, al fine di ritenere sussistente l’elemento della detenzione in condizioni incompatibili, non si poteva prescindere dal requisito della sofferenza, il quale non sarebbe stato dimostrato nel corso del giudizio di merito.
Il motivo è stato dichiarato infondato dalla Corte, la quale, inserendosi in un consolidato filone giurisprudenziale[2], ha specificato che ai fini della configurabilità della detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale procurandogli dolore e afflizione.
Indubbiamente, prosegue la Corte, l’eccessiva lunghezza delle unghie costringe gli asini (animali quadrupedi) a pose innaturali incidendo sul requisito essenziale della stabilità e non può dirsi che una tale condizione sia solo innaturale e non anche produttiva di gravi sofferenze.
Vanno infatti considerate tali, non solo quelle condizioni che determinino un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti subiti dall’animale[3].
Per questi motivi, la Cassazione conclude affermando che detenere un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale possa costituire violazione dell’art. 727 c.p. laddove sia causa per lo stesso di serie e penose conseguenze (anche solamente lesive della sua dignità di essere vivente), a prescindere dal fatto che questa situazione ingeneri (o meno) nell’uomo moti “ribelli” o “compassionevoli”.
3. Il piccione non è un verme. Poche parole che permettono di riassumere – ai fini che qui interessano – quello che Cass. n. 17691/19 cit., ponendosi sulla scia della sentenza che la precede, vuole mettere in luce.
La Corte, infatti, allo scopo di stabilire la penale responsabilità dell’autore di condotte rientranti nell’ampio concetto di “maltrattamenti” ritiene necessario considerare, primariamente, i diversi tratti etologici degli animali.
La vicenda che ha portato alla pronuncia in questione origina da una pratica diffusa nell’ambito della pesca sportiva dei siluri: l’utilizzo di piccioni vivi come esche.
L’imputato, infatti, era stato condannato dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di cui all’art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) per aver gettato nel fiume alcuni piccioni vivi dopo averli appesi per una zampa all’amo[4].
La difesa dello stesso ha proposto ricorso avverso detta sentenza denunciando, da un lato, un difetto di tipicità nella condotta del proprio assistito (essa sarebbe stata “utile” in quanto il piccione è preda naturale, così come il verme, del pesce siluro) e, dall’altro, la sua liceità, costituendo la pesca – ove non di frodo – attività lecita con finalità di svago e dunque posta al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione contestata ex art. 19 ter disp. coord. c.p.[5].
Il Collegio, respingendo entrambi i motivi, ha, in primo luogo, chiarito e ribadito l’ambito applicativo di tale ultima disposizione[6], escludendone la portata scriminante nel caso di specie in quanto: «la tesi posta a monte delle doglianze difensive si fonda su un'erronea lettura di tale disposizione che gli imputati considerano una sorta di zona franca volta a garantire agli esercenti le attività ivi menzionate, fra cui è compresa la pesca, di commettere impunemente i reati disciplinati dal citato titolo IX bis, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p.» e pertanto, secondo una ferma interpretazione dottrinale e giurisprudenziale[7]: «la scriminante trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa ed ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato».
Secondariamente, i Giudici hanno messo in evidenza come non tutti gli animali siano uguali tra loro, bensì sia importante tenere conto della diversa natura e delle divergenti attitudini etologiche degli stessi[8]. Difatti, ciò che potrebbe essere considerato “sevizia” o “comportamento insopportabile” per una determinata specie, potrebbe non esserlo per altra. Pertanto, viene fatto notare, è ben vero che nella prassi i pescatori “sportivi” impiegano come esca vermi vivi, ma questo utilizzo non contrasta con le attitudini etologiche delle larve. Molto diverso, il caso dei volatili, i quali, prima di tutto vengono ridotti in cattività (mediante l’imbracatura alla lenza) e poi sono seviziati ripetutamente attraverso tentativi di affogamento sicuramente idonei a provocare agli stessi gravi sofferenze (rilevanti anche qualora siano solo psicologiche o contrarie alle “attitudini naturali”).
Sostiene ancora il Collegio che: «affermare che i piccioni siano prede naturali del pesce siluro, costituisce argomento che surrettiziamente elude la ratio della norma (ndr art. 544-ter c.p.), come fosse la natura di preda a determinare la legittimità del suo utilizzo […] per finalità assolutamente non necessarie rispetto allo scopo dell’attività praticata (ndr pesca “sportiva”)».
L’esigenza umana di praticare attività ricreative, quali appunto la pesca, sicuramente riconosciuta come meritevole dall’ordinamento, non può spingersi sino ad imporre ad altri soggetti senzienti condizioni insopportabili ed incompatibili con il comportamento proprio della specie di appartenenza.
Facendo leva su tali argomenti, la Cassazione (che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in appello in quanto «le condotte degli imputati, in relazione alle condizioni in cui gli animali erano utilizzati, hanno determinato in essi rilevanti sofferenze, senza che ricorresse il requisito della necessità») ha dunque dimostrato di voler considerare, anzitutto, l’offesa agli animali e alle loro caratteristiche biologiche e non tanto il sentimento di umana compassione verso gli stessi. Infatti, è significativo notare come è del tutto dubbio che i vermi, a differenza dei piccioni (animali che comunque interagiscono quotidianamente con l’uomo e quindi in grado di suscitare maggiore empatia), possano essere considerati oggetto materiale della condotta di maltrattamenti secondo la ratio legis sottostante all’art. 544 ter c.p.[9]. Tuttavia, nonostante la possibilità di giungere alle medesime conclusioni, non sono state queste – ed è significativo – le ragioni poste alla base del provvedimento.
4. Nel quadro che si sta provando a delineare, la terza delle sentenze in oggetto, si segnala – in parte discostandosi dall’approccio adottato dalla Corte nelle precedenti due pronunce menzionate – per aver esplicitamente affermato che, rispetto al rapporto con l’uomo, gli animali non sono tutti uguali e perciò, quelli ad esso più vicini, meritano una posizione di maggior riguardo a livello di tutela[10].
Può essere utile ripercorrere brevemente la vicenda. Nel 2009, il Tribunale di Arezzo ha condannato ex art. 544 ter c.p. la proprietaria di un canile la quale aveva imposto a quarantuno cani in difficile stato di salute un trasporto in condizioni del tutto inadatte e precarie verso la propria struttura ricettiva e assistenziale. Il mezzo usato, infatti, consisteva in un piccolo furgone del tutto inadatto al trasporto di animali (ed a maggior ragione di un numero così elevato) siccome non dotato, tra le altre cose, di alcun sistema di areazione, di protezione dalle (inevitabili) deiezioni e di divisori[11].
Con sentenza n. 16755/2019 cit., la Cassazione ha respinto il ricorso avverso il provvedimento della Corte di Appello di Firenze, la quale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 544 ter c.p., confermando tuttavia le statuizioni in favore delle parti civili nonché la confisca degli animali posti in sequestro, riconoscendo così implicitamente la penale responsabilità dell’appellante.
Due sono i punti del provvedimento che meritano attenzione.
In primo luogo, la Corte sottolinea una volta di più come possa essere considerato maltrattamento non solo infliggere agli animali condizioni contrarie al senso di umanità ma anche insopportabili per le loro specifiche caratteristiche, aggiungendo che ciò può avvenire anche qualora le sofferenze siano soltanto provvisorie (come avviene appunto nel caso dei trasporti, ancorché di breve durata)[12].
In secondo luogo, la pronuncia si sofferma sul bene giuridico offeso. Esso, nel solco di una consolidata interpretazione dell’art. 544 ter c.p. (e più in generale del titolo IX bis), è rappresentato dalla pietas umana nei confronti degli animali, che però si presenta – e questo è elemento rilevante della sentenza in commento – con maggior forza rispetto «all’animale antropizzato per eccellenza», quale è appunto il cane.
Rispetto a questa specie, tradizionalmente e fortemente integrata nel gruppo umano (ma il ragionamento potrebbe potenzialmente estendersi ad altre specie vicine all’uomo), è dunque sentita e giustificata una più stringente esigenza di repressione penale.
* * *
5. Quanto osservato fino ad ora ci permette di svolgere alcune sintetiche osservazioni sulle linee direttrici della “tutela penale degli animali” a quindici anni dall’introduzione del titolo IX bis c.p. per opera della l. n. 189/04 (senza pretese e possibilità di completezza in questa sede). Il titolo in questione contiene illeciti penali che si caratterizzano per la protezione dell’animale come valore intrinseco e non, invece, secondo l’utilità che esso può produrre per l’uomo (completa il quadro la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.)[13].
Come osservato in dottrina[14], il legislatore della riforma, accogliendo alcuni impulsi giunti dalla giurisprudenza a partire da fine anni 80’[15] e recependo una mutata sensibilità sociale sul tema del rapporto con l’ambiente in generale, ha voluto rafforzare la tutela penale degli animali con la previsione di nuove e specifiche fattispecie incriminatrici[16]. Tuttavia, non compiendo pienamente il passo (per il vero rivoluzionario) che sembrava essere stato tracciato dalla prassi delle aule giudiziarie, è rimasto a metà strada, costruendo un sistema di tutela ancorato ad una concezione ancora antropocentrica poggiante sul bene giuridico sovraindividuale (e tradizionale) della compassione umana rispetto alle sofferenze cui i “conviventi” dell’uomo vengono sottoposti[17]. L’animale, dunque, è rimasto l’oggetto materiale di condotte che offendono prima di tutto i sentimenti dell’uomo ed hanno l’intento pedagogico di preservare e proteggere l’educazione civile e la mitezza dei costumi[18].
Ecco perché sia l’uccisione che i maltrattamenti non sono puniti di per sé, ma soltanto nel momento in cui siano esercitati con modalità crudeli o in assenza di necessità e comunque quando non si rientri nei casi scriminati attraverso il richiamo di cui all’art. 19 ter disp. coord. c.p. In questo modo, la scelta di tutela del legislatore si denota come fortemente relativa, sussidiaria e frammentaria[19].
Oggi può dirsi che l’oggettività giuridica protetta sia rimasta immutata? La risposta più corretta è probabilmente quella affermativa, e lo dimostra il fatto che la Cassazione voglia riservare un ruolo preminente ai c.d. animali antropizzati, ovvero quelli maggiormente integrati nel gruppo umano (tra i quali, come visto, spicca nella scala zoologica la specie canina). Questo evidenzia come al centro della tutela vi sia ancora l’uomo (unico soggetto passivo dei reati contro il sentimento per gli animali), il quale è naturalmente portato a provare maggiore empatia e amorevolezza rispetto a chi condivide con esso spazi comunicativi e familiari (e quindi sentimenti) e senta verso gli stessi maggiori esigenze di tutela penale[20]. Tra l’uomo e l’animale, dunque, c’è il “quasi-umano”, capace – ci dicono i Giudici – di scatenare emozioni forti quasi quanto quelle che si provano rispetto ai soggetti della propria specie. In questo senso, il ruolo dell’uomo non diventa soltanto centrale ai fini della scelta di tutela, ma contribuisce anche a sagomarne le modalità.
Va comunque notato come il filone giurisprudenziale che le sentenze in commento alimentano e rinvigoriscono provi, seppur ancora senza enunciarlo in maniera chiara e netta, ad andare un gradino oltre e a non considerare più l’animale – quale sia la specie cui appartiene – come oggetto esclusivamente indiretto di una tutela penale graduabile secondo l’empatia e le reazioni che è capace di suscitare nell’uomo.
L’intero concetto di sofferenza (e quindi di maltrattamento), sembra suggerirci la giurisprudenza, va rivisitato.
La chiave di lettura non può più essere soltanto antropocentrica (quale genere di condotta verso l’animale dà più fastidio al sentimento umano?), bensì anche biocentrica ed etologica (quali condotte recano maggior danno all’integrità psico-fisica del singolo animale in coerenza con la propria attitudine e natura?[21]), così da rendere l’animale – creatura complessa e dotata di dignità in quanto essere vivente[22] – il vero soggetto passivo dei reati di maltrattamento[23].
Questa nuova consapevolezza, sospinta dagli sviluppi della scienza etologico-cognitiva e posta alla base delle sentenze commentate (e dell’ampio filone in cui si inscrivono), permette allora di interpretare l’interesse giuridico sotteso alle norme in commento in modo (non del tutto ma) parzialmente diverso e ben più ampio rispetto al passato. Si giustificano in tal senso pronunce come Cass. 16755/19 cit., nelle quali i Giudici condannano la condotta di chi incida sulla sensibilità degli animali producendo in loro una situazione di dolore ed afflizione, anche solo psicologica, pur in assenza di crudeltà e giustificata da necessità (ancorché non di forza tale da prevalere nel “gioco” degli interessi).
La vivace prassi delle aule giudiziarie sembra dunque suggerire, se non un mutamento radicale del bene giuridico (approdo ad oggi ancora troppo ardito e che implicherebbe un’interpretazione quasi antiletterale non accettabile in un sistema basato sulla legalità formale), quantomeno l’esigenza di smarcarsi da una concezione ed interpretazione meramente antropocentrica delle norme incriminatrici in esame.
In questo senso possono leggersi le sentenze in commento (anche quella che sembra ancora rimarcare la centralità del rapporto “uomo-animale”), le quali pongono l’accento sulla necessità di tenere in forte considerazione la natura e le attitudini di questi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore e di provare sensazioni.
Se la giurisprudenza sta indicando una via, nei limiti in cui gli è consentito farlo e con le necessarie cautele, un passo ben più chiaro e deciso verso un radicale mutamento del bene giuridico è quello che sta provando a compiere il legislatore.
A tal proposito, merita di essere segnalato (e seguito nel suo iter parlamentare) il Disegno di Legge n. 1078 (comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 2019 su iniziativa dei Senatori Perrilli e Maiorano) dal titolo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali” il quale, oltre ad inasprire le pene previste in caso di maltrattamento nei confronti degli animali e ad istituire nuove fattispecie di reato in materia, anche colpose, mira ad eliminare il riferimento codicistico al “sentimento per gli animali”, dimostrando la volontà di riconoscere questi ultimi come soggetti meritevoli di tutela penale diretta.
[1] Così Cass. pen., Sez. III, sent. 03 ottobre 2017 (dep. 06 marzo 2018), n.10163.
[2] Si segnalano, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, sent. 19 gennaio 2018 (dep. 06 aprile 2018), n. 15471; Cass. pen., Sez. VII, sent. 10 luglio 2015 (dep. 24 novembre 15), n. 46560.
[3] Quest’idea è andata affermandosi già da tempo nella giurisprudenza, anche in periodo antecedente alla riformulazione della disposizione in esame ad opera della l. n. 189/04 (v. Cass. pen., Sez. III, sent. 29 gennaio 1999, n. 1215).
In merito, si segnala, in particolare, Cass. pen., Sez. III, sent. 13 novembre 2007 (dep. 07 gennaio 2008) n. 175 (fattispecie nella quale il reato ex art. 727 c.p. è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi).
[4] La vicenda appare, nei fatti e nelle conclusioni della Corte, molto simile a Cass. pen., Sez. III, sent. 5 dicembre 2005 (dep. 21 dicembre 2005), n. 46784 in Dir. e giustizia, 2006, 6, 53 (l’attività posta in essere era qui venatoria).
[5] Per comodità del lettore, si riporta integralmente il testo della norma introdotta con la l. n. 189/2004: «Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».
[6] Si veda, in questa rivista e con riferimento all’attività circense: T. Giacometti, Il maltrattamento di animali è configurabile nell’esercizio dell’attività circense. La Cassazione sull’ambito di operatività dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., in questa Rivista, 20 luglio 2012 (nota a Cass. Sez. III, 6 marzo 2012 - dep. 26 marzo 2012, n. 11606).
[7] Tra le tante pronunce in questo senso, si segnala, Cass. pen., Sez. III, sent. 05 marzo 2015 (dep. 12 ottobre 2015), n. 40751.
[8] In dottrina si è notato come «Il parametro delle “caratteristiche etologiche” viene fatto consistere nello “stile di vita” e nelle caratteristiche comportamentali dell'animale individuati dalle scienze naturali». Napoleoni, Artt. 544-bis 544-sexies, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010.
[9] In questo senso, Basini, Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Cadoppi, Canestrari, Veneziani (a cura di), 2018, Torino, 1923.
[10] Come si sottolineerà nel breve commento finale, questa sentenza, per un verso, si pone nel solco delle due che la precedono, per altro, se ne distacca parzialmente rimettendo l’uomo “al centro del villaggio”.
[11] In materia di trasporto di animali vivi, la normativa italiana ed europea è parecchio stringente. Per un’analisi approfondita si rinvia alle “linee-guida” contenuto nel “Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada” elaborato dal Ministero della Salute e riassuntivo delle prescrizioni legislative in materia.
[12] Sotto questo profilo, si segnalano altre due recenti pronunce: Cass. pen., Sez. V, sent. 19 gennaio 2018 (dep. 06 aprile 2018), n. 15471; Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2019 (dep. 08 luglio 2019), n. 29510. L’ultima di queste, si caratterizza proprio in quanto la Corte ha ritenuto Irrilevante l’obiezione difensiva centrata sulla ricrescita delle piume (il danno sarebbe pertanto solo provvisorio). Ciò che conta, secondo i Giudici, è il fatto che gli uccelli hanno subito lesioni innaturali ad opera dell’uomo, lesioni che ne hanno limitato la libertà di movimento.
[13] A tutela dell’animale come patrimonio (in senso economico) dell’uomo il Codice, nella sua formulazione originaria, già prevedeva l’art. 638 c.p. Altre norme – art. 727 bis c.p. – tutelano l’animale come “specie protetta”.
[14] V. Basini, Delitti contro il sentimento per gli animali, in Trattato di diritto penale, parte speciale, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa (a cura di), VI, Torino, 2009; ma rilevanti sono anche le parole di Pistorelli: «Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta» in GD, n. 33, 2004.
[15] La pronuncia di legittimità più significativa può essere indicata in Cass. pen., Sez. III, sent. 27 aprile 1990, n. 6122, in Riv. pen., 1990, 545 ss., con nota di M. Santoloci.
[16] Prima di questa riforma, vi era già stata la riformulazione dell’art. 727 c.p. ad opera della l. n. 473/93.
[17] Basini, in La tutela penale degli animali, Università degli studi di Parma, 2012, 39, parla di «vanificazione della prospettiva d’individualizzazione del bene giuridico da tutelarsi, che si sarebbe potuta compiere in forza del riconoscimento del valore in sé dell’animale» . Il bene giuridico posto alla base dei delitti di cui al titolo IX bis è definito “obsoleto” da Natalini, Animali (tutela penale degli), in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2005, 16.
[18] Su questa linea, Gatta, art. 544-bis c.p., in Dolcini, Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, (vol. II) ed., 2015; Napoleoni, art. 544-bis c.p., in Lattanzi, Lupo (a cura di), Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, V, Milano, 2005, 127.
[19] Fasani, L’animale come bene giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2017, 710.
[20] D’altronde, non avrebbe particolarmente senso tutelare più il cane del cerbiatto (solo per fare un esempio), se non si guardasse al (diverso) rapporto che questi animali hanno con l’uomo. Entrambi, rientrano nella categoria degli animali senzienti, perciò non si giustificherebbero – se non in questo modo – più stringenti esigenze repressive.
[21] A prescindere dalla capacità di smuovere o meno un sentimento di umana compassione.
[22] V. Basini, Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Cadoppi, Canestrari, Veneziani (a cura di), 2018, Torino, 1922-23.
[23] Ma uguale discorso vale anche per tutti gli altri reati che oggi presentano l’animale come corpo del reato o cosa ad esso pertinente.