17 luglio 2015 |
Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente': ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma
Abstract. La recente riforma in materia di ambiente (l. n. 68/2015) presenta, accanto ad alcuni condivisibili aspetti, ampie zone d'ombra. Nonostante i migliori propositi, essa, risulta inficiata da una sorta di errore di fondo: s'interviene con parziali modifiche su una realtà normativa che va integralmente ripensata. Conciliare il precedente sistema delle contravvenzioni prodromiche e il nuovo impostato su figure delittuose non appare operazione ben riuscita. Esigenze di effettività richiedono, invece, precise scelte calibrando l'intervento penalistico sulla gravità dell'offesa, comprensiva del danno o, nei casi di anticipazione della tutela, del pericolo concreto.
SOMMARIO: 1. Uno sguardo d'insieme sulla proposta di riforma. - 2. Le condivisibili petitiones principii: la 'ricodificazione'. - 2.1. Il ristretto numero di fattispecie incriminatrici. - 2.2. La disposizione premiale: il ravvedimento operoso (art. 452-decies). - 2.3. Il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies). - 2.4. La confisca (anche) per equivalente (art. 452-undecies). - 3. La persistenza di risalenti inadeguatezze: la complessità normativa. - 3.1. La strutturazione delle singole fattispecie. - 3.1.1. L'inquinamento ambientale (art. 452-bis). - 3.1.2. Il disastro ambientale (art. 452-quater). - 3.1.3. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies). - 3.1.4. L'impedimento del controllo (art. 452-septies). - 3.1.5. La ricerca di meri effetti intimidativo-deterrenti della sanzione penale. - 3.1.5.1. (segue) le insufficienze dell'aggravante eco-mafiosa. - 3.1.6. L'estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A.: un inopportuno sotto-sistema. - 4. Spunti de iure condendo: l'oggettività giuridica di riferimento. - 4.1. L'ambito della legislazione speciale. - 4.2. Il ruolo dell'intervento penale.