5 novembre 2015 |
La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?
Abstract. Gli articoli 318 bis e seguenti della parte VI bis del decreto legislativo 152/2006 introdotti dalla legge 68 del 2015 prevedono un nuovo procedimento estintivo per le contravvenzioni previste nel testo unico. Dopo aver analizzato le problematiche applicative più evidenti del nuovo istituto e dato conto di quanto già elaborato in proposito da alcuni uffici di Procura, si fornirà un contributo di idee in relazione ad uno dei possibili contenuti di tali direttive.
SOMMARIO: 0. Premessa. - 1. L'ambito di applicazione della nuova disciplina, le problematiche più evidenti. - 1.1. L'ambito soggettivo. Gli organi accertatori. - 1.2. L'ambito oggettivo. Le contravvenzioni punite con l'ammenda, con arresto o ammenda che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali urbanistiche o paesaggistiche protette. - 1.3. La possibilità di impartire (e di rispettare) la prescrizione. - 1.4. Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni relative alla sicurezza sul lavoro. - 1.5. Le conseguenze dell'applicazione del principio "ad impossibilia nemo tenetur" nella procedura prevista dalla parte VI bis del Testo unico ambientale. - 2. Le contravvenzioni del testo unico cui è possibile applicare la procedura. Una possibile interpretazione. - 3 Reati ambientali istantanei e permanenti. - 4 L'articolo 318 ter. - 5 Le Linee guida delle Procure di Trento Civitavecchia e Siena. - 6 Quali le direttive per gli organi accertatori? Un possibile contenuto. - 7. Osservazioni finali.