ISSN 2039-1676


17 novembre 2010 |

Cass., Sez. I, camera di consiglio dell'11 novembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, ric. P.m. in proc. Alacev

Stranieri "irregolari": alle Sezioni unite la questione se sia ancora penalmente rilevante l'omessa esibizione dei documenti

Si è determinato un contrasto relativamente al reato di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero che ne sia richiesto da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Nel testo antecedente alla recente riforma, il comma 3 dell’art. 6 del T.u. immigrazione stabiliva: «Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila». Dopo la novella – attuata con la lettera h) del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009 – la disposizione recita: «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».
Con un primo arresto la Cassazione si era orientata nel senso che sarebbe ancora penalmente rilevante, anche per lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, e sempre che non sussista un giustificato motivo, l’omessa esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno (Cass., Sez. I, 23 settembre 2009, n. 44157, P.g. in proc. Calmus, in C.E.D. Cass., n. 245555).
Si è avuta notizia però che la stessa I sezione della Suprema Corte, in esito alla camera di consiglio dell’11 novembre scorso (ric. P.m. in proc. Alacev), si è orientata nel senso opposto: a seguito della nuova formulazione letterale, la norma attualmente sanziona l’omessa esibizione sia di un documento idoneo ad accertare l’identità dello straniero sia di un documento idoneo a comprovarne la regolare presenza nel territorio dello Stato; ne conseguirebbe, poiché i documenti da esibire sono ormai indicati in forma cumulativa e non più alternativa, che soggetti attivi del reato potrebbero essere solo gli stranieri legittimamente presenti nel territorio nazionale, e non anche quelli entrati clandestinamente in Italia.
Rilevato il contrasto, con propria ordinanza n. 2585 del 2010, la Corte ha rimesso la questione alle Sezioni unite.
 
Copia dell’ordinanza in allegato non appena disponibile.