ISSN 2039-1676


17 aprile 2012

Sollevata questione di legittimità  costituzionale della norma sulla perizia, nella parte in cui consente di svolgere nella sede dibattimentale la trascrizione di intercettazioni telefoniche

Trib. Roma, Sez. I pen., 10 aprile 2012, Pres. est. De Crescenzo, giud. est. Rotunno e De Simone

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI - Trascrizione - Perizia in sede dibattimentale - Conseguente pubblicazione indiscriminata di tutte le risultanze - Illegittimità costituzionale 

 È rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 15 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi degli articoli 266 segg. c.p.p. (in motivazione il tribunale assume che lo svolgimento della perizia in sede dibattimentale determina l'indiscriminata pubblicazione di tutte le conversazioni intercettate, e che l'accoglimento della questione, implicando una competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari anche in fase successiva all'avvio del dibattimento, comporterebbe invece la piena utilizzabilità del meccanismo di «filtro» regolato dall'art. 268 c.p.p.).

 

 Riferimenti normativi: Cost., art. 2 e 15

                                 c.p.p., artt. 224, 266 segg. c.p.p.