ISSN 2039-1676


7 dicembre 2010 |

Sulla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale dopo il d.lgs. n. 152/2006

Nota a Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015

Prima dell’emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, allo Stato nonché “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l’art. 18 co. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell’ambiente – l. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall’art. 318 co. 2 lett. a) del t.u. ambientale).
 
Il t.u. ambientale prevede invece oggi (art. 311 co. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
 
A fronte di tale mutato quadro normativo, l’annotata pronuncia della Cassazione ha annullato senza rinvio – limitatamente alle statuizioni civili – una sentenza di condanna per il reato di deposito non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, realizzato sul suolo pubblico (art. 256, co. 2 d.lgs. n. 152/2006); sentenza con la quale era stato in particolare riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla provincia, di cui era stata ammessa – secondo la S.C. erroneamente – la costituzione di parte civile.
 
Confermando il proprio univoco orientamento, la Cassazione ha peraltro precisato che, operando quale disposizione speciale rispetto all’art. 2043 c.c., l’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva allo Stato, in persona del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del “danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente”. Ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (in senso conforme cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 3 ottobre 2006, n. 36514, Censi, Ced Cassazione n. 235059; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 755, Ciaroni, ivi, n. 246015; Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 14828, De Flammineis, ivi, 246812).
 
Nel caso oggetto della sentenza annotata – rileva conclusivamente la S.C. – la provincia sarebbe stata legittimata a chiedere il risarcimento del danno (e, ancor prima, a costituirsi parte civile) “se avesse allegato che la condotta dell’imputato le aveva arrecato un danno patrimoniale diretto e specifico, ulteriore e diverso rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale e di rilievo costituzionale”.