ISSN 2039-1676


18 dicembre 2014 |

Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragoste vive nel frigorifero di un ristorante

Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Firenze ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (e punito con l'ammenda di 5.000 euro) il proprietario di un ristorante che ha detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.  In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano le chele legate.

 

2. La sentenza presenta due profili di particolare interesse.

a) Il primo riguarda il riconoscimento della tutela penale anche nei confronti di animali non di affezione, ma specificamente destinati al consumo e nell'ambito di un'attività di ristorazione.

Il Giudice, infatti, rileva che la consuetudine sociale di cucinare questi crostacei quando sono ancora vivi non esclude che le modalità di detenzione degli animali possano costituire 'maltrattamenti'. In altri termini, mentre la particolare modalità di cottura sembrerebbe essere considerata lecita proprio in forza del riconoscimento dell'uso comune, le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere giustificate[1].

La conclusione può sollevare qualche perplessità che verosimilmente dipende dal fatto che la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., pur non contenuta nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale ("Delitti contro il sentimento per gli animali"), si colloca nella stessa direzione di tutela degli artt. 544-bis e ss. c.p., ossia quella del problematico bene qualificato come "sentimento per gli animali". Proprio a questo sentimento, inteso come diffusa sensibilità verso la sofferenza degli animali, si riferisce il Giudice nel ritenere che integri la condotta descritta dalla norma penale la detenzione dei crostacei secondo una modalità sicuramente produttiva di gravi sofferenze, preferita solo per una ragione economica, quando altri operatori, ristoratori e grande distribuzione, scelgono ormai di dotarsi di sistemi che consentono una detenzione in condizioni migliori. Certamente apprezzabile è l'argomentazione, perché riconosce che, nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale, sia quest'ultimo a prevalere, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso[2]. Resta infatti il dubbio, che non riguarda tanto la sentenza in commento quanto l'impianto stesso dei reati, per cui sia troppo sfuggente per una norma penale la nozione di "sentimento per gli animali" se ad essa si attribuisce, come nel caso presente, il ruolo di discrimine tra lecito ed illecito[3]lecita la cottura di questi animali in acqua bollente da vivi, illecita la loro detenzione in frigorifero.

 

b) Il secondo aspetto della sentenza che merita di essere sottolineato riguarda la ritenuta configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2 c.p. anziché del delitto di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter c.p. Ad avviso del Giudice di Firenze quest'ultimo delitto (punito con le pene alternative della reclusione o della multa) non si configurerebbe per la mancanza del dolo specifico dell'avere agito "per crudeltà o senza necessità", che caratterizza anche il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. Da parte del ristoratore imputato non si è riscontrata l'intenzione di infliggere sofferenze agli animali, ma solo indifferenza per le loro condizioni nella ricerca di un risparmio economico.

Senonché, pur essendo sicuramente assente il fine della crudeltà, qualche dubbio tuttavia può sorgere in merito al fatto che le modalità di detenzione contestate fossero davvero "necessarie".

 

3. Prendendo le mosse proprio dal requisito dell'avere agito "senza necessità", a chi scrive pare possibile delineare una lettura alternativa della questione, che, almeno nel caso in commento, consentirebbe di prescindere dallo spinoso tema del sentimento verso questo tipo di animali. Il maltrattamento o l'uccisione di animali sono qualificati come "non necessari", non in riferimento a necessità assolute, ma quando l'interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale soccombe nel bilanciamento con altri interessi umani della più varia natura, e legittimati dalla presenza di leggi (si pensi a quelle in tema di caccia, macellazione, allevamento, specie quello cd. "intensivo"), ma anche dagli usi o da esigenze, anche economiche, socialmente riconosciute[4]. Pertanto, il fatto di immergere i crostacei vivi in acqua bollente, più che non offensivo di un ineffabile sentimento comune verso gli animali, può essere ancora considerato "necessario", perché è di certo questa la prassi comune, e socialmente accettata, nella cottura. Al contrario, la detenzione degli animali a temperature così basse da provocare sicure sofferenze difficilmente potrebbe essere considerata come una consuetudine socialmente apprezzata posto che, come correttamente evidenziato dalla sentenza, tra gli operatori economici sono ormai diffusi sistemi più costosi, ma anche più rispettosi degli animali.

 

4. Casi come quello in commento fanno emergere la difficoltà di tracciare l'ambito di applicazione della disciplina attuale a tutela degli animali - o, per usare la formulazione del codice, a tutela "del sentimento umano per gli animali". Né il dolo dell'agire "per crudeltà o senza necessità", né tantomeno il contraddittorio sentimento umano indicano con certezza fin dove si spinga la tutela penale.  Il richiamo al requisito dell'assenza di necessità consentirebbe l'applicazione, ai casi come quello in commento, del delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) in luogo della più lieve contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.: la sanzione, peraltro dovrebbe essere limitata alla sola pena pecuniaria, che l'art. 544 ter c.p., lo ribadiamo, commina in alternativa alla pena detentiva (la pena detentiva sarebbe senz'altro irragionevole e sproporzionata alla gravità del fatto).  Irragionevole sarebbe, tuttavia, ipotizzare una condanna alla pena detentiva prevista (come unica pena: da quattro mesi a due anni) per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) nelle ipotesi di animali pur sempre destinati al consumo, come i crostacei della sentenza, morti per le condizioni della detenzione. Al di là, dunque, del richiamo ad un comune sentimento per gli animali o alla esigenza di stabilire quali pratiche siano da considerarsi "non necessarie" nell'ambito delle attività di sfruttamento degli animali a fini economici, la soluzione concretamente più accettabile appare quella di interpretare l'art. 727 c.p. come norma speciale (art. 15 c.p.) destinata a trovare applicazione proprio nei casi in cui il "trattamento" degli animali si esaurisce nelle condizioni della loro detenzione[5].  

 

 

 


[1] Cfr. Cass. 20.5.2004, 28700 ha applicato la previgente fattispecie di cui all'art. 727 c.p., Maltrattamento di animali, al proprietario di un suino tenuto legato ad un albero con esigua libertà di movimento; Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in Corr. merito 2012, 10, 917, in un caso di detenzione e macellazione di anatre nella cucina di un ristorante con modalità produttive di gravi sofferenze.

[2] Non si prende in considerazione, nella sentenza in commento, l'art. 19-ter disp. coord. c.p. secondo il quale "Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente". In effetti questo articolo, richiamando solo le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non risulta applicabile alla contravvenzione dell'art. 727 c.p., introdotta con la stessa l. 20 luglio 2004, n. 189, ma collocata nel Libro III del codice dedicato alle contravvenzioni. D'altra parte la giurisprudenza anche di legittimità si è espressa ormai in più di un'occasione chiarendo che l'art. 19-ter disp. coord. c.p. non determina un'area di impunità per tutte le condotte tenute genericamente nell'ambito di attività regolate dalle norme settoriali (caccia, allevamento, macellazione ecc.), ma determina la non applicabilità dei reati esclusivamente per le condotte conformi alle prescrizioni di legge, cfr. Cass. Sez. III, 5 dicembre 2005, Ced 232658; Cass. Sez. III, 6 marzo 2012 in questa Rivista con nota di T. Giacometti.

[3] Interessante perché dimostra come sia impossibile delineare con qualche speranza di certezza un sentimento umano condiviso nei confronti degli animali, nemmeno se l'indagine è circoscritta per area geografica o per specie, Herzog, Amati, odiati, mangiati. Perché è così difficile agire bene con gli animali, Torino, 2012, p. 193; sul tema si v. ampiamente le posizioni di G.L. Gatta, art. 544-bis, in Dolcini E.- Marinucci G. (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2011, p. 5026 e C. Mazzucato, Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, in S- Castignone - L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, in Rodotà S. - Zatti P., Trattato di Biodiritto, Milano, 2012, p. 691.

[4] G.L. Gatta, sub art. 544-bis, cit., p. 5033.

[5] In questo senso, E. Pirgu, Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544 ter c.p.) o contravvenzione (art. 727 c.p.)?, nota a Cass. pen, Sez. III, 27.3.2014 (dep. 24.9.2014), n. 39159, in questa Rivista, 31 ottobre 2014.