ISSN 2039-1676


23 dicembre 2010 |

Convertito in legge, con emendamenti, il c.d. Decreto sicurezza 2010 (d.l. n. 187/2010)

Novità  in tema di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive: arresto differito; nuova fattispecie di lesioni ai danni dei c.d. steward; istituzione di un fondo di solidarietà  per le vittime.

La l. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010) ha convertito il d.l. 12 novembre 2010, n. 187, con il quale erano state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di sicurezza nel corso dello svolgimento di manifestazioni sportive, di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di tracciabilità dei flussi finanziari.
 
In sede di conversione il Parlamento ha provveduto ad apportare alcune - peraltro marginali - modifiche al testo normativo.
 
Per quanto di interesse va ricordato innanzi tutto come si sia precisato che la riviviscenza delle disposizioni sull’arresto differito per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (artt. 8, commi 1 ter e 1 quater l. 12 dicembre 1989, n. 401) decorre non dalla data di pubblicazione del d.l. n. 187 del 2010 nella Gazzetta Ufficiale, ma dal giorno successivo e cioè dal 13 novembre 2010.
 
La legge di conversione ha altresì corretto la fattispecie di lesioni gravi o gravissime ai danni degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (i cd. steward) configurata dal decreto all’art. 6 quinquies della citata l. n. 401 del 1989. In tal senso il requisito della necessaria riconoscibilità degli steward è stato eliminato e precisato che la fattispecie riguarda le lesioni inferte agli stessi mentre espletano le loro mansioni, ma esclusivamente «in occasione delle manifestazioni sportive».
 
E’ stato infine introdotto nel testo del decreto l’inedito art. 2 bis nel quale ha trovato collocazione la disposizione che istituisce il fondo di solidarietà civile in favore delle vittime dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero «di manifestazioni di diversa natura». La norma menzionata rinvia peraltro ad un decreto del Ministro dell’interno il compito di stabilire, tra l’altro, le modalità della surrogazione del Fondo nei diritti «della parte civile o dell’attore» verso la persona condannata al risarcimento dei danni causati dalla commissione dei suddetti reati.