ISSN 2039-1676


14 settembre 2012 |

La Corte EDU definisce ulteriormente i contorni della "neonata" tutela convenzionale dell'obiezione di coscienza: la disciplina sull'obbligo del servizio militare esistente in Turchia viola gli artt. 9 e 3 della convenzione

Nota a C. eur. dir. uomo, seconda sezione, sent. 12 giugno 2012, pres. Tulkens - Savda c. Turchia

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella pronuncia che può leggersi in allegato, torna ad occuparsi della tutela convenzionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Nel caso di specie il ricorrente era un cittadino turco che aveva già subito alcune condanne penali in quanto ritenuto un favoreggiatore del PKK. Al termine dell'espiazione della pena, nel 2004, era stato condotto dalla gendarmeria presso i locali dell'esercito al fine di adempiere ai propri obblighi di leva non ancora espletati.

Questi si era tuttavia rifiutato di assolverli dichiarandosi obiettore di coscienza ed adducendo varie motivazioni. Egli sosteneva anzitutto di essere stato torturato durante l'esecuzione della pena e pertanto di non voler rappresentare uno Stato che aveva proceduto a tali trattamenti nei suoi confronti. Inoltre, evidenziava di essere leader di un movimento antimilitarista. In seguito a tale rifiuto, reiterato in momenti successivi, nei suoi confronti si erano aperti plurimi procedimenti penali all'esito dei quali il ricorrente aveva riportato ulteriori condanne alla reclusione. Nell'aprile del 2008 un gruppo di psicologi delle autorità militari aveva dichiarato la sua personalità antisociale e la sua conseguente inadeguatezza ad effettuare il servizio militare.

Cessata l'esecuzione della pena detentiva, era stato quindi rilasciato nel novembre del 2008.

Il ricorrente lamentava anzitutto la violazione dell'art.  3 Cedu con riferimento al patimento psicologico cagionatogli dai processi penali subiti. In secondo luogo, censurava la violazione dell'art. 9 che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, ed infine la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu in quanto i suoi comportamenti di diserzione erano stati giudicati da un Tribunale - quello militare - non imparziale, in ragione della presenza di ufficiali dell'esercito al suo interno.  

La Corte ha nel caso di specie ritenuto sussistenti tutte le violazioni. Riguardo alla prima i giudici di Strasburgo hanno osservato che in Turchia tutti i cittadini maschi sono obbligati allo svolgimento del servizio militare senza che sia possibile il compimento di un servizio civile alternativo. Tale impossibilità determina, per coloro che continuano a rifiutare di svolgere il servizio militare, una sorta di "morte civile" derivante dalle continue condanne che questo comportamento genera nei loro confronti. In tale situazione si era trovato il sig. Savda la cui sottoposizione a plurime condanne per il proprio rifiuto aveva integrato, secondo i giudici, un'inammissibile sofferenza psicologica e la conseguente violazione dell'art. 3 Cedu, riconosciuta per la prima volta in un caso di questo genere[1]. Con riferimento alla violazione dell'art. 9 la Corte, riprendendo la propria giurisprudenza, osserva come il diritto all'obiezione di coscienza sia riconosciuto dalla disposizione in parola e lo Stato turco non abbia nel caso di specie adottato all'interno del proprio ordinamento disposizioni rispettose dei principi stabiliti dalla norma che protegge espressamente la libertà i pensiero, coscienza e religione. Nel caso specifico infatti, nei confronti del sig. Savda non era stato neanche promosso alcun procedimento diretto a verificare il suo effettivo status di obiettore di coscienza. I giudici ritengono altresì integrata la violazione dell'art. 6 comma 1 accogliendo i summenzionati motivi addotti dal ricorrente.

Tale pronuncia si pone quindi in linea con il revirement giurisprudenziale operato dalla Grande Camera non più tardi di undici mesi fa in cui essa aveva riconosciuto la tutela convenzionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Nella sentenza Bayatyan c. Armenia[2] infatti i giudici di Strasburgo, riuniti nella loro più autorevole composizione, avevano infatti ribaltato la decisione della terza sezione[3] la quale, ripercorrendo l'antecedente giurisprudenza della Commissione, aveva ritenuto che dall'articolo 9 non derivasse alcun onere di riconoscimento di tale diritto concludendo nel senso di far rientrare la decisione sulla previsione o meno dello stesso all'interno dei singoli ordinamenti nell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri in materia[4].     

La sentenza in commento risulta inoltre particolarmente importante perché, come accennato, oltre a confermare quanto già statuito dalla Grande Camera con riferimento alla violazione dell'art. 9, offre una visione innovativa della tutela del diritto in parola. I giudici hanno infatti introdotto un elemento del tutto nuovo nella costruzione della tutela convenzionale dell'obiezione di coscienza in quanto hanno ritenuto per la prima volta integrato un trattamento inumano e degradante ex art. 3 Cedu sub specie delle condanne con conseguenti detenzioni, adottate in applicazione del codice penale turco, riportate dal ricorrente in seguito al proprio rifiuto di indossare l'uniforme.

Sistemi quali quello turco, improntati al massimo rigore nell'assolvimento dell'obbligo del servizio militare, presidiato anche da sanzioni penali per il caso di rifiuto e senza la possibilità di soluzioni alternative[5], si pongono quindi oggi in frontale contrasto con la sempre più ampia tutela che la Convenzione riconosce a questo diritto.

 

 


 

[1] Per una panoramica generale della recente giurisprudenza della Corte in tema di articolo 3 Cedu cfr. Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 1 del 2011, pp. 221 e ss.

[2] Cfr. C. eur. dir. Uomo, grande camera, sent. 7 luglio 2011, in questa Rivista

[3] Per una sintesi della pronuncia, datata 29 ottobre 2009, cfr. Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2010, p. 305.

[4] In particolare i giudici della Sezione avevano ritenuto che l'art. 9 dovesse essere interpretato alla luce della disposizione di cui all'art. 4 § 3 lettera b Cedu secondo cui la nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" non ricomprendeva in alcun modo servizi di carattere militare ovvero, negli Stati in cui l'obiezione di coscienza fosse prevista, servizi sostitutivi del servizio militare obbligatorio, lasciando pertanto aperta la possibilità che il diritto in questione non venisse riconosciuto dagli Stati membri. Tale ragionamento era stato in seguito smentito dalla Grande Camera che aveva rilevato come l'articolo 9 andasse letto singolarmente e non in combinato disposto con il citato articolo 4 § 3, non potendo avere questa norma la funzione di limitare l'efficacia dell'art. 9. Sullo status quo ante pronuncia della grande camera che ha riconosciuto la tutela convenzionale dell'obiezione di coscienza cfr. Beduschi, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: gli altri diritti di liberta (artt. 8-11 CEDU), in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 1 del 2011, p. 314.

[5] Una tale situazione era peraltro vigente in Italia fino al 1972, anno in cui, con la legge n. 772 del 12 dicembre, fu introdotta la possibilità di svolgere il servizio civile alternativo a quello militare per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza. In seguito la legge n. 331 del 2000 ha abolito in toto l'obbligo di prestare il servizio militare in tempo di pace.