ISSN 2039-1676


15 gennaio 2012

Una pronuncia di merito sui limiti dell'accesso difensivo alle registrazioni di intercettazioni telefoniche

Tribunale di Trani, ord. 16.6.2011, Pres. Carone, Est. Gadaleta

L'accesso alle registrazioni delle intercettazioni è facoltà riconosciuta al difensore entro i rigorosi termini previsti dall'art. 268 comma sesto c.p.p., potendo in seguito lo stesso solo pretendere una copia delle tracce audio selezionate all'esito della procedura di stralcio, ma non più l'accesso "diretto" alle registrazioni originali.

Riferimenti normativi: art. 268 c.p.p.

                                art. 271 c.p.p.

 

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