ISSN 2039-1676


19 novembre 2012 |

La Consulta "accredita" la riservatezza della procedura di selezione delle conversazioni intercettate anche quando condotta nell'ambito del dibattimento

Corte cost., 15 novembre 2012, n. 255, Pres. Quaranta, Rel. Frigo

La nostra Rivista (si vedano i documenti correlati nella colonna a fianco) aveva dato conto tempestivamente della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma riguardo all'art. 224 c.p.p.: la norma, consentendo «che il giudice del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi degli articoli 266 e seguenti» del codice di rito, violerebbe gli artt. 2 e 15 della Costituzione, pregiudicando il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone coinvolte nell'indagine.

In sostanza, il «rinvio» della procedura di selezione delle conversazioni rilevanti ad una sede caratterizzata dalla pubblicità degli atti e degli adempimenti comporterebbe la deroga al principio per il quale la «pubblicazione» delle conversazioni intercettate si giustifica solo alla luce della loro utilità per l'accertamento di un fatto penalmente rilevante.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, enumerando (il che non è molto frequente) ben tre distinte cause di inammissibilità, una delle quali presenta un interesse anche al di fuori delle logiche interne al giudizio incidentale di costituzionalità.

In primo luogo si è contestata al rimettente una sorta di aberratio nella individuazione della norma produttiva dell'asserita lesione. L'art. 224 c.p.p. riguarda ogni genere di perizia, così come l'art. 508, che secondo la Corte avrebbe potuto più propriamente essere evocato. In ogni caso, non è l'affidamento al perito dell'incarico di trascrizione delle conversazioni rilevanti ed utilizzabili che comporta la pretesa pubblicazione delle comunicazioni irrilevanti o inutilizzabili. L'effetto si deve, semmai, alla procedura preliminare di selezione, che resta regolata in tutto e per tutto dall'art. 268 c.p.p.

In secondo luogo, la soluzione proposta per recuperare «segretezza» alla procedura, e cioè una prorogatio della competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari anche dopo l'avvio del dibattimento, presenta carattere fortemente «creativo», e per altro verso palesemente asistematico.

Ma rileva soprattutto, come accennato, la terza ragione di inammissibilità. Con l'usuale addebito della omessa sperimentazione di una soluzione interpretativa utile ad evitare la lesione denunciata, la Corte ha rimproverato al giudice rimettente di non aver valutato, anche solo per escluderla, la possibilità che la procedura di selezione delle comunicazioni intercettate debba tenersi a porte chiuse, «in applicazione (se del caso, estensiva) dell'art. 472, comma 2, cod. proc. pen. ». È appena il caso di ricordare che, sanzionando in termini di inammissibilità la mancata considerazione di una certa opzione ermeneutica, la Corte costituzionale non ne accredita direttamente il fondamento, come invece avviene con le sentenze interpretative di rigetto (o con le decisioni di infondatezza «su base interpretativa»). È chiaro, tuttavia, che non è richiesta, quando viene sollevata una questione di legittimità costituzionale, l'espressa considerazione di ogni e qualsiasi soluzione interpretativa, anche la più inattendibile. E la Corte, usualmente, non sanziona il silenzio del rimettente se non quando l'opzione trascurata abbia dignità sufficiente, appunto, per imporsi all'attenzione del giudice dell'interpretazione adeguatrice.