ISSN 2039-1676


26 settembre 2012 |

Le Sezioni unite sull'ammissibilità  del ricorso straordinario per errore di fatto proposto dal condannato ai soli effetti civili

Cass., Sez. un., 21.06.2012 (dep. 17.7.2012) n. 28719, Pres. Lupo, Rel. Macchia, ric. Marani (è legittimato a proporre ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis c.p.p. il condannato ai soli fini civili che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo)

1. Con la sentenza qui in commento,  e altre due di pari data (la n. 28717 e la n. 28718), le Sezioni unite hanno precisato l'ambito della nozione di "condannato" ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto incorso nella lettura degli atti del giudizio di legittimità.

La diversità delle fattispecie esaminate nei tre ricorsi non consente un esame congiunto delle sentenze, ma solo di due di esse (la presente e la n. 28718) che, pur trattando casi non identici, sicuramente sono riferibili al medesimo problema. All'altra (n. 28717) - che si occupava di problema con sfaccettature diverse - è già stato dedicato un separato commento (si veda, volendo, Romeo, Le Sezioni unite sull'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di legittimità di parziale annullamento con rinvio, in questa Rivista).

La questione qui in esame, come quella oggetto di giudizio della pronuncia n. 28718, è così riassunta dalla sentenza: "se sia ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della decisione di legittimità che confermi le statuizioni civili di condanna dell'imputato".

Principio identico affermato in entrambi i casi (e si può leggere in epigrafe); ma esito opposto, essendo stato rigettato il ricorso nel primo caso, per non essere risultato alcun errore di fatto nella sentenza impugnata, mentre nel secondo esso è stato accolto, con revoca della sentenza stessa.

 

2. Com'è noto, sulla questione devoluta alle Sezioni unite da tempo sussisteva contrasto nella giurisprudenza di legittimità, alcune decisioni avendo ritenuto, in ragione dell'eccezionalità dell'istituto e dell'insegnamento di quattro sentenze del 2002 delle Sezioni unite sul punto, che al termine "condannato" occorra dare un significato restrittivo, altre avendo optato per una nozione allargata (per maggiori dettagli si veda il già citato commento alla sentenza n. 28717 del 2012).

La decisione in epigrafe aderisce a questo secondo ordine di argomentazioni con ampio corredo di citazioni che esimono da superflue ripetizioni.

Due sole notazioni.

2.1. La prima: è dubbio - contrariamente a quanto si afferma in motivazione - che la sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale possa considerarsi un "antecedente" dell'art. 6 legge 26 marzo 2001 n. 128, introduttivo dell'art. 625-bis c.p.p., quanto meno nel senso che abbia agito da evento sollecitatorio.

Non va dimenticato, infatti, che la sentenza, se da un lato ribadì l'inammissibilità di richieste miranti a introdurre nel sistema processuale, sub specie di intervento additivo, «un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione - in relazione al quale diverse potrebbero essere le soluzioni adottabili...» - dall'altro, nella persistente e prolungata inerzia legislativa, abbandonò il lungo trend di non liquet, suggerendo la praticabilità «per via giurisprudenziale» di un obiettivo di diortosi processuale sino ad allora non potuto conseguire attraverso la «via maestra» dell'intervento legislativo. In tal modo delegò alla Corte suprema il compito, piuttosto singolare e non praticabile secundum ordinem, di infrangere essa il giudicato con lo strumento, assolutamente inadeguato, dell'art. 130 c.p.p.

Suonava all'evidenza iperbolico il suggerimento e sarebbe bastato tenere presente la storia tortuosa di una produzione giurisprudenziale lunga e tutt'altro che affidabile quanto a «principi», per evitare una conclusione che, se il diktat fosse andato a buon fine, avrebbe dato la stura a una giurisprudenza di legittimità ancor più a briglie sciolte di quella sino ad allora formatasi (prevalentemente) in modo incerto ed empirico sull'art. 149 c.p.p. 1930. Specie considerando, anche senza una conoscenza approfondita di quella storia, che l'intervento sollecitato si riferiva a materia per sua natura «clinica», e cioè contrassegnata da una miriade di casi particolari, per i quali la «soluzione giurisprudenziale» del problema, legata inevitabilmente alla fattispecie concreta, sarebbe stata in re ipsa insufficiente o rischiosa, data l'inevitabile esposizione a successive applicazioni amplificate o riduttive, quasi certamente foriere di non auspicabili contrasti (fatto che si sarebbe configurato come paradossale per il giudice istituzionalmente investito della funzione di nomofilachia).

Improprio, dunque, affermare che quella decisione della Consulta fosse un antecedente della legge n. 128. Se mai, poiché non tutti i mali vengono per nuocere, si può affermare che essa produsse, di fatto, il risultato di allertare un legislatore il quale - forse proprio perché allarmato dalle sue proposizioni e al fine di evitare ulteriori scossoni alla certezza del diritto - decise di intervenire, pur essendo rimasto assente per oltre un trentennio ad onta dei solleciti ricevuti dalla stessa Corte.

Che poi l'intervento legislativo sia stato caratterizzato da evidente approssimazione è tutt'altro discorso: del resto la storia di undici anni e mezzo di applicazioni giurisprudenziali, con più di una diecina di pronunce delle Sezioni unite, sta a dimostrarlo.

2.2. La seconda notazione concerne la sola sentenza in commento, e, in particolare, la diversa sorte finale rispetto a quella riservata al ricorrente nell'altra sentenza (che può essere consultata cliccando qui).

C'è un profilo di "suggestione" nella motivazione che in qualche modo lascia trasparire come soluzione costituzionalmente obbligata quella prescelta: in caso contrario, ci sarebbe stato un vulnus irrimediabile al diritto di difesa dell'imputato il quale non avrebbe avuto rimedi per far annullare la condanna civile quantunque i termini di prescrizione del reato fossero maturati prima della sentenza di primo grado; e  la Corte di cassazione avrebbe errato, leggendo le carte del giudizio, a fissare il momento di maturazione della prescrizione successivamente alla sua deliberazione.

Sennonché, le specifiche vicende processuali, leggibili in filigrana dalla sentenza in commento lasciano aperta la via del dubbio sulla soluzione adottata. Difatti, almeno per quanto risulta dalla sentenza 3 giugno 2010 n. 40830 della sesta sezione penale della Corte suprema (oggetto del ricorso straordinario qui esaminato), nel ricorso ordinario era stata censurata, per quel che in questa sede interessa, la decisione di appello per "errata applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., in relazione all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del delitto di malversazione a danno dello Stato" e "omessa motivazione in relazione all'individuazione del titolo di responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e del Comune di Cetraro e alla provvisionale liquidata ai sensi dell'art. 539 c.p.p." (così testualmente la citata sentenza n. 40830 del 2010).

Non risulta, né è possibile sapere, se il ricorrente avesse dedotto, in sede di appello, l'illegittimità della condanna agli effetti civili resa in primo grado come conseguenza dell'erroneo calcolo dei termini di prescrizione. Ma va da sé che una eventuale formulazione, per la prima volta in cassazione, del motivo costituirebbe un non consentito novum e, anche se la sesta sezione della Corte suprema non l'avesse rilevato, la formazione del giudicato non permetterebbe la riapertura del caso sub specie di ricorso straordinario.

Non solo. A leggere la sentenza della sesta sezione penale poc'anzi ricordata, oltre quelle più sopra riportate ad litteram, nessun'altra censura, per quanto di interesse in questa sede, sarebbe stata dedotta, né con riferimento all'erroneo calcolo del periodo di sospensione del corso della prescrizione già dichiaratamente presente nella sentenza di appello, né con riguardo alla conseguente eliminazione della condanna civile perché intervenuta a prescrizione già maturata prima della sentenza di primo grado.

Se così fosse, se cioè nel ricorso proposto contro la pronuncia di appello non risultassero motivi più specifici e articolati di quelli "esposti" nella sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione, è discutibile che quest'ultima dovesse o potesse occuparsi dei criteri di calcolo della sospensione della prescrizione seguiti dalla Corte d'appello e della conseguente quantificazione del relativo periodo; criteri al recepimento dei quali in nessun passo della sentenza n. 40830 citata si rinvengono richiami impliciti o espliciti, contrariamente a quanto afferma la decisione delle Sezioni unite qui in commento.

Sarebbe stato onere del ricorrente formulare un espresso e chiaro motivo di ricorso volto sia al conseguimento della retrodatazione della prescrizione con l'indicazione precisa dei periodi di sospensione del suo corso, sia all'eliminazione della condanna civile. Sempre che, come accennato, ancor prima il ricorrente avesse dedotto in appello l'illegittimità della condanna di primo grado per i motivi esposti.

In mancanza di un'iniziativa ad hoc della parte, è difficile pensare che la Corte di cassazione potesse ex officio pervenire a una decisione diversa da quella assunta: l'art. 129 c.p.p. impone, sì, l'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, e quest'obbligo grava anche sul giudice di legittimità, ma non comporta che quest'ultimo, in assenza dell'indicazione, ad opera della parte, dei periodi di sospensione, possa indugiare in una indagine di fatto ultra petita. Né potrebbe ammettersi che in sede di ricorso straordinario il "condannato" possa proporre motivi che aveva l'obbligo di dedurre tempestivamente in sede di ricorso ordinario, riaprendo così una vicenda coperta dal giudicato.

La sentenza in commento non chiarisce questi punti, limitandosi ad affermare che, secondo la prospettiva del ricorrente ex art. 625-bis c.p.p., «dopo aver individuato (scil.: la sentenza della sesta sezione penale) nella data del 1° gennaio 2000 il dies a quo dal quale far decorrere la maturazione del termine di prescrizione del reato, nella specie pari a sette anni e mezzo, e pur tenendo conto del periodo di sospensione, computato - secondo i criteri indicati nella sentenza di appello, in parte qua recepiti dalla sentenza di questa Corte - in mesi tre e giorni sedici, il termine finale doveva ritenersi decorso con il 17 ottobre 2007, e non, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata con il 29 dicembre 2007».

Come più sopra esposto, nessun accenno in tal senso è presente nella sentenza della sesta sezione penale e non è possibile stabilire se questo mancato accenno sia frutto di omissione o dell'effettiva assenza, nel ricorso ordinario, di un'esplicita censura.

In questo secondo caso, è molto dubbio che il ricorso straordinario, legittimato o non che vi fosse il condannato agli effetti civili, potesse considerarsi ammissibile.