ISSN 2039-1676


30 novembre 2011 |

Sui limiti del diritto difensivo di accesso, in fase cautelare, alle registrazioni di conversazioni intercettate

Cass.,  Sez. VI,  9 novembre 2011 (dep. 24/11/2011), n. 43654, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis, ric. Aga

La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare attraverso l'autorizzazione, da rilasciarsi ad un consulente difensivo, per una diretta verifica delle tracce esistenti presso il "server" installato nella Procura della Repubblica,  al fine di verificare la conformità tra le tracce audio conservate nel medesimo "server" e quelle riversate sul supporto informatico rilasciato alla stessa difesa.

In proposito, la Corte ha precisato come sia legittima la delega della formazione della copia delle conversazioni agli uffici di polizia giudiziaria ove le conversazioni intercettate siano state instradate ab origine per l'ascolto. La richiesta di accesso difensivo al "server" della Procura appare d'altra parte strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell'effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della stessa Procura.

La verifica in questione è invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in sede cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l'attestazione di conformità delle copie alle tracce audio effettivamente contenute nel "server" della Procura.