ISSN 2039-1676


18 novembre 2010 |

D.l. 12 novembre 2010, n. 187 (c.d. Decreto sicurezza)

Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 265 del 12.11.2010)

Con il d.l. 12 novembre 2010, n. 187 l’Esecutivo ha introdotto un coacervo di nuove disposizioni in materia di sicurezza nel corso dello svolgimento di manifestazioni sportive, di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di tracciabilità dei flussi finanziari.
 
In materia di sicurezza negli stadi, l’art. 1 comma primo del decreto “ripristina” la speciale disciplina relativa al differimento dell’arresto in flagranza e all’applicazione delle misure cautelari prevista dall’art. 8, commi 1-ter e 1-quater, della l. 12 dicembre 1989, n. 401 per i reati elencati nel comma 1-bis dello stesso articolo.
 
Come si ricorderà, tale disciplina  prevede la possibilità di procedere all’arresto dell’autore dei suddetti reati entro le quarantotto ore dal fatto, qualora non risulti possibile provvedervi nell’immediatezza della sua consumazione per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica (c.d. arresto ritardato o in flagranza differita o prolungata), nonché quella di applicare, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, misure coercitive anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli artt. 274 lett. c) e 280 cod. proc. pen.
 
Tale disciplina era stata introdotta dal d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2003, n. 88) ed era originariamente destinata a rimanere in vigore fino al 30 giugno 2005. Il d.l. 30 giugno 2005 (convertito con modificazioni dalla l. 17 agosto 2005, n. 168) aveva però prorogato tale termine fino al 30 giugno 2007, mentre il d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2007, n. 41), che pure è intervenuto diffusamente sulla materia della turbativa delle manifestazioni agonistiche, non lo ha ulteriormente prorogato. Pertanto le norme contenute nei commi menzionati hanno cessato di avere efficacia il 30 giugno 2007. Come detto il Governo ha ora ritenuto di riportarle in vita, stabilendo, nel citato comma primo dell’art. 1 del decreto, che le stesse disposizioni riprendano efficacia dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento normativo (e cioè il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010) e fino al 30 giugno 2013.
 
Nessuna modifica è stata apportata alla citata disciplina e quindi tornano di attualità gli orientamenti assunti nelle pur rare occasioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi dei due commi dell’art. 8. In tal senso val la pena ricordare che Sez. III 15 novembre 2007 (dep. 11 gennaio 2008), n. 1215, Azzarito, rv. 238412, ha affermato che tra i reati cui tale disciplina si applica vi è anche quello di rissa aggravata di cui all’art. 588, comma secondo, cod. pen., mentre Sez. VI 18 aprile 2007 (dep. 4 maggio 2007), n. 17178, Dinoi, rv 236450, ha precisato che, essendo i presupposti di fatto dell’arresto ritardato destinati ad operare congiuntamente, ma anche, e soprattutto, con modalità alternative e autosufficienti, qualora la fonte probatoria della commissione del presunto reato costituita da fotografie o videoriprese sia insufficiente, inidonea o perfino inesistente, è necessario che il giudice della convalida proceda al controllo degli altri elementi oggettivi - espressione da non intendersi in termini assoluti o di irreversibilità dimostrativa - asseveranti l'individuazione dell'arrestato come autore del presunto fatto criminoso (nella fattispecie la Corte ha riconosciuto tale valore all'annotazione di servizio di ufficiale di P.G. attestante l'avvenuta identificazione della persona, arrestata fuori della flagranza per motivi di ordine pubblico, che insieme ad altre stava tentando di distruggere il fuoristrada della polizia nel corso di disordini scoppiati in occasione di un incontro di calcio).
 
Ma la sentenza Dinoi rileva altresì perché ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell’art. 8, sollevata con riferimento all’art. 13, comma terzo, Cost., sottolineando come la disposizione, in situazioni eccezionali, si limiti a giustificare la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali peraltro ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (rv 236451).
 
Sempre con esclusivo riguardo alle modifiche apportate dal decreto all’ordinamento penale, va evidenziato che il terzo comma dell’art. 2 modifica l’art. 6-quater della citata l. n. 401 del 1989 estendendo anche al reato di violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (i cd. steward), l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 339 cod. pen. (introdotta dalla pure già menzionata l. n. 41 del 2007) per il caso in cui, salvo che il fatto non costituisca già un più grave reato, la violenza o la minaccia siano commesse mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti ovvero altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
 
Il quarto comma dello stesso art. 2 ha invece introdotto nella l. n. 401 l’inedito art. 6-quinquies, nel quale ha trovato collocazione il delitto di lesioni personali gravi o gravissime ai danni degli addetti in precedenza menzionati. La norma incriminatrice, rinvia per l’identificazione della fattispecie tipica e quoad poenam, all’art. 583-quater cod. pen., disposizione che configura una aggravante ad effetto speciale del delitto di lesioni personali per l’ipotesi che queste risultino gravi o gravissime e siano consumate ai danni dei pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Come accennato, mentre il citato art. 583-quater sembra prevedere una ipotesi aggravata del delitto di lesioni personali (sul punto peraltro la Corte non ha ancora avuto modo di pronunziarsi), la disposizione di nuovo conio appare essere stata formalmente impostata, sotto il profilo testuale, nel senso della configurazione di un vero e proprio titolo autonomo di reato, atteso che il rinvio è operato ai “fatti previsti” dalla norma codicistica e non alle disposizioni della medesima.
 
L’art. 6-quinquies, come detto, identifica i soggetti passivi negli steward impiegati negli stadi e precisamente – attraverso il rinvio all’art. 2-ter della l. n. 41 del 2007 - del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonchè di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. La novella precisa peraltro che il reato (od eventualmente la circostanza aggravante) sussiste solo nel caso in cui detto personale fosse al momento del fatto riconoscibile e purchè l’aggressione sia da porre in relazione alle mansioni svolte dagli steward. Il primo dei due requisiti di tipicità descritti dal legislatore potrebbe peraltro porre qualche conflitto sul piano della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, atteso che il dolo richiesto per la sua sussistenza implica l’effettiva rappresentazione della qualifica del soggetto passivo e non la mera rappresentabilità della medesima. Profilo peraltro destinato a stemperarsi nell’applicazione concreta della norma, atteso che le modalità ordinariamente elette per rendere riconoscibili gli steward sono in realtà particolarmente eclatanti (gli stessi usualmente indossano dei giubbini fosforescenti con delle scritte che ne precisano la qualifica) tanto da consentire di escludere l’effettiva rilevanza della questione.
 
Le pene come detto sono quelle previste dal citato art. 583-quater cod. pen. E cioè la reclusione da quattro a dieci anni in caso di lesioni gravi e da otto a sedici anni nell’ipotesi di lesioni gravissime.
 
Sul punto va ancora ricordato che il primo comma dell’art. 2 del decreto prevede altresì il potenziamento delle funzioni del personale di cui si tratta, cui potranno in futuro – una volta emanato un apposito decreto del Ministro dell’Interno che ne precisi modalità e condizioni – essere affidati, in aggiunta a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ulteriori compiti relativi ai controlli all’interno degli impianti sportivi in ausilio all’attività di polizia, purchè non comportanti l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle forze dell’ordine. Alla luce di tale disposizione appare dunque evidente la ragione che ha ispirato il legislatore nell’estendere agli steward tutte le speciali norme penali introdotte nel 2007 a tutela di queste ultime per l’attività svolta nel corso delle manifestazioni sportive.

Quanto alle altre disposizioni introdotte dal decreto (e non direttamente interferenti con l’ordinamento penale nel suo complesso considerato) è sufficiente ricordare che, per quanto qui di interesse, alcune hanno ad oggetto modifiche od integrazioni dello statuto dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mentre le residue interpretano autenticamente, integrano o modificano le recenti disposizioni contenute nella l. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.