ISSN 2039-1676


13 gennaio 2014 |

La proposta di legge in materia di c.d. ecoreati passa all'esame dell'Aula della Camera

Testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale"

Per consultare il testo base adottato dalla II Commissione Permanente (Giustizia) delle Camera clicca qui.

 

Il 18.12.2013 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha adottato all'unanimità un ampio testo unificato recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale".

Il testo unifica tre distinte proposte di legge (C. 957 Micillo, C 342 Realacci e C 1814 Pellegrino).

In sintesi:

- viene introdotto nel corpo del codice penale, libro secondo, un nuovo titolo VI-bis, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente";

- in tale nuovo titolo vengono inseriti due nuovi delitti dolosi: di inquinamento ambientale (art. 452-bis) e di disastro ambientale (art. 452-ter), punibili anche se commessi per colpa (art. 452-quater);

- vengono introdotte, all'art. 452-quinquies, circostanze aggravanti applicabili al reato di associazione per delinquere, qualora diretto in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali, nonché in relazione all'art. 416-bis, ove l'associazione sia finalizzata a commettere alcuno dei delitti contenuti nel nuovo titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ecc. in materia ambientale;

- compare una disposizione premiale - (art. 452-sexies, "Ravvedimento operoso"), applicabile ai due nuovi delitti ambientali, all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (traffico organizzato di rifiuti) e ai reati di associazione per delinquere e di stampo mafioso aggravate ai sensi dell'art. 452-quinquies -, la quale promette la diminuzione delle rispettive pene dalla metà a due terzi per "chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi";

- in caso di condanna o di "patteggiamento" per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, nonché di traffico organizzato di rifiuti e di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravate ex art. 452-quinquies, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato (art. 452-septies), oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità;

- l'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992 viene integrato con l'ampliamento ai delitti anzidetti delle ipotesi di confisca speciale "dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito...";

- il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti viene esteso ai due nuovi delitti ambientali;

- si inasprisce la disciplina della prescrizione, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157, co. 6 c.p. (art. 452-septies, co. 5): disposizione che forse sarebbe stato più opportuno prevedere per i tanti reati contravvenzionali ambientali falcidiati dalla prescrizione, più che per i nuovi delitti, visto che già secondo la disciplina ordinaria si sarebbero prescritti rispettivamente in sei e in venti anni (sette e mezzo e venticinque in caso di atti interruttivi); sicché il nuovo art. art. 452-septies, co. 5 prevede oggi una prescrizione che nel caso del delitto di disastro ambientale è pari a complessivi quaranta anni (cinquanta in caso di atti interruttivi)!

Rinviando ad un prossimo commento per osservazioni più puntuali, merita qui sottolineare subito le linee di fondo della riforma: collocazione dei nuovi delitti ambientali puniti con sanzioni medio-alte all'interno del codice penale, in un apposito titolo; estensione ad essi e al delitto di traffico organizzato di rifiuti di discipline tipiche della criminalità organizzata o comunque orientata al profitto (confisca per equivalente e confisca "speciale" prevista dall'art. 12- sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992; norme premiali; delitti ambientali qualificati come aggravanti degli artt. 416 e 416-bis, con relativa applicabilità, in tale ultimo caso, del c.d. doppio binario in materia processuale e penitenziaria); estensione ai nuovi delitti ambientali della responsabilità da reato degli enti, in adempimento tardivo della direttiva CE 2008/99.

Complessivamente, si tratta di un progetto di riforma che pone la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio medio-alta, fornendo agli investigatori e alla magistratura, anche tramite l'applicabilità di discipline processuali e ablatorie ritagliate sulla criminalità organizzata,  strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione dei proventi dei reati.

Rimane da verificare la "provabilità" in giudizio di delitti imperniati su eventi non definiti dal legislatore (compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica) o definiti in modo piuttosto vago (disastro ambientale come "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali...").