ISSN 2039-1676


25 febbraio 2011 |

Cass., Sez. un., camera di consiglio del 24 febbraio 2011, Pres. Lupo, Rel. Ippolito, ric. P.m. in c. Alacev (omessa esibizione dei documenti di identità  e del permesso di soggiorno: abolitio criminis per gli stranieri 'irregolari')

L'obbligo penalmente sanzionato di esibire documenti e permesso di soggiorno vale solo per gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale

Nella camera di consiglio del 24 febbraio 2011, le Sezioni penali unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il quesito se la modificazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – ad opera dell’art. 1, comma 22, lettera h), della legge 15 luglio 2009 n. 94 – abbia circoscritto il  novero dei soggetti attivi del reato di inottemperanza «all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato» agli stranieri «legittimamente» soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari «irregolari».
 
La risposta al quesito è stata affermativa.
 
Il provvedimento sarà allegato non appena disponibile.