ISSN 2039-1676


16 marzo 2012 |

In tema di dolo (eventuale) e fattispecie omissive in materia ambientale.

Nota a Cass. pen., Sez. IV, sent. 6 ottobre 2011 (dep. 18 novembre 2011), n. 42586, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, P.M. in proc. c. Zanello e altri (dolo eventuale nei reati commissivi mediante omissione).

1. Con la sentenza discussa nella camera di consiglio del 6 ottobre e depositata il 18 novembre 2011, che può leggersi allegata in calce, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha avuto modo di precisare quale sia la struttura e quale l'oggetto del dolo (eventuale) nelle fattispecie omissive e, in particolare, nei cosiddetti reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione).

 

2. In sintesi, questi sono gli estremi della vicenda della quale è stata investita la Corte.

Il Pubblico Ministero richiedeva, in via cautelare, l'applicazione di una misura interdittiva (nella specie: sospensione temporanea da pubblico ufficio) nei confronti di un dirigente e di un funzionario dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) accusati di aver realizzato, in forma omissiva, la fattispecie di reato prevista dall'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Tale norma punisce, con la reclusione da uno a sei anni, chiunque «cede, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti».

La contestazione veniva mossa al dirigente e al funzionario della locale A.R.P.A. che - in ipotesi d'accusa - pur essendo consapevoli dell'esistenza di rifiuti ospedalieri su sito da bonificare, non avevano svolto alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento degli stessi e, conseguentemente, non avevano impedito che il rifiuto venisse gestito come semplice terra, in tal modo consentendo che lo stesso venisse conferito, con codice errato, in discarica non autorizzata.

 

2.1. Il Tribunale del riesame aveva, in un primo momento, confermato il provvedimento del G.I.P. con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare, ritenendo che il funzionario dell'A.R.P.A., quandanche fosse stato notiziato dell'esistenza di rifiuti interrati e avesse omesso il controllo sulle operazioni di rimozione e bonifica, comunque non avrebbe assunto una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cpv. del codice penale, perché il D.lgs. n. 152/2006 non prevede a carico di quest'ultimo uno specifico obbligo di preoccuparsi della tipologia del rifiuto e del suo smaltimento.

L'ordinanza del Tribunale del riesame veniva però annullata, con rinvio, dalla terza Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 3634/2011 resa il 15 dicembre 2010 (e depositata il 1 febbraio 2011). La Suprema Corte ha rilevato che l'A.R.P.A. è un ente di diritto pubblico preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale. Sicché - afferma la Corte - la normativa vigente individua a carico dei funzionari del predetto organismo una posizione di garanzia idonea a fondare un'imputazione causale ai sensi dell'art. 40 cpv. del codice penale.

 

2.2. Il Collegio del Tribunale del riesame davanti al quale è stata rinviata la trattazione confermava, tuttavia, l'originario provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura interdittiva; ritenendo, per un verso, che permanessero gravi incertezze in ordine alla configurabilità del dolo che - si osserva - avrebbe dovuto coprire tutta la complessa condotta descritta dalla norma incriminatrice; e, per altro verso, che mancassero in concreto le esigenze cautelari che potessero giustificare l'adozione della richiesta misura interdittiva.

 

2.3. Avverso quest'ultima decisione il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, in sostanza argomentando che le peculiarità del reato omissivo contestato agli imputati avrebbero dovuto incidere anche sull'apprezzamento dell'elemento soggettivo e, segnatamente, sul contenuto sia rappresentativo che volitivo del dolo.

Il Tribunale - rileva il Pubblico Ministero nel ricorso - avrebbe errato nel ritenere che il dolo richiesto per configurare il reato di illecita gestione di rifiuti (art. 260 del T.U. Ambiente) in forma omissiva comporti anche la consapevolezza e la volontà da parte del soggetto agente di realizzare un traffico illecito di rifiuti. Infatti, se all'Accusa venisse richiesto di provare il dolo dell'evento si annullerebbe la differenza tra reato omissivo e concorso attivo nel reato (perché se il Pubblico Ministero sospettasse la sussistenza di una volontà agevolatrice dovrebbe contestare il concorso nel reato e non già l'omesso impedimento dell'evento ex art. 40 cpv.).

Non solo. Richiedendo la consapevolezza e la volontà da parte soggetto agente di realizzare un traffico illecito di rifiuti, il Tribunale avrebbe confuso il dolo dell'evento delittuoso con il dolo dell'omissione. Il funzionario dell'A.R.P.A. ha l'obbligo giuridico di controllare e, se deliberatamente non esercita tale funzione di controllo, è responsabile di ciò che accade per effetto della sua omissione, lecito o illecito che sia, a prescindere dalla consapevolezza di ciò che in concreto avviene. In questa prospettiva, il dolo sussisterebbe ogniqualvolta si accerti la volontà, da parte del soggetto agente, di omettere un controllo doveroso.

 

3. Con la sentenza annotata, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo immune da censure e da vizi di carattere logico-giuridico la motivazione adottata dal Tribunale del riesame e priva di fondamento, invece, la tesi prospettata dall'accusa.

Non può revocarsi in dubbio - osserva la Corte - che il dolo eventuale, anche in presenza di fattispecie omissive, richieda pur sempre la rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta e, quantomeno, l'accettazione che tali conseguenze si realizzino. Peraltro, si rileva, nessuna giurisprudenza (o dottrina) ha mai sostenuto che nei reati omissivi il momento rappresentativo e volitivo del dolo eventuale sia circoscritto solo ad alcuni degli elementi costitutivi del fatto tipico (e, nello specifico, che resti escluso l'evento).

 

4. La soluzione accolta dalla Suprema Corta ci sembra senz'altro condivisibile. Per quanto si sia da taluno sostenuto, in dottrina, che nei reati omissivi impropri il momento volitivo del dolo possa essere in qualche modo attenuato, atteggiandosi - rispetto alla decisione di non agire - nei termini di un'inerzia, di un torpore della volontà (sintetizzabile nell'espressione: ci penserò in seguito, agirò in seguito), nessuno ha mai dubitato che l'evento il cui mancato impedimento si rimprovera al soggetto debba essere rappresentato e voluto dal soggetto medesimo: quanto meno, nel senso che il soggetto debba decidere di non compiere l'azione doverosa, accettando al tempo stesso l'eventualità del verificarsi di quell'evento. Tale conclusione è imposta dal dettato normativo di cui al primo comma dell'articolo 43 c.p., dal quale si desume inequivocabilmente che il momento rappresentativo e volitivo del dolo (anche nella forma eventuale) abbraccia tanto la condotta (azione od omissione), che l'evento (di danno o di pericolo) e il nesso di causalità.