ISSN 2039-1676


07 novembre 2016 |

La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?

Abstract. La legge n. 68 del 2015 segna un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle costanti politico-criminali per lungo tempo seguite dal legislatore nazionale nell'apprestare la tutela penale al bene ambiente. Stante la genetica corrispondenza tra criminalità ambientale e criminalità d'impresa, in particolare, tra le novità più significative si annovera l'estensione della responsabilità degli enti ad alcuni dei nuovi ecodelitti. Sotto questo aspetto, la citata novella completa il processo riformatore avviato già nel 2011, allorquando, in occasione del "recepimento" della direttiva 2008/99/CE, alcuni illeciti contravvenzionali di settore erano stati inseriti nel catalogo dei reati- presupposto. Il presente contributo analizza l'art. 25-undecies d. lgs. 231/2001 al fine di valutarne il possibile impatto in termini di rafforzamento della protezione dell'ecosistema.

 

SOMMARIO: 1. Il volto tradizionale del diritto penale ambientale: tra simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche ed iniziale irresponsabilità delle persone giuridiche. - 2. Il d. lgs. 121/2011: nihil novi sub sole? Considerazioni introduttive. - 2.1. La responsabilità delle persone giuridiche: una spinta verso l'effettività del sistema tra luci ed ombre. - 2.1.1. L'apparato sanzionatorio. - 2.1.2. Il criterio d'imputazione per i reati colposi ed il problema della costruzione dei modelli organizzativi e di gestione. - 3. La legge n. 68 del 2015: l'abbandono del paradigma contravvenzionale? - 3.1. Il nuovo art. 25-undecies d. lgs. 231/2001: la quadratura del cerchio.